Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41
Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis, ed in particolare l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.
262

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».


N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'art. 19 della legge 30 ottobre 2014, n.
161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013-bis) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O., cosi' recita:
«Art. 19 (Delega al Governo in materia di inquinamento
acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le
direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008). - 1. Al fine di assicurare
la completa armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico con la direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti
normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili,
definite dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge
26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti
principi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di
contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e
con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva
2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o),
p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con i criteri
previsti dal decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive
modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale,
come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori
acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447
del 1995 e introduzione dei relativi metodi di
determinazione a completamento e integrazione di quelli
introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa
alla disciplina delle sorgenti di rumore delle
infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del
1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli
impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e
della formazione della figura professionale di tecnico
competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2
e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del
mercato interno, e con l'art. 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in
materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri
relativi alla sostenibilita' economica degli obiettivi
della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi
di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11
della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico
adeguamento ai principi contenuti nella direttiva
2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la
gestione e il periodo di validita' dell'autorizzazione
degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva
2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per
quanto concerne le competenze delle persone fisiche e
giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine
e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di
mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito
previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle
modalita' di utilizzo dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della
salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
agosto 2008, n. L 218.
- La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162.
Entrata in vigore il 3 luglio 2000.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
(Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2002, n.
273, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Immissione in commercio e libera
circolazione). - 1. Il fabbricante o il mandatario puo'
immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed
attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette
macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione
acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di
valutazione della conformita' di cui all'art. 11;
c) rechino la dichiarazione CE di conformita',
nonche' la marcatura CE e l'indicazione del livello di
potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1,
e 9, comma l.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non
conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto
possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni
o dimostrazioni purche' rechino l'indicazione, chiara e
visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che
non possono essere immesse in commercio o messe in servizio
fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e
purche', durante le dimostrazioni, siano adottate misure di
sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
2-bis. Qualora il fabbricante non e' stabilito
nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di
cui all'art. 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al
presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o
giuridica, immette in commercio o mette in servizio le
macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

 
Art. 2

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 262

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;
c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;
e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Organismi di certificazione). - 1. Gli
organismi di certificazione svolgono le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a), b) e c).
2. Gli organismi di certificazione sono accreditati
dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai
sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, previa verifica dei requisiti minimi previsti
nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita'
di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli
organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX,
parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino
alla data di scadenza indicata nel certificato di
accreditamento.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive:
a) sono disciplinate le procedure, nonche' i
requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione. Fino
all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure
e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;
b) e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al
quale spetta la vigilanza sugli organismi di
certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei
requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate
irregolarita' da parte dell'organismo stesso;
c) e' sospesa l'autorizzazione, previa contestazione
all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un
termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi
giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui
l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in
modo soddisfacente i propri compiti;
d) e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui
al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a
quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui
alla lettera c).
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo
economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma
2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi
delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della
notifica alla Commissione europea.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'elenco degli organismi di certificazione e dei
relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, completi del numero di identificazione
loro attribuito dalla Commissione europea.».

 
Art. 3

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 262

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Procedura di modifica degli allegati). - 1.
Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente
decreto sono apportate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.».

 
Art. 4

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 262

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali e' riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Le attivita' di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art.15 (Sanzioni). - 1. Il fabbricante o il mandatario
che immette in commercio o mette in servizio macchine ed
attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla
dichiarazione CE di conformita' di cui all'art. 8, comma 1,
e' punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di
cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita'
e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito
di cui all'art. 9, comma 1, e' punito, fuori dai casi in
cui la violazione costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti
previsti all'art. 10, comma 1, e' punito, fuori dai casi in
cui la violazione costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
5-bis. I soggetti di cui all'art. 3 che immettono in
commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali e'
riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale il superamento del
livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro
1.000 a euro 50.000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), in violazione alle
disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
7. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte c), in violazione alle
disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
8. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, e' punito, fuori
dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera
alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
9-bis. Le attivita' di accertamento, contestazione e
notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

 
Art. 5

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 262

1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;
3) dopo il punto 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica, temperatura, velocita' del vento).»;
4) il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».
2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;
3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».


Note all'art. 5:
- Il testo dell'allegato IX del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Parte A
Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi
di cui all'art. 12, comma 2.
I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi
di cui all'art. 12 sono riportati di seguito:
1. L'organismo, il suo direttore e il personale
incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono
essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il
fornitore, ne' l'installatore delle macchine o
attrezzature, ne' il mandatario dei predetti soggetti. Essi
non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari
nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e
manutenzione di tali macchine o attrezzature, ne'
rappresentare le parti coinvolte in tali attivita'. Cio'
non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni
tecniche tra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le
valutazioni e le verifiche con la massima integrita'
professionale e la massima competenza tecnica e devono
essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare
di ordine finanziario, che possono influenzare le loro
decisioni o i risultati del loro operato in particolare
quelli provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere
i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti
tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di
controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al
materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.
3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) almeno un fonometro di classe 1;
b) microfoni in campo libero;
c) calibratore acustico di classe 1;
d) stazione meteo (umidita', pressione atmosferica,
temperatura, velocita' del vento).
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica
ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di
formazione in materia di acustica ambientale, compresa
l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce
almeno tre crediti formativi.
5. L'imparzialita' del personale incaricato del
controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni
addetto non deve essere in funzione del numero dei
controlli effettuati ne' dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di
responsabilita' civile per i rischi derivanti
dall'attivita' di attestazione della conformita'. Tale
obbligo non si applica agli organismi pubblici.
7. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto
professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza
durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti
delle autorita' amministrative competenti dello Stato
membro in cui esercita le sue attivita') nel quadro del
presente decreto.
Parte B
Procedure e contenuto relativi alla istanza di cui
all'art. 12, comma 2.
1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui
all'art. 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.
2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni di cui
al punto 1) e firmata dal legale rappresentate
dell'organismo, devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i
soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per
i soggetti di diritto pubblico;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) certificato di iscrizione alla CCIA, per i
soggetti di diritto privato;
d) specificazione delle categorie di macchine ed
attrezzature e modulo/i di verifica della conformita' per
il/i quale/i viene richiesta autorizzazione;
e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi
distaccate, nonche' dei siti di prova nella disponibilita'
dell'organismo;
f) organigramma con elencazione nominativa del
personale e delle relative qualifiche;
g) elenco delle attrezzature e strumentazioni
necessarie per lo svolgimento delle attivita' per cui viene
richiesta la designazione;
h) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI
CEI EN 45011;
i) polizza di assicurazione di responsabilita' civile
con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro per i
rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di
attestazione della conformita'. Tale obbligo non si applica
agli organismi pubblici;
j) dichiarazione impegnativa in ordine al
soddisfacimento dei requisiti minimi di cui alla parte a)
del presente allegato.
3) Verificata la regolarita' della documentazione, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
effettua una ispezione in loco e redige apposito verbale ai
fini dell'emanazione del decreto di designazione di cui
all'art. 12, comma 1.».

 
Art. 6
Disposizioni di attuazione

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.


Note all'art. 6:
- Per il testo dell'allegato IX del decreto legislativo
4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 5.

 
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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