Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 2017, n. 43
Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f);
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
Visto l'articolo 8, decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Comitato italiano paralimpico

1. E' costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorita' di vigilanza.
2. Il CIP e' la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresi' al CIP, secondo le modalita' di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attivita' paralimpiche siano state gia' riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione:
«Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.».
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (Costituzione e
ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano -
C.O.N.I.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio
1942, n. 112.
- La legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
(Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -
C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1999, n. 176.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate):
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in un milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la
sinergia delle funzioni della societa' con quelle
dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono
coincidere.
Il presidente del collegio sindacale e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli
30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI
alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 19, lettera
a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri):
«a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2015, n. 187.

 
Art. 2
Finalita'

1. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attivita' sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attivita' sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita'.
2. Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito denominato IPC.
3. Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attivita' sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attivita' sportiva praticata da atleti normodotati.
4. L'ente ha come missione istituzionale:
a) l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunita' al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di eta' e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilita';
c) il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;
d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilita' sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
e) l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attivita' sportive paralimpiche;
f) l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44
(Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute,
ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183):
«Art. 2 (Istituzione del Comitato tecnico sanitario e
del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita'
animale). - 1. Sono trasferite ad un unico organo
collegiale, denominato: "Comitato tecnico-sanitario", le
funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali
e organismi:
a) Commissione nazionale per la definizione e
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
b) Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 21
ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di
cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e
all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca
sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a
quaranta anni, di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la
pubblicita' sanitaria, di cui all'art. 118, comma 2, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui
all'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in
materia di biotecnologie, di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive
modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000,
n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e
aziendale, come previsto dall'art. 15-quattuordecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge
3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di
cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro
l'AIDS, di cui all'art. 1, comma 809, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche
connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge
15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore,
di cui all'art. 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale,
denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la
sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dai
seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione
di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
e successive modificazioni, e all'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e
successive modificazioni;
c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di
cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193;
d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui
medicinali veterinari, di cui all'art. 88 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9,
comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive
modificazioni;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione
degli animali da allevamento e da macello, di cui all'art.
4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.».

 
Art. 3
Statuto

1. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalita' e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.


 
Art. 4
Organi

1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre due mandati. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere dal mandato successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'eventuale compenso spettante agli organi e' determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.


 
Art. 5
Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CIP, che lo presiede;
b) i presidenti delle FSP e delle FSNP;
c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive di riferimento;
e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province autonome;
f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali;
g) due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attivita' paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica;
h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP;
i) un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche.
2. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del comma 1, con le medesime modalita' previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.
3. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di enti che svolgono esclusivamente attivita' paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un voto.
4. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.
5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
6. Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresi', senza diritto di voto, il presidente del CONI. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto.


 
Art. 6
Compiti del Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP.
2. Il consiglio nazionale elegge il presidente del CIP e i componenti della giunta nazionale.
3. Il consiglio nazionale svolge altresi' i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche della rappresentanza e dell'inclusione della relativa attivita' sportiva nel programma dei Giochi paralimpici, dell'eventuale riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica nonche' dei limiti di cui all'articolo 2, comma 1; delibera, altresi', in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle sole attivita' paralimpiche delle FSN in qualita' di FSNP, delle DSA in qualita' di DSAP e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva paralimpica o disciplina sportiva paralimpica, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle FSP, sulle DSP nonche' sugli enti di promozione sportiva paralimpica; stabilisce altresi', in conformita' con la disciplina del CONI, i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI limitatamente alle attivita' paralimpiche;
f) delibera, su proposta della giunta nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
g) delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di proporre al CONI il commissariamento o il commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione dell'attivita' paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
h) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni;
i) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.


 
Art. 7
Giunta nazionale

1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CIP, che la presiede;
b) i membri italiani dell'IPC;
c) dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP;
d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica;
e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP.
2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi; i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre presidenti di FSP o DSP;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.
3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa altresi', senza diritto di voto, il presidente del CONI.


 
Art. 8
Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge altresi' i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con la CONI Servizi Spa, in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI e previsto dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera e' trasmessa all'Autorita' di vigilanza per l'approvazione;
c) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresi', il regolamento di amministrazione e contabilita', sottoposto all'approvazione dell'Autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma;
e) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;
f) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonche', esclusivamente per l'attivita' paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attivita' paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attivita' sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera e) del presente comma;
g) propone al consiglio nazionale il commissariamento delle FSP o delle DSP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
h) propone al consiglio nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento o di commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarita' nella gestione dell'attivita' paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche;
i) nomina il segretario generale;
l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
m) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1. obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2. previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
3. razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI.


Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 9
Presidente del CIP

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente e' eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalita' indicate nello statuto.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
4. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.
5. Il presidente e' eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilita' generale ed in materia di disabilita' sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.


 
Art. 10
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorita' di vigilanza ed e' composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorita' vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalita'.


