Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 marzo 2017
Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito Comitato di coordinamento.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplinano la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese;
Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali e' istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto l'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2015, n. 4;
Ritenuto di dover individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 200 e seguenti del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in modo da garantire una visione unitaria e strategica;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione delle competenze e delle modalita' di costituzione, di composizione e di funzionamento del predetto Comitato di coordinamento;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del monitoraggio antimafia

1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;
d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3.


 
Art. 2

Rete di monitoraggio antimafia

1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della giustizia;
c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;
f) Autorita' nazionale anticorruzione;
g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
i) Forze di polizia;
l) Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province, Comuni ed altri Enti pubblici territoriali;
m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.


 
Art. 3

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

1. Presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), di seguito «Comitato», istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in relazione alle finalita' di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.
2. In particolare, il Comitato:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;
b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalita' in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui all'art. 5;
e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia.
3. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
5. Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.
6. Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.


 
Art. 4

Composizione del Comitato

1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, del Comitato fanno parte:
a) un prefetto avente funzioni di presidente, il quale coordina le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto e, ove necessario, con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno, anche ai fini del diretto supporto alle funzioni di controllo in materia di contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2;
b) due vicepresidenti, aventi uno la qualifica di viceprefetto e l'altro di dirigente superiore della Polizia di Stato, quest'ultimo scelto anche tra il personale posto in congedo da non oltre cinque anni, il quale svolge anche le funzioni indicate al comma 4 dell'art. 8;
c) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia, individuato nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
d) tre componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, individuato nell'articolazione del Dipartimento del tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
f) due componenti in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;
g) due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
h) due componenti in rappresentanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
i) due componenti in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui due, rispettivamente, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, e uno in servizio presso l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari.
Il Comitato puo' inoltre avvalersi della consulenza di esperti nelle specifiche materie d'interesse.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato, nonche' dei relativi supplenti, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli organismi di rispettiva appartenenza.
3. Ai componenti del Comitato e ai loro supplenti, nonche' ai soggetti di cui al comma 4 e a eventuali consulenti, non possono essere corrisposti a nessun titolo gettoni di presenza o altri emolumenti in qualunque modo denominati.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie in trattazione, i prefetti delle province interessate, i competenti provveditori interregionali per le opere pubbliche, rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, lettera a), nonche' rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di lavoro dei settori interessati. Alle riunioni del Comitato possono altresi' essere chiamati a partecipare funzionari delle amministrazioni e degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n).


 
Art. 5

Sezioni specializzate del Comitato e del CCASGO

1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi delle normative vigenti, supportano i prefetti nelle attivita' di monitoraggio antimafia, raccordandosi con il Comitato, che ne cura l'unita' di indirizzo valutativo; a tal fine, le Sezioni specializzate informano periodicamente il Comitato sulle proprie attivita'.
2. Le Sezioni specializzate del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), rispettivamente previste dall'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dall'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e dall'art. 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in quanto, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il residuo periodo di attivita', continuano a svolgere i loro compiti in raccordo con il Comitato e costituiscono Sezioni specializzate di quest'ultimo.
3. Le Sezioni specializzate di cui al comma 1 e, nei limiti temporali di operativita' ivi indicati, quelle di cui al comma 2, partecipano alla Rete di monitoraggio di cui all'art. 2.


 
Art. 6

Procedure per il monitoraggio antimafia

1. Le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
2. I contenuti dei Protocolli di cui al comma 1 sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole.
3. Le procedure per il monitoraggio antimafia di cui al comma 1 possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti normative.
4. I protocolli di legalita' e le linee-guida di cui ai commi 1 e 2 sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di legalita', le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalita' sono adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al comma 1, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato.
5. Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.


