Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2017 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2017, n. 44
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
c) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
d) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono inserite le seguenti: «ed elementi»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;
i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole»;
l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;
o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi».


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la
tutela dell'UNESCO), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del
patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). - 1. I
siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale
italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",
sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e
ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi
aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito
denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la
loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio
culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua
rappresentazione a livello internazionale.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Priorita' di intervento). - 1. I progetti di
tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e
naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e
degli elementi italiani UNESCO acquisiscono priorita' di
intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo
le leggi vigenti.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 3 (Piani di gestione). - 1. Per assicurare la
conservazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO e
creare le condizioni per la loro valorizzazione sono
approvati appositi piani di gestione.
2. I piani di gestione definiscono le priorita' di
intervento e le relative modalita' attuative, nonche' le
azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e
private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'art.
4, oltre che le opportune forme di collegamento con
programmi o strumenti normativi che perseguano finalita'
complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi
turistici locali e i piani relativi alle aree protette.
3. Gli accordi tra i soggetti pubblici
istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani
di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi
sono raggiunti con le forme e le modalita' previste dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato "Codice".».
- Il testo dell'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Misure di sostegno). - 1. Ai fini di una
gestione compatibile dei siti e degli elementi italiani
UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e
servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti:
a) allo studio delle specifiche problematiche
culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e
tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO,
ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;
b) alla predisposizione di servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico, nonche' servizi
di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti,
di aree di sosta e sistemi di mobilita', purche' funzionali
ai siti medesimi;
d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e
degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro
conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle
istituzioni scolastiche, la valorizzazione e' attuata anche
attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle
attivita' culturali delle scuole;
d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del
patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito
della promozione del complessivo patrimonio tradizionale
enogastronomico e agro-silvo-pastorale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nonche'
l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel
limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente
articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il
decreto e' adottato previo parere della Commissione di cui
all'art. 5. Tutti gli interventi sono attuati in
conformita' alle disposizioni dettate in materia dal
Codice.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n.
77, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione
dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici
locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di
gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi
turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni
previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a
richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e
agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente
legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1
esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive
competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti
gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali designano ciascuno tre
rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al
comma 1».
- Il titolo della legge 20 febbraio 2006, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli
elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",
posti sotto la tutela dell'UNESCO.».

 
Art. 2

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonche' del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno 2016. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 2:
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, reca: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)».
- Il testo dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria), e' il seguente:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui
all'articolo 275, secondo comma, del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma
2, della legge n. 196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.».

 
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