Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2017
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;
Visto l'art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' stato abrogato, expressis verbis, dall'art. 217, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Considerato l'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Considerato che la direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici di questo Dicastero ha richiesto un parere all'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 regio decreto n. 1611/33, in merito all'applicazione della novellata disciplina in materia di contratti pubblici introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alla necessita' o meno che continuino ad applicarsi le abrogate disposizioni in materia di compensazione relativamente agli affidamenti aggiudicati, secondo le pertinenti modalita', prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016, alla luce della ratio della disciplina transitoria e di coordinamento di cui al citato art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, tra l'altro, si e' espressa affermando che «finche' ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216 decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovra' considerarsi tenuto all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, cosi' come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014 e n. 104 del 25 maggio 2015;
Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», cosi' come confermato dal decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;
Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;
Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni, sono state, tra l'altro, riportate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;
Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;
Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;
Visto il decreto 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;
Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione piu' significativi, nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;
Vista l'istruttoria svolta dalla direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici ed inerente, in particolare, la verifica e l'elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai provveditorati interregionali alle OO.PP., dall'Istat e dalle Camere di commercio d'Italia (Unioncamere);
Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, cosi' come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014 e, da ultimo, del decreto n. 104 del 25 maggio 2015, si e' riunita in data 29 marzo 2017;
Considerato che la prefata Commissione consultiva ha espresso, all'unanimita', il proprio parere favorevole circa la completezza e la condivisibilita' dell'istruttoria svolta dalla direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici e, per l'effetto, ha approvato all'unanimita' le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2015 e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, relative all'anno 2016, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi;
Vista la nota della direzione generale della regolazione e dei contratti pubblici prot. 3909 del 30 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2016, rispetto all'anno 2015, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione piu' significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2016 si fa riferimento:
a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;
g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;
i) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
Roma, 31 marzo 2017

Il Capo dipartimento: Grande
 
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