Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Acqui intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» o nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»
a) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e' sostituita con la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'»; relativamente all'odore, la dicitura «aroma muschiato, molto delicato, caratteristico» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina»; relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato» e' sostituita con la dicitura «delicato, caratteristico, da secco a dolce»; relativamente all'indicazione dei valori della sovrappressione dovuta all'anidride carbonica, la dicitura «non superiore a 2.0 bar» e' sostituita con la dicitura «non superiore a 2.5 bar». b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» Spumante e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e' sostituita con la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'»; relativamente all'odore, la dicitura «aroma muschiato, molto delicato» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina»; relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato, caratteristico» e' sostituita con la dicitura «delicato, caratteristico, da extrabrut a dolce»; c) all'art. 6 e' depennato il seguente comma 2: e' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. d) all'art. 7 e' inserito il seguente comma 4: nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione. |
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