 
Art. 11
Segretario generale

1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonche' esperienza in materia di disabilita' sportiva. il rapporto di lavoro del segretario generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi, degli uffici, nonche' del relativo personale, anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del buon andamento degli stessi e all'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta nazionale;
d) partecipa senza diritto di voto alle sedute della giunta nazionale;
e) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. Il segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di segretario generale puo' essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta nazionale, nonche' per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilita' e inconferibilita', la carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attivita' paralimpica esclusiva o prevalente.


Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.

 
Art. 12
Vigilanza

1. L'autorita' di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280.
2. Nell'ambito delle sue competenze, l'autorita' di vigilanza puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorita' di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorita' di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.


Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti
in materia di giustizia sportiva) convertito , con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. La Repubblica
riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo
internazionale facente capo al Comitato olimpico
internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e
l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per
l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»
«Art. 2 (Autonomia dell'ordinamento sportivo). - 1. In
applicazione dei principi di cui all'art. 1, e' riservata
all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni
aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme
regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento
sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di
garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e
l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni
disciplinari sportive;
c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di
societa', di associazioni sportive e di singoli tesserati;
d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita'
agonistiche non programmate ed a programma illimitato e
l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le
associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di
adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti
del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di
giustizia dell'ordinamento sportivo.
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo
scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e
regolare andamento delle competizioni sportive, sono
escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi
al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche,
di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che
siano controllate, anche per interposta persona, da una
persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione
di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui
al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

 
Art. 13
Federazioni sportive paralimpiche
e discipline sportive paralimpiche

1. Le FSP e le DSP svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati.
2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale.
7. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP puo' concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprieta'.


Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.

 
Art. 14
Statuti delle federazioni sportive paralimpiche
e delle discipline sportive paralimpiche

1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.
3. Chi ha ricoperto la carica di presidente per due mandati consecutivi non e' immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Per l'elezione successiva a due o piu' mandati consecutivi, il presidente uscente candidato e' confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalita' per lo svolgimento delle elezioni qualora, il presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.


 
Art. 15
FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attivita' paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Il consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attivita' paralimpica, alle deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP.
2. Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonche' una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
3. La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti, adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1.
4. Fermi restando i riconoscimenti gia' deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non puo' procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attivita' paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA.


Note all'art. 15:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto, 2015, n. 124,
si veda nelle note all'art. 1.

 
Art. 16
Convenzioni CIP - CONI

1. Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attivita' istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.
2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovra' prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.


 
Art. 17
Risorse umane, strumentali e finanziarie

1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attivita' del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI, da destinare al CIP.
2. Il CIP succede nella titolarita' dei beni mobili e immobili, nonche' dei rapporti attivi e passivi gia' facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3.
3. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi SpA. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in senso analogo rispetto a quanto previsto, anche con riguardo al riaddebito dei costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi SpA. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio, il CIP puo' delegare alla CONI Servizi spa specifiche attivita' o servizi.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente della CONI Servizi SpA in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio presso la Societa', ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi SpA del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti gia' maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilita' in capo alla CONI Servizi SpA. Il personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente comma e' destinato all'attivita' del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3.


Note all'art. 17:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto, 2015, n. 124,
si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice
civile):
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276».

 
Art. 18
Controllo della Corte dei conti

1. Il CIP e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge 21 marzo
1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria):
«Art. 2. - Devono essere considerate contribuzioni
ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una
pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale
abbia assunto a proprio carico, con carattere di
periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che
da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di
continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che
siano comunque ad essi devoluti».

 
Art. 19
Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.


Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 43, regio decreto del
30 ottobre 1933, n. 1661 (Approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti».

 
Art. 20
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, lo statuto e' adottato da un commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' vigilante, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto e' adottato dal commissario ad acta entro trenta giorni dalla sua nomina ed e' approvato dall'autorita' vigilante nei successivi venti giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il commissario ad acta avvia le procedure per l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina degli organi di cui all'articolo 4 e fino alla stipula del primo contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma 3, il Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad assicurare le attivita' ordinariamente svolte, anche al fine di garantire il supporto alle attivita' del commissario di cui al comma 1, e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie.


 
Art. 21
Norme di coordinamento

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva» e' eliminata la congiunzione «,sia» e dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le parole «che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili».
2. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' soppresso.
3. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e' abrogato.
4. L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lotti, Ministro per lo sport
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Statuto). - 1. Il CONI e' la Confederazione
delle federazioni sportive nazionali e delle discipline
sportive associate e si conforma ai principi
dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico
internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura
l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale,
ed in particolare la preparazione degli atleti e
l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per
tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o
internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento
sportivo, anche d'intesa con la commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi
dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso
di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva,
per i normodotati, nei limiti di quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune
iniziative contro ogni forma di discriminazione e di
violenza nello sport».
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176.
- Il testo della legge 15 luglio 2003, 189 (Norme per
la promozione della pratica dello sport da parte delle
persone disabili), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171.

 
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