Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1 dicembre 2016
Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19. SS640 «di Porto Empedocle»: ammodernamento e adeguamento alla cat. B del decreto 5 novembre 2001 - 2° Tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19. Proroga della dichiarazione di pubblica utilita'. (CUP F91B09000070001). (Delibera n. 63/2016).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:
l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;
l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che in allegato 1 riporta, nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del «Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa», l'infrastruttura «Agrigento-Caltanissetta - A19» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento - Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Agrigento-Caltanissetta - A19 - ss 640», l'intervento «Agrigento-Caltanissetta - A19: lotto 2»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni ed integrazioni, e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);
Vista la delibera 26 giugno 2009, n. 37 (supplemento - Gazzetta Ufficiale n. 14/2010), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, approvato il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della ss 640, tratto dal km 44+000 al km 74+300 svincolo A19»;
Viste le note 8 novembre 2016, n. 41662, e 30 novembre 2016, n. 11889, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proroga della dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'opera «Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19 - ss 640 di Porto Empedocle. Ammodernamento e adeguamento alla cat. B. del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale e amministrativo:
che, a seguito della procedura di gara per l'affidamento a contraente generale dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19 - ss 640 di Porto Empedocle. Ammodernamento e adeguamento alla cat. B, del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19», la realizzazione dell'opera, comprensiva della progettazione esecutiva, e' stata affidata all'ATI «Empedocle 2», composta dalle imprese «Cooperativa muratori e cementisti» (CMC), «Consorzio cooperative costruzioni» (CCC) e «Tecnis S.p.a.»;
che nella fase di redazione del progetto esecutivo sono state apportate varianti al piano di espropri come di seguito illustrato:
a seguito di verifica sul progetto definitivo sono emersi alcuni errori materiali di trascrizione dei dati catastali e pertanto sono stati predisposti gli schemi di integrazione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
per il recepimento delle prescrizioni disposte dalla citata delibera n. 37/2009, e' emersa l'esigenza di apportare delle integrazioni e/o variazioni rispetto le originarie previsioni per le aree di sedime;
sono state costituite le servitu' in corrispondenza delle gallerie naturali ed artificiali;
si e' svolta la verifica ed adeguamento in funzione dell'impronta di occupazione prevista dall'allegato NG06 al capitolato speciale d'affidamento;
si e' tenuto conto della rivalutazione dei Valori agricoli medi (VAM), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 che ne ha dichiarato l'illegittimita', e pertanto si e' aggiornata la valutazione delle indennita' per ridurre possibili contenziosi relativi alla valorizzazione dei beni;
che con determinazione 30 dicembre 2011, n. 94, e successivo dispositivo attuativo 11 gennaio 2012, n. 3709, l'amministratore unico di «ANAS S.p.a.», ha disposto l'integrazione della dichiarazione di pubblica utilita' posta dalla citata delibera di questo Comitato n. 37/2009, ha approvato l'aggiornamento del piano particellare di esproprio e la conseguente rimodulazione del quadro economico con un incremento di spesa per la voce espropri delle somme a disposizione pari a 25.413.337,10 euro, relativo all'apprensione delle ulteriori aree necessarie all'esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo redatto dal contraente generale;
che il suddetto progetto esecutivo ha previsto variazioni alle quantita' ed alle qualita' delle prestazioni previste dal progetto definitivo riconducibili all'art. 176, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni:
sorprese geologiche, idrogeologiche e geotecniche inquadrabili a tutti gli effetti come condizioni impreviste e imprevedibili verificatesi nel corso della campagna di indagini geognostiche integrative effettuate a supporto della progettazione esecutiva: galleria naturale Caltanissetta; gallerie scavate con metodo tradizionale di Papazzo, San Filippo, Cozzo Garlatti; impiego di calcestruzzi con classe di esposizione maggiorata per le opere contro terra;
