Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14, commi 24-bis e seguenti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;
Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire);
Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), la parola: «comunale» e' sostituita dalle seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;
b) la lettera bb), e' sostituita dalla seguente:
«bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.».


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 19 della legge 30 ottobre
2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2013-bis) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261, S.O., cosi' recita:
«Art. 19. (Delega al Governo in materia di inquinamento
acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le
direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008). - 1. Al fine di assicurare
la completa armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico con la direttiva
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002 , relativa alla determinazione e alla gestione
del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e
attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti
normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento
acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili,
definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti
principi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di
contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e
con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva
2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o),
p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con i criteri
previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e
successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale,
come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori
acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447
del 1995 e introduzione dei relativi metodi di
determinazione a completamento e integrazione di quelli
introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa
alla disciplina delle sorgenti di rumore delle
infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e
relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del
1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla
disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli
impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e
della formazione della figura professionale di tecnico
competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2
e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del
mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in
materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri
relativi alla sostenibilita' economica degli obiettivi
della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi
di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal
decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e
strategico adeguamento ai principi contenuti nella
direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la
gestione e il periodo di validita' dell'autorizzazione
degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva
2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per
quanto concerne le competenze delle persone fisiche e
giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine
e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di
mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito
previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle
modalita' di utilizzo dei proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15
del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli
affari europei, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della
salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista
dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi
previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n.
426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Disposizioni varie). - 1. All'articolo 5
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del
luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto
decesso";
b);
c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e
5-bis".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. (abrogato).
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico
spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici
esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di
emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i
valori limite di emissione o".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per
essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".
7.
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale
dell'area industriale e portuale di Genova, di cui
all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria
del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire 6
miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998,
anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la
cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive
compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse
dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare
programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree
che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla
chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di
cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero
dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la regione Liguria, la
provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di
Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere
il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a
seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a
caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano
industriale per il consolidamento delle lavorazioni a
freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti
attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli
occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al
14 luglio 1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata
la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a
decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il
successivo conferimento all'Autorita' portuale di Genova.
Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le
parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le
seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come
composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo'
essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
16.
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235
milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno
per spese di funzionamento della commissione scientifica di
cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n.
150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e
informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la
lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le
attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 settembre 1997, sulla base della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la
desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994,
resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per
lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca
finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso
l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco
nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi
tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa
nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1°
marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31
luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla
sostituzione del parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno
quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con
priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono destinate, in misura
non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a
minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai
tre anni".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli
preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione
presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono
soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine
"affinazione" di cui al presente comma si intendono
ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei
metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne
precludono l'uso.
22.
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita'
di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".
24.
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite
dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26.
27.
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle
caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
ambientale.
29.
30.
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal
comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno
2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2005,
n. 280, cosi' recita:
«Art. 14. (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e
comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti
tengono conto della necessita' di assicurare il corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle
liberta' individuali.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da
concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi
di consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione
al Parlamento di cui al comma 10.
5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a carico di
cittadini e imprese. Per onere informativo si intende
qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),
da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei
livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei
commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8
marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui
all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1°(gradi) gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi,
delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1°(gradi) gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la
Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva e
quello di fine anno dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti
dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive
comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto
previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori
a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti,
standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i
destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni,
procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi
di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle
direttive.
24-quater. L'amministrazione da' conto delle
circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto
della regolamentazione, in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR,
le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi
definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente
articolo.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea) - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22.
- Il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure
per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione,
nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la
direttiva 2002/30/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno
2014, n. L 173.
- La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio
2002, n. L 189. Entrata in vigore il 18 luglio 2002.
- La direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio
che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (Inspire) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.
- La direttiva 2015/996 della Commissione che
stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a
norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2010, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
dicembre 1997, n. 496 (Regolamento recante norme per la
riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli
aeromobili civili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 gennaio 1998, n. 20.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di
esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
gennaio 1999, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle
emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita'
motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre
1995, n. 447) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2001, n. 172.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26
ottobre 1995, n. 447) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante
criteri generali per l'esercizio dell'attivita' del tecnico
competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26
ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento
acustico») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio
1998, n. 120.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "agglomerato": area urbana, individuata dalla
regione o provincia autonoma competente, costituita da uno
o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) "aeroporto principale": un aeroporto civile o
militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu'
di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento
un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i
movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti
leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) "asse ferroviario principale": una infrastruttura
ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) "asse stradale principale": un'infrastruttura
stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di
veicoli;
e) "descrittore acustico": la grandezza fisica che
descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico
effetto nocivo;
f) "determinazione": qualsiasi metodo per calcolare,
predire, stimare o misurare il valore di un descrittore
acustico od i relativi effetti nocivi;
g) "effetti nocivi": gli effetti negativi per la
salute umana;
h) "fastidio": la misura in cui, sulla base di
indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta
sgradevole a una comunita' di persone;
i) "Lden (livello giorno-sera-notte)": il descrittore
acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato
1;
l) "Lday (livello giorno)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) "Levening (livello sera)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) "Lnight (livello notte)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) "mappatura acustica": la rappresentazione di dati
relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in
una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
di un descrittore acustico che indichi il superamento di
pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone
esposte in una determinata area o il numero di abitazioni
esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) "mappa acustica strategica": una mappa finalizzata
alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in
una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero
alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) "piani di azione": i piani destinati a gestire i
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) "pianificazione acustica": il controllo
dell'inquinamento acustico futuro mediante attivita' di
programmazione, quali la classificazione acustica e la
pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per
il traffico, la pianificazione dei trasporti,
l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica
delle sorgenti;
s) "pubblico": una o piu' persone fisiche o
giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
di dette persone;
t) "rumore ambientale": i suoni indesiderati o nocivi
in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane,
compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al
traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico
aereo e proveniente da siti di attivita' industriali;
u) "relazione dose-effetto": la relazione fra il
valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto
nocivo;
v) "siti di attivita' industriale": aree classificate
V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti
attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) "valori limite": un valore di Lden o Lnight e, se
del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le
autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare
a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio; essi possono
anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la
destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) "zona silenziosa di un agglomerato": una zona
delimitata dall'autorita' individuata ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, nella quale Lden, o altro
descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi
sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona,
esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione
territorialmente competente su proposta dell'autorita'
comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito
territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo
d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore
prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita'
industriali o da attivita' ricreative.».

