Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 aprile 2017 |
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2; Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il presidente della Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; Vista la direttiva dei ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; Considerato che con l'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 e' stato costituito un Gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli Enti presentano ai ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»; Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio; Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale i ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione; Vista la direttiva dei ministri del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», recante «Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, degli ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge»; Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 30 gennaio 2015, di seguito «relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la menzionata direttiva del 16 aprile 2014; Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015, di seguito «decreto del 12 febbraio 2015» con il quale i ministri, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 30 gennaio 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «relazione del 22 giugno 2015», all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale e' stata confermata la ripartizione dei siti in quattro diverse classi ai fini dell'uso agricolo, come gia' previsto dal decreto interministeriale del 12 febbraio 2015; Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con il quale i ministri, recependo le risultanze delle indagini dirette di cui alla relazione del 22 giugno 2015, hanno individuato i terreni della regione Campania, ricadenti nella classe di rischio 3, che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 con il quale i ministri hanno individuato ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, nonche' modificato il decreto 11 marzo 2014; Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro con nota prot. n. 31 del 2 settembre 2016, di seguito «relazione del 2 settembre 2016», all'esito delle indagini dirette con riferimento ai seguenti siti: a) terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a; b) terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro e' autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella l dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; c) particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato B al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario; d) terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 2 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a; Considerato che la relazione del 2 settembre 2016 sara' pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o piu' decreti dei ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari; Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, sulla base dei risultati riportati nella relazione del 2 settembre 2016; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;
Emanano
il presente decreto:
Art. 1 Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013: a) i terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto; b) i terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro e' autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali e' stata evidenziata la presenza di uno o piu' inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'allegato n. 3 del presente decreto; c) la particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato B al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario, assume la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 4 e n. 5 del presente decreto; d) i terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 6 e n. 7 del presente decreto. 2. Al fine di rispettare il protocollo di campionamento adottato dal gruppo di lavoro alcuni terreni, in dipendenza della estensione delle particelle catastali sono state suddivisi in sub-aree, con la conseguenza che le stesse, benche' afferenti ad un'unica particella, in dipendenza dei risultati, hanno ottenuto una diversa classificazione a seconda dell'area esaminata, come specificato in dettaglio nell'allegato n. 8, appendici da 1 a 6, di cui alle cartografie da 1 a 6 della "relazione del 2 settembre 2016, e allegato n. 9, appendici 7 e 8, di cui alle cartografie 7 e 8 della "relazione del 2 settembre 2016. 3. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i soli terreni che, in base alla classificazione ottenuta ai fini dell'uso agricolo, sono risultati idonei alle produzioni agroalimentari. |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 4
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| Allegato 5
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| Allegato 7
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| Allegato 9
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| Art. 2
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro della salute Lorenzin |
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