IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1; Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi art. 4 decreto-legge 351/2001»); Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»); Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 26 aprile 2007, l'11 dicembre 2012 e il 1° settembre 2016, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di indennizzo, si e' provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti ancorche' con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte le unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di proprieta' del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»; Atteso che e' emersa la necessita', per taluni immobili, di provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4; Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»; Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto ministriale del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle Finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinche' il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unita' gia' facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche al fine di evitare che particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»; Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 14 dicembre 2016 prot. n. 2016/17062/DGP-SOT, con la quale e' stata trasmessa la certificazione prot. n. 2016/16941/DGP-SOT ( di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di 13 (tredici) beni immobili gia' conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'art. 4; Visto che con la presentazione della certificazione e' stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessita' di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti; Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi il 6 dicembre 2016 tra l'Agenzia del demanio e BNP Paribas REIM SGR p.A., in qualita' di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo; Considerato che per le unita' immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4; Considerato che l'attivita' dell'Agenzia ha riguardato altresi' le porzioni di due immobili siti in Brescia e Belluno a suo tempo trasferite ma non ricomprese nella valutazione dell'esperto indipendente e, in accordo con la proprieta', non inserite nel perimetro meglio identificato ai sensi dell'art. 4; Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»; Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4, tenendo conto delle valutazioni di congruita' degli immobili in sede di apporto o trasferimento;
Decreta:
Gli immobili di proprieta' del Fondo Patrimonio Uno, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio prot. n. 2016/16941/DGP-SOT, trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente decreto. Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2017
p. Il direttore generale del Tesoro: Vigliotti
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 247 |