 
Allegato 1

(artt. 21, 22 e 23) Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco
dei tecnici competenti in acustica, nonche' per l'aggiornamento
professionale 1. Presentazione delle domande
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita' indicate dalla regione o provincia stessa.
I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23.
I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.
L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli eventuali dati da non rendere pubblici. 2. Aggiornamento professionale
Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto. 3. Compiti della regione
La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonche' la conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23. 4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica
Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorita' competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.
Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.
Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.
La cancellazione puo' essere altresi' disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.
Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.


 
Allegato 2

(art. 22)

PARTE A
Classi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)
Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)
Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35) (classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto
interministeriale 19 febbraio 2009)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4) (classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto
ministeriale 16 marzo 2007)
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-17 fisica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell'automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B
Schema di corso abilitante alla professione
di tecnico competente in acustica

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresi' fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita' nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.
5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:
a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

Schema di corso in acustica per tecnici competenti



===================================================
|  modulo I |  Fondamenti di acustica |
+===============+=================================+
| | La propagazione del suono e |
| |l'acustica degli ambienti |
|  modulo II |confinati |
+---------------+---------------------------------+
| | Strumentazione e tecniche di |
|  modulo III |misura |
+---------------+---------------------------------+
| | La normativa nazionale e |
| |regionale e la regolamentazione |
|  modulo IV |comunale |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
|  modulo V |di trasporto lineari |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
|  modulo VI |(portuali) e aeroportuali |
+---------------+---------------------------------+
| | Altri regolamenti nazionali e |
|  modulo VII |normativa dell'Unione europea |
+---------------+---------------------------------+
| | I requisiti acustici passivi |
|  modulo VIII |degli edifici |
+---------------+---------------------------------+
| | Criteri esecutivi per la |
| |pianificazione, il risanamento ed|
| |il controllo delle emissioni |
|  modulo IX |sonore |
+---------------+---------------------------------+
| | Rumore e vibrazioni negli |
|  modulo X |ambienti di lavoro |
+---------------+---------------------------------+
| modulo XI |Acustica forense |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei fonometri e dei software di |
| modulo XII |acquisizione |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la progettazione|
| |dei requisiti acustici degli |
| modulo XIII |edifici |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la propagazione |
| modulo XIV |sonora |
+---------------+---------------------------------+

7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalita' e-learning. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.