recepimento di prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nella delibera n. 37/2009: interventi di recupero aree dismesse, sistemazioni finali discariche per Rifiuti solidi urbani (RSU), interventi di rimodellamento morfologico e interventi di ingegneria naturalistica (prescrizione 1); implementazione, gestione e certificazione Sistema di gestione ambientale (SGA) e misure mitigazione cantiere (prescrizione 2); modifica della livelletta, ottimizzazione sterro/riporto con modifica sulla lunghezza di qualche opera (es.: galleria artificiale Favarella - pista destra) e sostituzione di opere di scavalco con rilevati (es.: eliminazione ponte Serra, Viadotti Santuzza 1 e 3) (prescrizione 4); modifica della livelletta del viadotto Salso e realizzazione di un sotto attraversamento in corrispondenza dello svincolo sull'A19 (prescrizione 5); utilizzo di presidio nella realizzazione dei pali posti in falda (prescrizione 6); modifica del Piano di monitoraggio ambientale (PMA) integrandolo con nuovi punti di controllo e nuove componenti (prescrizioni 7, 12, 15, 16); inserimento di nuovi tombini nei nuovi punti di impluvio sull'asse principale e interventi idraulici sulla viabilita' interferita (prescrizione 17); modifica degli spartiti, dei metodi di varo e dei sistemi di vincolo dei seguenti impalcati: Giulfo, Fosso Mumia, San Filippo Neri, Busita I, Santuzza II, Salso (prescrizione 18); riparazione dei dissesti nelle strade provinciali interessate dai percorsi di cantierizzazione (prescrizione 23); realizzazione di paratie all'imbocco sud della galleria Favarella per protezione tubazione «SNAM rete gas» (prescrizione 34); realizzazione di opere di urbanizzazione in Area di sviluppo industriale (ASI) (raccomandazione J); introduzione dei tronchi 50, 51, 52, 67 (raccomandazione N);
richieste del soggetto aggiudicatore e/o enti terzi: spostamento del cavalcavia alla km 4+226; introduzione della rotatoria «5»; introduzione del tracciato del tronco «74»;
varianti di miglioramento esecutivo utili a ridurre il tempo ed il costo di realizzazione delle opere: eliminazione sottovia al km 12+014; eliminazione cavalca ferrovia «Grotticelle Est» al km 12+340; eliminazione cavalcavia al km 6+618;
che, con disposizione 11 gennaio 2012, n. 3788, l'amministratore unico di «ANAS S.p.a.» ha reso efficace l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in esame, in attuazione della propria determinazione 30 dicembre 2011, n. 95, nelle more del positivo esito della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
che, con determina direttoriale 17 settembre 2012, n. 22129, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha disposto la positiva conclusione, subordinata al rispetto delle condizioni dettate nel parere 3 agosto 2012, n. 1029, della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, dell'istruttoria di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla citata delibera n. 37/2009;
sotto l'aspetto attuativo:
che sono stati emessi sei decreti definitivi di esproprio, di cui due pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2015, n. 120, e quattro nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 61, nonche' ulteriori tre decreti definitivi di esproprio e sei decreti definitivi di costituzione di servitu' in corso di pubblicazione;
che con nota 26 maggio 2016, n. 29911, «ANAS S.p.a.», in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilita', sulla base di impedimenti derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dovuti a cause esterne e di forza maggiore, per le seguenti motivazioni:
ritrovamento reperti di valenza archeologica: il ritrovamento di reperti archeologici nel tratto compreso tra il km 6+00 e 7+00 ha causato l'interruzione delle lavorazioni, poiche' la Soprintendenza di Caltanissetta ha chiesto la messa in sicurezza dei reperti affiorati e di studiare la possibile conservazione in sito degli stessi. Per ottemperare a tale richiesta sara' necessario elaborare uno studio che proponga soluzioni idonee a preservare i reperti pur collegando il traffico veicolare del territorio interessato, che potrebbero causare una modifica del tracciato della complanare;
