Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2017 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
DELIBERA 23 marzo 2017 |
Definizione della quota del fondo rotativo fuori bilancio che puo' essere impiegata annualmente, dei criteri per la selezione delle iniziative e delle condizioni di concessione dei crediti. (Delibera n. 5/2017). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante, la «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227; Visto l'art. 15 della legge n. 125 del 2014 che ha istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui, nell'ambito delle finalita' della predetta legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo; Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo; Visto l'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, secondo cui una quota del fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge n. 125 del 2014 puo' essere destinata a: a) concedere ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner; c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui all'art. 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125 del 2014, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti; Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il CICS stabilisce: a) la quota del fondo rotativo di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 125 del 2014 che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014; b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014, che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti; Visto l'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, secondo cui all'istituto gestore di cui all'art. 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore, e che le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'art. 8; Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la gestione del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26, della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la concessione dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014; Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 125 del 2014; Considerato che il saldo del sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, al 31 dicembre 2016, e' pari a € 107.133.569,91; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Delibera:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In applicazione dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, la presente delibera stabilisce la quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 27, comma 3 che puo' essere impiegata annualmente, i criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti. 2. Conformemente all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, l'utilizzo della quota del fondo rotativo e' destinata alle seguenti operazioni: a) la concessione ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, (di seguito «crediti agevolati») con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali (di seguito «beneficiari»), affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS, che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner (di seguito, «iniziative»); c) la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi partner, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti (di seguito «fondo di garanzia»). 3. Nell'ambito della presente delibera, per impresa mista, si intende un'impresa costituita o da costituirsi in un Paese partner, come successivamente definito, al cui capitale di rischio partecipi almeno un'impresa italiana per una percentuale non inferiore al 20%. |
| Art. 2
Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente
1. La quota del fondo rotativo che puo' essere annualmente impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, e' pari alle disponibilita' esistenti sul sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati al medesimo sottoconto per effetto della gestione. |
| Art. 3
Criteri di selezione geografici e settoriali
1. I crediti agevolati e il fondo di garanzia sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner, privilegiando la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attivita' realizzate nel quadro della predetta legge anche attraverso la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo. 2. I crediti agevolati e il fondo di garanzia possono essere concessi esclusivamente qualora le imprese miste o le iniziative siano localizzate nei Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC (di seguito «Paesi partner»). 3. L'impresa mista o le iniziative devono operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti: a) industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti; b) artigianato; c) edilizia popolare; d) servizi locali di pubblico interesse ed eventuali opere infrastrutturali nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; e) microfinanza, servizi per la microimprenditoria, finanza sociale e d'impatto, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo con particolare riguardo a quello sostenibile; f) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; g) fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali; h) formazione professionale ed educazione. |
| Art. 4
Motivi generali di esclusione e di revoca
1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei benefici, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari. |
| Art. 5
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica ai crediti agevolati, di cui all'art. 27, comma 3, lettera a), della legge n. 125 del 2014. |
| Art. 6
Requisiti oggettivi
1. I crediti agevolati possono essere concessi per: a) partecipazioni di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste; b) aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti. 2. La proposta deve soddisfare i seguenti criteri: a) la domanda del credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della societa' mista, ma prima del conferimento di capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana richiedente; b) il capitale di rischio nell'impresa mista del socio italiano richiedente il credito agevolato non deve essere inferiore al 20% del totale; c) il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale; d) l'iniziativa non deve comportare delocalizzazione e, in particolare, deve prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive; e) l'iniziativa e' localizzata in un Paese partner che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; f) l'iniziativa deve essere tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile. |
| Art. 7
Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente
1. L'impresa richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti soggettivi: a) essere costituita secondo le forme previste dalla legge italiana; b) essere iscritta in Italia nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile; c) possedere una comprovata esperienza nel settore in cui opera l'impresa mista. 2. Nella concessione dei crediti agevolati, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese. |
| Art. 8
Condizioni finanziarie
1. Il credito agevolato non puo' superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non puo' essere superiore a euro 10.000.000. Il credito agevolato puo' finanziare conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura devono avere carattere tangibile e la loro quota non puo' in ogni caso superare il 20% del conferimento dell'impresa italiana. Il conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria. 2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni. 3. L'impresa italiana che, prima della scadenza del credito agevolato, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento deve darne immediata comunicazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti e rimborsare una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve rimborsare l'intero credito residuo. 4. Se, successivamente alla concessione del credito agevolato, la partecipazione del socio locale scende al di sotto del 25% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana dovra' darne immediata comunicazione e adeguata motivazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Cassa depositi e prestiti. Se tale situazione perdura per un periodo superiore a sei mesi, il credito agevolato puo' essere revocato. 5. Se una o piu' imprese italiane richiedono piu' crediti agevolati per una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3. 6. Il credito agevolato e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. 7. La Cassa depositi e prestiti puo' richiedere garanzie sul credito agevolato. 8. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 9. Se denominato in valuta estera, l'apporto di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 9
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle iniziative di cui all'art. 27, comma 3, lettera b), della legge n. 125 del 2014. |
| Art. 10
Requisiti oggettivi
1. I crediti agevolati possono essere concessi ai beneficiari: a) che finanzino, in qualunque forma, imprese miste, costituite o da costituirsi; b) che eroghino altre forme di agevolazione che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner. 2. Ai fini del precedente comma 1, lettera b), per «altre forme di agevolazione» devono intendersi i seguenti interventi finanziari: la concessione di finanziamenti, l'acquisto di crediti di impresa, il rilascio di garanzie, l'assunzione di capitale di rischio o il ricorso ad altre modalita' di intermediazione o di concessione di capitale di debito, la sottoscrizione di quote o di azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. 3. Il differenziale tra il tasso del credito agevolato e il tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, deve essere, ove applicabile, integralmente trasferito alle iniziative. 4. I crediti agevolati disciplinati dal presente Capo devono essere coerenti con l'oggetto e le finalita' della legge n. 125 del 2014. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo verifica il rispetto di tale condizione in sede di approvazione di ciascuna domanda. |
| Art. 11
Requisiti soggettivi dei beneficiari
1. I beneficiari dei crediti agevolati, pubblici o privati, devono aver maturato una comprovata esperienza in operazioni analoghe alle iniziative per le quali richiedono il credito agevolato. |
| Art. 12
Condizioni finanziarie
1. Il credito agevolato non puo' superare il 50% delle iniziative oggetto di finanziamento e non puo' essere superiore a 10.000.000 di euro. 2. Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso fisso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni di credito agevolato, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni. 3. Il credito agevolato e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto a fronte di idonea documentazione. 4. La Cassa depositi e prestiti puo' richiedere garanzie sul credito agevolato. 5. Le anticipazioni del finanziamento non possono superare il 70% dell'importo totale e devono essere assistite da garanzie bancarie. 6. Se denominato in valuta estera, il finanziamento dei beneficiari alle iniziative e' convertito in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 13
Percentuali di copertura della garanzia
1. La garanzia concessa a valere sul fondo di garanzia non puo' eccedere l'80% dell'ammontare dei prestiti di cui all'art. 27, comma 3, lettera c), della legge n. 125 del 2014. |
| Art. 14
Disposizioni attuative e transitorie
1. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, definisce le modalita' operative per le attivita' previste dall'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, con una o piu' deliberazioni da adottare entro sei mesi dalla presente deliberazione, su proposta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. Roma, 23 marzo 2017
Il Segretario del CICS vice Ministro della cooperazione allo sviluppo Giro |
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