Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2017
Modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, dall'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonche' dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio, del 21 aprile 1997;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Vista la direttiva del Consiglio 2008/71/CE del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 5;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 228;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, che ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di euro 20.942.300;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, per quanto concerne gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattieri;
Considerato che l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, autorizza, tra l'altro, la spesa di due milioni di euro per il settore equino nelle zone colpite dagli eventi sismici;
Considerato che l'art. 15, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad anticipare la somma di euro 22.942.300 per l'anno 2017, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Acquisiti i pareri espressi dalla Regione Lazio, con comunicazione del 24 febbraio 2017, dalla Regione Abruzzo con comunicazione del 27 febbraio 2017, dalla Regione Marche con comunicazione del 27 febbraio 2017 e dalla Regione Umbria con comunicazione del 27 febbraio 2017;
Considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/1613, della Commissione, dispone che i pagamenti sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se effettuati entro il 30 settembre 2017;
Considerato che, per effetto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, il sostegno per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma e' versato al massimo entro il 30 settembre 2018;
Considerato che l'art. 2 del regolamento delegato 2016/1613 consente agli Stati membri di concedere un sostegno supplementare fino ad un massimo del 100% dell'importo assegnato ad ogni Stato membro;
Considerato che per l'Italia e' possibile concedere un ulteriore sostegno a favore degli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100% dell'importo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, cosi come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017;
Considerato che gli Stati membri devono adottare misure sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e che non provochino distorsioni della concorrenza;
Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione delle dotazioni finanziarie rese disponibili dal regolamento delegato (UE) 2016/1613 e dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche' quelle rese disponibili in applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/286, il numero di animali presenti in azienda ad una data prestabilita od il numero di capi inviati al macello in un periodo prestabilito;

Decreta:

Art. 1

Individuazione delle azioni finanziate

1. In applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, in seguito denominato «Regolamento», sono concessi aiuti, nei limiti di spesa indicati, per i seguenti obiettivi:
a) Sostegno agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 euro 14.000.000.
b) Sostegno alle aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualita' del gregge, euro 6.000.000.
c) Sostegno alle aziende di allevamento di suini che migliorano la qualita' ed il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE), euro 8.348.600.
 
Art. 2
Requisiti e modulazione degli aiuti per gli allevamenti che producono
latte bovino

1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera a), sono concessi alle aziende ubicate in zone di montagna individuate ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1305/2013 che, nel corso dell'anno 2016, abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o piu' acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda.
2. L'aiuto e' concesso, sulla base dei bovini registrati ed identificati nella banca dati nazionale, in seguito denominata BDN, per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta e presente in azienda al 31 luglio 2016.
3. Ai fini della concessione dell'aiuto i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalita' definite da Agea coordinamento.
4. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo unitario dell'aiuto e' determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera a) e il numero di vacche ammissibili.
5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, e' ridotto:
del 50% per i capi che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento;
del 75% per i capi che, per ogni singola azienda, eccedono i primi duecento.
 
Art. 3

Requisiti e determinazione dell'aiuto unitario
per gli allevamenti ovi-caprini

1. Gli aiuti di cui all'art. 1, lettera b), sono concessi, sulla base dei dati della BDN, per i capi ovini e caprini, di sesso femminile, di eta' superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017.
2. Ai fini della concessione dell'aiuto i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalita' definite da Agea coordinamento, indicando il numero di capi per i quali e' richiesto l'aiuto.
3. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo unitario dell'aiuto e' determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera b) e il numero di capi ammissibili per ogni azienda.
4. L'aiuto e' limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016.
5. L'importo dell'aiuto unitario non potra' essere superiore a 15,00 euro.
6. Eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito dell'applicazione del comma 5, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera a).
 
Art. 4

Requisiti e modulazione dell'aiuto unitario
per i suini da riproduzione

1. Gli aiuti previsti all'art. 1, lettera c), sono concessi alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista all'allegato 1, capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di eta'.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai detentori degli animali. I soggetti interessati presentano apposita domanda all'organismo pagatore competente per territorio, secondo le indicazioni stabilite da Agea coordinamento.
3. L'aiuto e' concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni.
4. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo dell'aiuto unitario e' determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera c) e il numero di scrofe ammissibili.
5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, viene:
maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe;
ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento;
ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila.
6. Fatta salva la maggiorazione di cui al comma 5, l'importo dell'aiuto unitario non potra' comunque essere superiore a 45,00 euro per scrofa.
7. Eventuali risorse che si rendano disponibili a seguito dell'applicazione del comma 6, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera a).
 