fenomeno franoso riscontrato durante l'esecuzione dei lavori: in seguito a nubifragi ripetutisi nel corso del 2015 durante l'esecuzione dei lavori, tra i km 19+00 e 20+00 si e' manifestato un fenomeno franoso in un'area nella quale il piano di assetto idrogeologico non indicava alcuna criticita'. Tale fenomeno franoso, imprevisto e imprevedibile, ha reso necessario interrompere le lavorazioni ed intraprendere uno studio del versante, con conseguente monitoraggio che richiedera' tempi idonei a definire la problematica, al fine di riprogettare le opere infrastrutturali previste, mettendo preliminarmente in sicurezza l'intero versante interessato. Potra' essere necessaria l'acquisizione di superfici non interessate dal progetto originario, sia per studiare l'intera area che per eseguire le opere di messa in sicurezza;
dissesti idrogeologici localizzati e instabilita' delle scarpate: la persistenza e l'intensita' delle piogge negli ultimi due anni, ha riacutizzato in molte regioni italiane condizioni di elevata instabilita' dei versanti, evidenziando un diffuso e grave dissesto idrogeologico che per lunghi periodi precedenti non si era manifestato. Per ovviare a questi fenomeni, per prudenza e a vantaggio della sicurezza e durabilita' dell'infrastruttura, e' necessario ristudiare alcuni tratti in trincea e rilevato, modificando l'andamento delle scarpate per renderle piu' sicure e integrando l'intervento con sistemi di raccolta e convogliamento delle acque piovane. Tali accorgimenti comportano la previsione di un diverso consumo di territorio, sia in fase temporanea che definitiva che in assenza di efficacia della dichiarazione di pubblica utilita' non sarebbero eseguibili;
modifica del piano di circolazione dei mezzi d'opera: il piano di circolazione dei mezzi d'opera e l'accesso alle aree di lavoro prevedeva l'utilizzo del Viadotto San Giuliano della ss 640 «Di Porto Empedocle», tra il km 62,700 e 63,850. Sono state riscontrate anomalie strutturali tali da rendere necessaria l'interdizione al traffico pesante sul viadotto, con la conseguenza di dover progettare un nuovo piano del traffico. La viabilita' di cantiere alternativa, per quanto temporanea, dovra' essere utilizzata fino al termine delle attivita', e potra' essere legittimamente realizzata e conservata solo se sara' ancora efficace la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto a questo Comitato di prorogare per due anni, ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento in esame;
che il 21 luglio 2016 e' stato dato avvio al procedimento di proroga dell'efficacia della pubblica utilita' mediante avviso pubblicato su due testate giornalistiche e presso l'albo pretorio dei cinque comuni interessati dalle procedure espropriative, per rimanere a disposizione per 60 giorni consecutivi, senza ricevere osservazioni a riguardo;
che il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'intervento con nota 24 novembre 2016, n. 63609, ha confermato che non risulta necessaria l'acquisizione di ulteriori aree al di fuori della fascia di rispetto dell'intervento e con nota 30 novembre 2016, n. 64706, ha specificato che la succitata richiesta di proroga di pubblica utilita' si riferisce esclusivamente alle aree interessate dal progetto definitivo approvato da questa Comitato con la citata delibera n. 37/2009 e non riguarda ne' aree integrative interessate con la redazione del progetto esecutivo ne' altre aree non coperte dalla vigente dichiarazione di pubblica utilita';
sotto l'aspetto economico:
che il costo dell'intervento, il cui progetto definitivo e' stato approvato dalla citata delibera di questo Comitato n. 37/2009, ammontava a 990 milioni di euro, di cui 787.636.149,28 euro per lavori a base di appalto e 202.363.850,72 euro per somme a disposizione e oneri di investimento;
che, a seguito della procedura concorsuale per affidamento a contraente generale, in data 30 giugno 2010 e' stato stipulato il contratto per la realizzazione dell'intervento, comprensiva della progettazione esecutiva, per complessivi 567.767.445,82 euro, di cui 25.588.310,94 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che, rispetto al progetto definitivo approvato e posto a base gara, la voce di quadro economico «Acquisizione di aree e immobili», a seguito del predetto aggiornamento del piano particellare di esproprio, e' passata da 18.522.262,46 euro a 43.935.599,56 euro;
che le predette variazioni alle quantita' e qualita' delle prestazioni previste dal progetto definitivo contenute nel progetto esecutivo, riconducibili all'art. 176, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno comportato variazioni di importo in aumento e in diminuzione tali che l'importo risultante dei soli lavori e' aumentato di 141.456.583,21 euro;
