Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 febbraio 2017
Migliore individuazione del perimetro afferente trentadue immobili apportati e/o trasferiti al Fondo immobili pubblici.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;
Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (decreto di apporto, I decreto di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato articolo 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi articolo 4 DL 351/2001»);
Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;
Visto l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28 (di seguito l'«articolo 4») che prevede che «a migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di proprieta' del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso articolo 4;
Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'articolo 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del DL n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;
Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del DM del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinche' il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unita' gia' facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del DL n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 22 novembre 2016, prot. n. 2016/15888/DGP-SOT, con la quale e' stata trasmessa la certificazione prot. n. 2016/15772/DGP-SOT (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di 32 (trentadue) beni immobili gia' conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'articolo 4;
Visto che con la presentazione della certificazione e' stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessita' di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;
Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il 17 novembre 2016 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR SpA, in qualita' di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;
Considerato che per le unita' immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato articolo 4;
Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;
Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprieta' del Fondo immobili pubblici, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2016/15772/DGP-SOT, trasferiti al medesimo in forza dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: Vigliotti

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 248
 
Allegato

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Prot. n. 2016/15772/DGP-SOT

Certificazione ai sensi dell'art. 4
decreto ministeriale 29 dicembre 2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in oggetto (di seguito l'«articolo») per 32 immobili di cui all'elenco allegato che forma parte integrante della certificazione.
Per detti immobili si e' proceduto, come previsto dal citato articolo, alle verifiche in accordo con i Fondi cui sono stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell'elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonche', nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.
L'elenco contiene altresi', per gli immobili di seguito riportati, gli identificativi catastali relativi a porzioni immobiliari sfuggite per errore materiale agli originari decreti emanati dall'Agenzia del demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di trasferimento e apporto ai Fondi:
1. AQB137701 - Sulmona (AQ) via Gaetano Salvemini, 2
2. INPS 02 - Caserta via Arena, snc
3. INPS 05 - Napoli via Galileo Ferraris, 4
4. NAB020201 - Napoli Via S. Arcangelo a Baiano, 8
5. SAB094301 - Salerno via Salvatore Allende, 6
6. INPS 28 - Ferrara viale Cavour, 164
7. INPDAP 02 - Roma via Santa Croce in Gerusalemme, 55
8. INPDAP 03 - Roma via Carlo Spegazzini, 66
9. RMB048501 - Roma via Giosue Carducci, 3
10. INPS 24 - Como via Enrico Pessina, 8
11. MIB057101 - Milano via Francesco Cilea, 119
12. INPS 08 - Pavia via Cesare Battisti, 23
13. INPS 17 - Ancona piazza Cavour, 21
14. INPS 33 - Macerata via Dante Alighieri, 10
15. INPS 27 - Cuneo corso Annibale Santorre di Santarosa, 15
16. INAIL 09 - Torino corso Orbassano, 366
17. INPS 45 - Vercelli piazza Ernesto Zumaglini, 9
18. TABP00101 - Taranto viale 2 Giugno, 16
19. CAX0002 - Cagliari S.S. 554 Km. 1,600 snc
20. SSB039101 - Sassari via Roma, 53
Avuto riguardo alle valutazioni degli immobili redatte dell'esperto indipendente, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

Il direttore: Reggi


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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