Art. 5

Individuazioni delle azioni finanziate

1. Sono concessi aiuti al settore zootecnico per gli obiettivi di seguito riportati:
a) Sostegno agli allevamenti bovini e bufalini;
b) Sostegno agli allevamenti ovi caprini;
c) Sostegno agli allevamenti suinicoli.
2. Le risorse finanziarie relative agli aiuti di cui al comma 1 ammontano a complessivi euro 13.536.000, a valere sul sostegno statuito nell'ambito del regolamento delegato (UE) 2016/2013, fino ad esaurimento delle risorse medesime.
3. Le ulteriori risorse nazionali necessarie al raggiungimento del valore dei premi unitari indicati all'art. 6, stabilite ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/286, sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati all'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
4. I premi unitari stabiliti all'art. 6, commi 3, 5 e 7, sono proporzionalmente ridotti in caso di superamento delle risorse di cui ai precedenti commi 2 e 3.
 
Art. 6

Determinazione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 5 sono concessi alle aziende di allevamento ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, cosi' come individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonche' per le aziende danneggiate a carico delle quali e' stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST.
2. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera a), e' concesso per ogni capo bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di eta' superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.
3. Il premio di cui al comma 2 e' pari a 400 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto e' il detentore degli animali.
4. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera b), e' concesso per ogni capo ovino e caprino, sulla base dei dati riportati in BDN, di eta' superiore a 6 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.
5. L'aiuto di cui al comma 4 e' pari a 60 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili.
6. L'aiuto di cui all'art. 5, lettera c), e' concesso per un numero di capi pari alla consistenza media, rilevata tramite BDN, nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016.
7. L'aiuto di cui al comma 6) e' pari a 20 euro/capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all'esaurimento delle risorse disponibili; l'aiuto viene riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi ed in caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti il beneficiario dell'aiuto e' il detentore degli animali.
8. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano apposita domanda secondo le modalita' definite da Agea coordinamento.
9. AGEA e' autorizzata a pagare un anticipo pari al 75% dell'importo concesso ad ogni produttore sulla base degli importi unitari fissati ai commi 3, 5 e 7, dopo il termine di presentazione delle domande di aiuto. Il relativo saldo e' liquidato in misura delle relative risorse disponibili.
 
Art. 7

Aiuti per gli allevatori di equidi

1. E' concesso un aiuto alle aziende di allevamento di equidi ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del gennaio 2017, individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di quelle individuate in applicazione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n 8, nonche' per le aziende danneggiate a carico delle quali e' stato certificato il danno attraverso scheda AEDES o FAST, nel limite massimo di euro 2.000.000.
2. Le risorse per l'aiuto di cui al comma 1 sono messe a disposizione a valere sugli importi stanziati ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
3. L'aiuto di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti per azienda del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla produzione di alimenti) di eta' superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.
4. Il valore massimo dell'aiuto di cui al comma 1, e' fissato a 100 euro/capo.
 
Art. 8

Presentazione delle domande

1. Ai fini della concessione degli aiuti i soggetti interessati presentano apposita domanda agli organismi pagatori competenti per territorio, secondo le modalita' definite da Agea coordinamento.
2. Agea, sulla base delle domande ricevute, individua il numero di capi ammissibili avvalendosi dei dati presenti nella BDN e determina gli importi unitari degli aiuti, risultanti dal rapporto tra gli importi indicati all'art. 5, per ciascuna azione, ed il relativo numero di capi ammissibili.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Agea adotta atti di armonizzazione per l'attuazione del presente decreto. La liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori deve avvenire entro il termine stabilito all'art. 2 del regolamento (UE) 2016/1316.
2. Il finanziamento delle misure di cui agli articoli 5 e 7, nei limiti dell'importo complessivo di euro 22.942.300 e' anticipato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.
3. Agea, entro il 10 ottobre 2017, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 211
 
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