che l'incremento di spesa per lavori ha conseguentemente portato un aumento per gli oneri del contraente generale di 15.794.720,81 euro per oneri della sicurezza, 794.624,09 euro per prove di laboratorio, 2.000.000 euro per lavori in economia relativi a inferenze ed altri impedimenti, 9.093.386,84 per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e comprensive del monitoraggio ambientale, 2.755.000 euro per oneri diretti ed indiretti del contraente generale;
che pertanto per lavori, attivita' e oneri del contraente generale si e' avuto un aumento complessivo di 171.894.314,95 euro rispetto all'originario importo contrattuale;
che quindi il costo aggiornato dell'intervento e' pari a 990 milioni di euro, articolato come segue:
739.661.760,77 di importo contrattuale, di cui 648.785.718,09 euro per lavori, 2.000.000 euro per lavori in economia per risoluzione delle interferenze, 4.394.624,09 euro per prove di laboratorio, 27.243.386,84 per spese tecniche, 41.383.031,75 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 15.855.000 euro per oneri diretti e indiretti del contraente generale;
127.022.387,4 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;
123.315.852,83 per oneri di investimento di «ANAS S.p.a.»;
che, come indicato dalla nota 21 gennaio 2016, n. 573, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'intervento e' interamente coperto dal punto di vista finanziario;
sotto l'aspetto amministrativo:
che, con nota 27 ottobre 2016, n. 10672, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha informato l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che l'amministratore unico di «ANAS S.p.a.», con la citata disposizione 11 gennaio 2012, n. 3788, con l'approvazione del progetto esecutivo, ha di fatto disposto l'utilizzo integrale dei ribassi conseguiti in sede di gara, pari a 219.785.511,27 euro, senza che ne siano ricorsi i presupposti, in quanto, ai sensi dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'utilizzo di una quota delle economie da ribasso d'asta superiore al 50% avrebbe necessitato l'approvazione da parte di questo Comitato;
che con la sopracitata nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto all'Autorita' nazionale anticorruzione di conoscere se il tema dell'impiego totale dei ribassi d'asta sia stato reso oggetto di specifica attenzione e se la procedura dell'impiego dei suddetti ribassi, nelle modalita' sopra richiamate, sia ritenuta o meno rispondente alla norma di riferimento, chiedendo nel contempo, con la nota 27 ottobre 2016, n. 10670, all'«ANAS S.p.a.» riscontro al riguardo;
che, con nota 23 novembre 2016, n. 173482, l'Autorita' nazionale anticorruzione ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che e' in corso di aggiornamento una precedente istruttoria relativa alla fase progettuale dell'intervento;
che, con nota 24 novembre 2016, n. 127013, l'«ANAS S.p.a.» ha rappresentato che, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, aveva trasmesso con nota 12 maggio 2012, n. 67298, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quadro economico rimodulato informando dell'impiego di tutto il ribasso d'asta disponibile;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Considerato che ai fini della decisione di questo Comitato circa la proroga della dichiarazione di pubblica utilita', volta a consentire la prosecuzione dei lavori dell'intervento con la massima celerita', non riveste rilievo il permanere di eventuali responsabilita' dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera in materia di approvazione di varianti, che dovranno essere valutate nelle sedi opportune;
Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, e' disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19 - ss 640 di Porto Empedocle: ammodernamento e adeguamento alla categoria B del decreto ministeriale 5 novembre 2001 - 2° tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19», apposta con delibera n. 37/2009.
2. La decisione di questo Comitato circa la proroga della dichiarazione di pubblica utilita' di cui al punto 1 prescinde dal permanere di eventuali responsabilita' dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera in materia di approvazione di varianti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
4. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.
5. Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
6. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.
Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni
di Vice Presidente
Padoan Il segretario: Lotti

Registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 295
 
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