Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 30 marzo 2017 |
Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 19941). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali («Codice della Privacy»); Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori; Visto l'art. 45, comma 1, lettera d), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e successive modificazioni; Visto il regolamento del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2002, e successive modificazioni; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, relativo al trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2014 dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, recante l'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici; Vista la propria delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, con la quale e' stato approvato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy; Vista la propria delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza; Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 con la quale e' stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ed e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente; Considerato, in particolare, che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, per i quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, il loro trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, nel rispetto dei principi indicati dal successivo art. 22, con atto di natura regolamentare; Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale atto di natura regolamentare e' adottato in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali («Garante»), ai sensi del successivo art. 154, comma 1, lettera g) del Codice della Privacy; Considerato, inoltre, che negli articoli 65, comma 2, 67, 68, commi 1 e 2, lettera g), 71, 73, comma 2, lettera g), 95, 112, del medesimo Codice, sono indicate le finalita' di rilevante interesse pubblico che, a seconda dei casi, rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della CONSOB; Considerate le competenze e i poteri attribuiti alla CONSOB dal citato testo unico, nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, ai sensi delle disposizioni specificate negli atti dell'Unione europea di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonche' ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute negli atti normativi di derivazione europea che regolano il settore di riferimento; Considerato che e' necessario provvedere all'aggiornamento dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili nell'ambito dei trattamenti dei dati personali effettuati per le finalita' di interesse pubblico assegnate alla CONSOB dall'ordinamento nazionale ed europeo, per effetto delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute alla precedente delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB resta in carica per l'amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato non ancora concluse alla data di avvio dell'operativita' dell'ACF; Considerato che e' opportuno indicare sinteticamente le operazioni ordinarie (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) che la CONSOB deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge; Considerata la necessita' di indicare le operazioni effettuate dalla CONSOB che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, con particolare riguardo alla comunicazione a terzi, all'interconnessione e al raffronto, alla diffusione ed al trasferimento di dati giudiziari all'estero, ai sensi dell'art. 43 del Codice della Privacy; Considerata, altresi', l'opportunita' di descrivere sinteticamente anche la complessiva attivita' svolta, con particolare riguardo agli aspetti piu' incisivi per i diritti dei cittadini; Considerato che, per effetto dell'art. 45, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e' stato abrogato l'obbligo, ai sensi del previgente art. 34, comma 1, lettera g), del Codice della Privacy, di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, adottato dalla CONSOB con la sopra richiamata delibera n. 15374 del 9 marzo 2006; Considerato che, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, i provvedimenti della CONSOB aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi del citato art. 23 della legge n. 262/2005, adottato dalla CONSOB con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, non occorre che le modificazioni apportate dalla presente delibera siano precedute da una consultazione in forma pubblica; Visto il provvedimento n. 137, del 16 marzo 2017, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere favorevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo n. 196;
Delibera:
Art. 1 Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali
1. Al regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, adottato dalla CONSOB con delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1: i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole «Ambito applicativo» sono inserite le seguenti «e definizioni»; ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; b) all'art. 2: i) al comma 1, le parole «da 1 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 1 a 12»; ii) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. I trattamenti operati dalla CONSOB sui dati indicati dal comma 1 possono essere eseguiti in modalita' manuale, ovvero in modalita' automatizzata per il tramite di strumenti informatici.»; c) all'art. 3, il comma 2 e' abrogato. 2. Le tabelle indicate dall'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, sono sostituite dalla tabelle allegate alla presente delibera. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Abrogazione della delibera n. 15374 del 9 marzo 2006
1. La delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, e' abrogata. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2017
Il presidente: Vegas |
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