 
Art. 7
Attivita' della Direzione investigativa antimafia, dei Gruppi
interforze presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e
del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

1. In considerazione della centralita' del ruolo della Direzione investigativa antimafia nell'ambito della circolarita' del flusso informativo in tema di lotta alla criminalita' organizzata, sono a essa attribuite, a livello centrale, le attivita' di monitoraggio antimafia di competenza del Ministero dell'interno, concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.
2. Le attivita' di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono effettuate dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002.
3. A livello provinciale sono costituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo interessate territorialmente, Gruppi interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonche' da un funzionario del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di piu' province, assicura il raccordo delle attivita' dei Gruppi istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonche' con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la Direzione investigativa antimafia predispone un apposito sistema informativo per la gestione dei dati e delle informazioni acquisite nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai prefetti ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il predetto sistema e' interconnesso con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalita' procedurali di cui al regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193.
5. Le attivita' di monitoraggio dei Gruppi interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi nei cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonche' delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione di uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, da mettere a disposizione del Comitato, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonche' a quelli di tutela ambientale.


 
Art. 8

Supporto tecnico-amministrativo
e vicepresidenti del Comitato

1. Il supporto tecnico-amministrativo e giuridico al Comitato e' assicurato, nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, da un contingente massimo di sei unita', anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dai Dipartimenti e dagli Uffici interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Un dirigente della carriera prefettizia, incluso nel predetto contingente, svolge le funzioni di Segretario del Comitato e coadiuva il presidente:
nel raccordo con l'ufficio di Gabinetto e con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
nelle attivita' istruttorie connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comitato;
nelle attivita' di raccordo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche ai fini del supporto ai Prefetti.
2. Il coordinamento delle attivita' del contingente di personale di cui al comma 1 e' effettuato sulla base delle direttive del presidente.
3. I vicepresidenti del Comitato supportano direttamente le funzioni del presidente, partecipando, anche in sua rappresentanza, a tavoli di lavoro, tavoli tecnici e organismi deputati alla trattazione delle specifiche materie di interesse del Comitato.
4. Il vicepresidente avente qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato provvede altresi' a coadiuvare il Presidente:
nelle relazioni con i rappresentanti delle forze dell'ordine in seno al Comitato e coi Gruppi interforze costituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli altri Gruppi costituiti per la realizzazione di interventi strategici, anche assicurando attivita' di supporto e di help desk su tematiche di carattere operativo;
nell'elaborazione, in raccordo con i competenti uffici della Direzione investigativa antimafia e della Direzione centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di analisi d'interesse del Comitato relative alle fenomenologie criminose e alle metodologie di infiltrazione delle organizzazioni criminali;
nella predisposizione di documentazione a supporto del Comitato inerente i fenomeni di infiltrazione criminale nei contratti pubblici e nei settori di interesse del Comitato;
nelle collaborazioni finalizzate all'aggiornamento del quadro normativo di contrasto alle organizzazioni criminali.
5. Il presidente del Comitato si avvale dei vicepresidenti e del contingente di personale di cui al comma 1 anche ai fini del raccordo del Comitato con gli organismi competenti al monitoraggio dei flussi finanziari, di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. I vicepresidenti curano, con cadenza annuale, la redazione di apposite relazioni illustrative del complesso delle attivita' svolte e degli obiettivi conseguiti, in coerenza con le direttive rispettivamente ricevute.


 
Art. 9

Oneri di funzionamento del Comitato

1. L'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno assicura la messa a disposizione delle strutture logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita' del Comitato, nei limiti delle risorse economiche disponibili e senza ulteriori oneri di bilancio.
2. Le spese per l'eventuale impiego fuori sede, per specifiche esigenze attinenti alle attivita' del Comitato, del presidente, dei vicepresidenti e del contingente di personale di cui all'art. 8 sono disposte, limitatamente agli appartenenti, anche in congedo, dalle Amministrazioni facenti capo al Ministero dell'interno, a carico dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno.


 
Art. 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 4, comma 2, il Comitato risulta costituito in conformita' al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 marzo 2003 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino alla loro completa esecuzione.
Roma, 21 marzo 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio



 
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