Estratto determina AAM/PPA n. 332/2017 del 27 marzo 2017
Sono autorizzate le seguenti variazioni: Modifiche del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del Foglio illustrativo, in accordo all'ultimo CCDS e allineamento dei termini usati per descrivere la ADR con la versione 18.1 di MedDRA, relativamente al medicinale TAZOCIN, nelle seguenti forme e confezioni: 028249035 - «4g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere; 028249050 - «2g + 0,250 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini polvere; 028249062 - «4g + 0,500 g polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini polvere. Procedure: UK/H/4984/001-002/II/025. Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |