Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2017
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Lavagna.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto in data 20 luglio 2016 con il quale il consiglio comunale di Lavagna (Genova) e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune;
Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo all'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

La gestione del comune di Lavagna (Genova) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria comnosta da:
dott. Paolo D'Attilio - prefetto;
dott. Gianfranco Parente - viceprefetto aggiunto;
dott. Raffaele Sarnataro - dirigente Area 1.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Lavagna (Genova), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il 17 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, ha adottato un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in esecuzione della quale taluni soggetti ritenuti appartenenti alla criminalita' organizzata sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere - confermata in sede di riesame - in quanto indagati a diverso titolo per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illecita di armi e munizioni anche clandestine e da guerra in concorso, traffico illecito di rifiuti, voto di scambio in concorso, truffa ai danni dello Stato in concorso ed usura.
Con la predetta ordinanza e' stata inoltre disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'organo di vertice del comune e di un consigliere comunale, entrambi indagati per i reati di abuso d'ufficio e voto di scambio ex art. 323 del codice penale ed art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente, il Tribunale di Genova ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di dimora sia nei confronti del citato consigliere comunale sia nei confronti del sindaco, limitatamente al quale, allo stato, la misura stessa ha cessato di produrre effetti per decorrenza termini.
In relazione alle medesime ipotesi delittuose, la misura degli arresti domiciliari e' stata parimenti applicata ad un ex amministratore locale - indagato anche per traffico di influenze illecite ai sensi dell'art. 346-bis del codice penale e nei cui confronti la richiamata misura cautelare e' attualmente cessata per decorrenza termini - che in passato ha ricoperto piu' volte la carica di sindaco dell'ente.
Sono stati inoltre sottoposti ad indagini per abuso d'ufficio altri componenti della compagine di governo, nonche' esponenti dell'apparato burocratico del comune.
Da ultimo, per i reati in argomento la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari con il quale, in particolare, al sindaco, al vicesindaco, al richiamato consigliere comunale e ad un dipendente dell'ente e' stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.
Le circostanze indicate nell'ordinanza cautelare in parola hanno messo in luce elementi su possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Genova, con decreto del 5 luglio 2016 in seguito prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Peraltro, per effetto delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri su sedici assegnati all'ente, il consiglio comunale e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 3, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha inviato l'allegata relazione in data 3 gennaio 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143.
I lavori svolti dalla Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali.
Nella proposta il Prefetto richiama le risultanze di diversi procedimenti penali succedutisi nel tempo, da cui si evince come lo sviluppo produttivo del territorio ligure ed in particolare lo snodo portuale di Genova abbiano costituito un polo di attrazione per gli interessi delle associazioni criminali, che vi hanno esteso la propria influenza senza fare ricorso a metodi violenti, ma insinuandosi nel tessuto sociale attraverso la gestione diretta o indiretta di redditizie attivita' economiche.
Nello specifico, l'operazione di polizia giudiziaria da cui e' scaturito l'accesso presso il comune di Lavagna - cittadina costiera sede di uno dei piu' rinomati porti turistici del Mediterraneo - ha fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale collegato ad una potente consorteria 'ndranghetista, i cui componenti sono dediti prevalentemente ad acquisire appalti pubblici nel settore della raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti, nonche' a reimpiegare il denaro di provenienza illecita in operazioni e in investimenti immobiliari intestati a prestanome.
E' anche emerso che gli appartenenti al sodalizio in parola hanno fornito sostegno economico a taluni affiliati alla 'ndrangheta ristretti nelle carceri liguri. Inoltre, i familiari dei predetti affiliati, in occasione delle loro visite ai congiunti detenuti, sono stati piu' volte ospitati presso un albergo gestito da una societa' di persone riconducibile ad un esponente apicale di quel sodalizio e destinataria di interdittiva antimafia nel mese di ottobre 2016. Al riguardo, la Commissione di indagine sottolinea come in tali occasioni la struttura alberghiera abbia omesso di provvedere alla prescritta registrazione degli ospiti nell'archivio centralizzato delle persone alloggiate. Peraltro, presso il medesimo albergo, come meglio si dira' nel proseguo, si sono svolti incontri tra il citato esponente apicale ed il sindaco di Lavagna.
Il Prefetto pone altresi' in rilievo che l'albergo in questione e' stato utilizzato sia come luogo di ritrovo di soggetti dal notevole spessore criminale sia come deposito di un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, anche da guerra, successivamente trasferite in altro sito e qui sottoposte a sequestro penale.
Come e' dato evincere dalle fonti di prova richiamate nel provvedimento di applicazione di misure cautelari, in vista delle consultazioni amministrative del 2014 gli esponenti della consorteria localmente egemone, nonche' taluni imprenditori pure coinvolti nella piu' volte citata operazione di polizia giudiziaria in cambio della promessa di benefici e vantaggi si sono attivati per far confluire voti in favore del candidato sindaco poi effettivamente eletto e della lista al medesimo collegata.
In tal senso, sono stati documentati diversi incontri tra l'organo di vertice dell'ente e personaggi di spicco del sodalizio, in occasione dei quali e' stata discussa anche la composizione della futura giunta. Al riguardo, e' emerso che in attuazione degli intervenuti accordi elettorali al sopra menzionato consigliere comunale - destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per abuso d'ufficio e voto di scambio aggravati dalla finalita' mafiosa - e' stata conferita la delega al demanio e patrimonio.
Ancora, all'appoggio assicurato dalla menzionata consorteria locale ha fatto seguito, quale ulteriore contropartita, il rinnovo della convenzione con cui il servizio di trasbordo dei rifiuti comunali era stato affidato ad una societa' riconducibile ad elementi di primo piano di quella consorteria, a loro volta proprietari di un terreno che la societa' medesima si era impegnata ad attrezzare ed utilizzare come centro per lo stoccaggio temporaneo e la movimentazione dei rifiuti dietro pagamento di un canone annuo da parte dell'ente.
La Commissione di indagine riferisce che la convezione in argomento e' stata rinnovata con delibera di giunta dell'aprile 2015, benche' il responsabile tecnico del comune avesse evidenziato in un'apposita relazione le carenze dell'area adibita al trasbordo dei rifiuti, risultata priva di requisiti indispensabili prescritti dalla normativa vigente in materia. L'Organo ispettivo sottolinea altresi' che la convenzione presenta molteplici vizi procedimentali, atteso che all'atto della sua originaria stipula non era stata svolta alcuna istruttoria o procedura comparativa ne' era stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla congruita' del canone e all'impatto ambientale dell'opera.
La societa' titolare della convenzione ha inoltre beneficiato di subappalti da parte dell'associazione temporanea di imprese aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. In proposito il Prefetto rileva che l'amministrazione comunale - anziche' procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio in parola - nel mese di gennaio 2015 ha disposto la proroga dell'aggiudicazione in favore della predetta associazione e che anche tale proroga e' stata frutto delle intese elettorali raggiunte in vista delle consultazioni amministrative del 2014.
L'ordinanza cautelare da cui e' scaturito l'accesso ha altresi' messo in evidenza che il sindaco ed il vicesindaco, titolare della delega assessorile all'ambiente, hanno omesso di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza per sanzionare le gravi irregolarita' segnalate da alcuni dipendenti comunali e riguardanti la gestione del centro per il trasbordo dei rifiuti. In relazione alle irregolarita' in parola i proprietari del terreno, in cui il centro e' ubicato, sono stati raggiunti dal menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il medesimo provvedimento giudiziario e' stato adottato nei confronti dell'amministratore di fatto del centro nonche' nei confronti dei soci e del direttore tecnico dell'impresa affidataria del servizio di trasbordo dei rifiuti, oltre che per il predetto reato, anche per falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico e per truffa aggravata ex articoli 483 e 640, comma 2, del codice penale.
In tale contesto, e' anche emblematica la vicenda del rinnovo delle concessioni di affido temporaneo di suolo demaniale marittimo per l'esercizio di attivita' commerciali relativamente al periodo balneare estivo. Al riguardo, nel mese di aprile 2016 l'amministrazione comunale ha disposto la proroga dei titoli autorizzativi scaduti nel 2015, benche' non vi fossero motivi ostativi all'avvio di una procedura concorsuale finalizzata al rilascio di nuove concessioni ed aperta a tutti gli operatori interessati.