 
Art. 2
Modifiche dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;
d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.»;
f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Mappatura acustica e mappe acustiche
strategiche). - 1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi
al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita'
individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il
31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture non di
interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni
elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia
autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati
di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare,
degli assi stradali e ferroviari principali.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di
interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti
gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al
precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e alle regioni o province
autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e,
successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per
la trasmissione si applicano anche alle regioni e province
autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la
redazione delle mappe acustiche strategiche degli
agglomerati.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente,
ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a). La comunicazione deve includere anche tutti i
dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento
plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico
suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso
di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e
stato di manutenzione, in caso di infrastrutture
ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per
i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro
dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica,
al fine di consentire all'autorita' responsabile
dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche
strategiche di propria competenza.
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore. Le mappature acustiche sono redatte in conformita'
ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e
3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature
acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e
rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni
cinque anni.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni
o le province autonome siano i soggetti responsabili della
redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe
acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di
verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle
predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie
autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto
dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per
territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA).
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con
le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa
acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 
Art. 3
Modifiche dell'articolo 4
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera b), dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»;
c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;
d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorita' individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse;
e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»;
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;
g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.».


Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Piani d'azione). - 1. Entro il 18 luglio
2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od
alla provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali
principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli
all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui
transitano piu' di 60.000 convogli all'anno e per gli
aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali
che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi
a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita'
individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il
18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non
di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni,
tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui
all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla
provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e
ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti
trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni
o province autonome competenti.
3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di
interesse nazionale o di interesse di piu' regioni,
compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti
gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
alle regioni o province autonome competenti, entro il 18
luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I
medesimi termini per la trasmissione si applicano anche
alle regioni e province autonome quando esse sono i
soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente,
ogni cinque anni all'autorita' individuata al comma 3,
lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono
predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti
all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della
normazione tecnica di settore.
6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,
l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma competente e le societa' e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione
di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che
si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1
e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso
in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti
responsabili della redazione dei piani di azione degli
agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Nello svolgimento delle predette attivita' di
verifica, le regioni o le provincie autonome possono
avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la
protezione ambientale competente per territorio, e il
Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono
i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o
nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai
sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali, i piani regionali triennali di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i
piani comunali di risanamento acustico, adottati,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1,
della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti
piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si
applicano le indicazioni contenute nelle direttive del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26
ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle
modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei
piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del
1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita' competenti
di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di
azione di cui al presente articolo.
10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adottato su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per
l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un
agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.
10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del
piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati
interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo
3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la
coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di
azioni e interventi sul territorio e stabilisce le
necessarie prescrizioni.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

 
Art. 4
Modifiche dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Comunicazioni alla Commissione europea e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). -
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione:
a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni
cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e
ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;
b) (soppressa);
c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni
cinque anni, i dati relativi alle mappe acustiche
strategiche ed alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni
cinque anni, nonche' i criteri adottati per individuare le
misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori
limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore
del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita'
degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il
rumore nei siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome territorialmente competenti, per gli
agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali
non di interesse nazionale ne' di interesse di piu'
regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e
per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di
competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni
cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i
dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed
alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate
attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite
all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe
acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti
all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite
all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani
d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati
per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa'
e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture di interesse nazionale o di
interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti
principali, per quanto di competenza comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni
cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».

 
Art. 5
Modifiche dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».


Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). -
1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle
mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai
piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile
dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche
avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione
informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e
3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione
comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le
quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro
quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque
puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma
scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono
conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti
individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori
modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione
dei piani d'azione.».

 
Art. 6
Modifiche dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».


Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Sanzioni). - 1. Le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi
di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4,
comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture che non
adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo provvede la
regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione
delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che
interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al
comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

 
Art. 7
Sostituzione dell'allegato 2
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.


Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2015/996, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 8
Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico

1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:
a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;
c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;
d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;
e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.
3. La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.
4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato un supplente.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.
6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.

 
Art. 9
Modifiche dell'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;
3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;
b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti: «, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.».


Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora
selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello
di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valore di attenzione: il valore di immissione,
indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla
classificazione acustica del territorio della zona da
proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di
mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono
i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.
h) valori di qualita': i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
h-bis) valore limite di immissione specifico: valore
massimo del contributo della sorgente sonora specifica
misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al
ricettore.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e
h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere. Nelle zone gia'
urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, qualora la classificazione
del territorio preveda il contatto diretto di aree
classificate con valori che si discostano in misura
superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali
casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei
piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7
assicurino comunque la prosecuzione delle attivita'
esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso
della zona stessa.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui
all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle
regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformita' dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti
in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivita' di controllo.
7. La professione di tecnico competente in acustica
puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei
tecnici competenti in acustica.
8. (abrogato).
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali
deve essere effettuato il controllo.».

 
Art. 10
Modifiche dell'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di modifiche normative».


Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'articolo 19.

 
Art. 11
Modifiche dell'articolo 7
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».


Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i
comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento
acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e
successive modificazioni, e con i piani previsti dalla
vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo
10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di
gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune.
La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e'
trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine di
consentire alla regione di valutare la necessita' di
inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni
individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della
presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.
5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse
finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge,
e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di
adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali
agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle
mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».

 
Art. 12
Modifiche dell'articolo 8
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;
b) il comma 3-bis e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.


Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico).
- 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1,
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una
documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo
su rotaia.
2-bis. La valutazione di impatto acustico di
infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e
marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei
casi di pluralita' di infrastrutture che concorrono
all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle
opere di cui al comma 2.
3-bis. (abrogato).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli
impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del
comune.».

 
Art. 13
Modifiche dell'articolo 10
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.»;
c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.»;
f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le modalita' di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;
h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».


Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. (Sanzioni amministrative). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo
9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in
applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500
euro a 20.000 euro.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la
protezione ambientale competenti per territorio per
l'attuazione dei controlli di competenza.
4-bis. La rendicontazione giustificativa delle
modalita' di utilizzo delle somme di cui al comma 4, e'
trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni
anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31
maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni
del territorio di competenza.
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno
l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via
ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione
e di potenziamento delle infrastrutture stesse per
l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Le
modalita' di accantonamento delle predette somme, della
loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono
definite secondo le citate direttive del Ministro
dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in
merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci
di bilancio relative alle attivita' di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali e'
calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei
servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono
con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il
controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato
al Ministero dell'ambiente.
5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5
non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la
necessita' di realizzare interventi di contenimento e di
abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale
circostanza deve essere data dimostrazione mediante una
relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per le
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni
territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.
Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a
condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale
copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di
programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle
societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture a quanto
stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e
presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei
tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.».

 
Art. 14
Modifiche dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».


Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). - 1. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa,
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello
sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli
eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti
eolici.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono
essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in
materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente
della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459,
decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001,
n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica del 11
dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita' i predetti
regolamenti possono essere integrati per quanto attiene
alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle
nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in
funzione di modifiche normative o di nuovi elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.».

 
Art. 15
Modifica dell'articolo 14
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.».


Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art.14. (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in
ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al
D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative
relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma
6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi
dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali
dettate in applicazione della presente legge.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al
presente articolo ed il personale delle agenzie regionali
dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di
controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed
alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non puo' essere opposto per evitare od
ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.».

 
Art. 16
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche

1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.


Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda
nelle note alle premesse.

 
Art. 17
Disciplina delle emissioni sonore prodotte
dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive

1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.


Note all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda
nelle note alle premesse.

 
Art. 18
Modifiche all'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono aggiunte le seguenti: «gli impianti eolici;».


Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 9.

 
Art. 19
Modifiche all'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».


Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio
1986, n. 349 , e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti
preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le
procedure di verifica periodica dei valori limite di
emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalita' di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 , e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari
caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo;
f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e
dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il
contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali
entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di
trasporto, ferme restando le competenze delle regioni,
delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 , e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la
definizione di procedure di abbattimento del rumore
valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico
prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di
atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per
le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per
regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione
dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della
salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri
per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici
e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L.
8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1,
lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di
modifiche normative.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono
essere coordinati con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.».

 
Art. 20
Tecnico competente

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.


Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.
- Per i riferimenti normativi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 21
Elenco dei tecnici competenti in acustica

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui all'allegato 1.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.
3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.
4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.
6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.
8. Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.


Note all'art. 21:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.

 
Art. 22
Requisiti per l'iscrizione

1. All'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
2. In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attivita' professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attivita' professionale in materia di acustica applicata si intende:
1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge;
2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;
4) redazione di piani di risanamento;
5) attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.
3. L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia autonoma.
4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.


Note all'art. 22:
- Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre
1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, si veda nelle note all'art. 18.

 
Art. 23
Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:
a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;
b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.
2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.
3. Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.
4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


 
Art. 24
Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;
c) il comma 8 e' abrogato.


Note all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 9.

 
Art. 25
Regime transitorio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.
4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attivita' secondo la previgente disciplina.


Note all'art. 25:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si
veda nelle note alle premesse.

 
Art. 26
Criteri di sostenibilita' economica

1. La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e' disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalita' di intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attivita', in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformita' con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.
2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.


Note all'art. 26:
-Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre
1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre
2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle
societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 11.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2002/49/CE, modificato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.

 
Art. 27
Provvedimenti attuativi

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche' dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.


Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 11.

 
Art. 28
Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m-bis), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 e' abrogato.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 febbraio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si
veda nelle note alle premesse.

 
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