Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2017 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
DELIBERA 23 marzo 2017 |
Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. (Delibera n. 4/2017). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (la «legge n. 125/2014») recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227; Visto l'art. 8, comma 1-bis, primo periodo, della legge n. 125/2014, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui una quota del fondo rotativo di cui al comma 1 del suddetto art. 8, stabilita dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 4; Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125/2014, secondo cui, nell'ambito delle finalita' della predetta legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo; Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014, secondo cui la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 125/2014; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Delibera:
Articolo unico
1. La quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 125/2014, da destinare alla costituzione del fondo di garanzia previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 4, e' stabilita nella misura di 50 milioni di euro a valere sul sottoconto di cui all'art. 8, comma 1 della predetta legge. Le disponibilita' per crediti concessionali sul predetto fondo rotativo fuori bilancio sono ridotte di pari importo. 2. La quota di cui al comma l, confluisce in un sottoconto, appositamente creato, denominato «sottoconto fondo di garanzia ex art. 8». Roma, 23 marzo 2017
Il Segretario del CICS vice Ministro della cooperazione allo sviluppo Giro |
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