Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Visto il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini Asti, come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 febbraio 2015. Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini Asti intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012. Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Asti». Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ASTI».
a) All'art. 4, comma 11, la dicitura «al comma 9» e' sostituita con la dicitura «al comma 8». b) All'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Asti» o «Asti spumante» e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «da giallo paglierino a dorato assai tenue» e' sostituita con la dicitura «da giallo paglierino a dorato tenue»; relativamente al sapore, la dicitura «aromatico, caratteristico, dolce, equilibrato» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, equilibrato, da extra sec a dolce»; relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo, la dicitura «11,50% vol di cui svolto compreso nei limiti da 6,00% al 9,50% vol» e' sostituita con la dicitura «11,50 % vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.». c) All'art. 6, e' depennato il seguente comma 5: E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta specifica del Consorzio di tutela, modificare con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. d) All'art. 7, e' inserito il seguente comma 9: Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione. |
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