Gli atti giudiziari hanno posto in luce che la proroga delle predette concessioni rientrava tra gli impegni assunti in cambio della promessa di voti e che uno degli imprenditori beneficiari della stessa - destinatario del piu' volte citato avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 aggravato dalla finalita' mafiosa - ha avuto diversi incontri con l'esponente apicale del sodalizio territorialmente egemone per discutere delle questioni legate all'esito delle elezioni amministrative.
Parimenti, e' emerso che un altro imprenditore della zona - risultato in stretto contatto con il predetto esponente apicale, entrambi raggiunti da avviso di conclusione delle indagini preliminari per voto di scambio aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991 - e' stato avvantaggiato dall'ente per avere assicurato il proprio sostegno elettorale in favore della lista riconducibile al sindaco. Nello specifico, con delibera di giunta del mese di ottobre 2015 e' stato previsto il riesame del procedimento relativo alla richiesta di concessione di uso di suolo pubblico presentata da uno stretto congiunto del menzionato imprenditore ed avente ad oggetto un manufatto installato su una porzione di sede stradale a servizio di un'attivita' commerciale. Le risultanze dell'accesso hanno fatto emergere che la procedura di riesame si pone in contrasto con una sentenza passata in giudicato che ha accertato l'abusivita' del manufatto il quale, conseguentemente, avrebbe dovuto essere demolito ovvero acquisito al patrimonio comunale per finalita' di interesse pubblico.
Nella proposta del Prefetto e nelle conclusioni della Commissione di indagine viene poi analizzata la vicenda relativa al rilascio di un permesso di costruire concernente lavori di trasformazione edilizia eseguiti da una societa' a responsabilita' limitata di cui il citato imprenditore e' socio e presidente del consiglio di amministrazione. In proposito, nella richiamata ordinanza cautelare si evidenzia che a seguito delle pressioni esercitate dal medesimo imprenditore, la giunta ha adottato una delibera che ha modificato le previsioni contenute in una precedente delibera consiliare in ordine alle forme di garanzia richieste dall'ente per il pagamento degli oneri di urbanizzazione attinenti a quel tipo di lavori. Le modifiche in questione hanno consentito al proprietario dell'immobile di ottenere il permesso di costruire e conseguentemente alla suddetta societa' di procedere all'esecuzione dei lavori.
Ulteriore episodio sintomatico e' quello relativo alle opere di sopraelevazione di un immobile di proprieta' di uno stretto congiunto di uno dei soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in applicazione del provvedimento giudiziario del 17 giugno 2016. Dagli accertamenti esperiti e' risultato che le opere in argomento hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumita', a seguito della quale, nel marzo 2016, il sindaco ha adottato due ordinanze finalizzate alla messa in sicurezza dell'area, dettando prescrizioni a cui il proprietario dell'immobile non ha ottemperato. Solo dopo l'insediamento della Commissione di indagine ed a seguito del sopralluogo dalla stessa effettuato nel successivo mese di ottobre, l'ente - a quella data in gestione commissariale ordinaria - ha inoltrato una comunicazione di notizia di reato all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
Da ultimo, le verifiche svolte dall'Organo ispettivo hanno messo in rilievo che persone controindicate ovvero familiari di esponenti della compagine di governo dell'ente si sono avvantaggiati di procedure connotate da gravi irregolarita'.
Ne costituisce eloquente esempio la concessione di voucher per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio in favore di soggetti gravati da precedenti penali in contrasto con le previsioni contenute nello schema di bando approvato con delibera di giunta del dicembre 2014. Tra coloro che ne hanno usufruito risulta anche un sorvegliato speciale vicino alla criminalita' organizzata locale.
L'insieme dei suesposti elementi attesta la sussistenza di forme di condizionamento che hanno inciso nel procedimento di formazione della volonta' degli organi comunali, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' di quell'amministrazione comunale ed una conseguente deviazione nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.
Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Lavagna (Genova) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una Commissione straordinaria, cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento, finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Genova, 22 marzo 2017

Il Ministro dell'interno: Minniti

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PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI GENOVA

Genova, 3 gennaio 2017

Al sig. Ministro dell'interno

Roma
Oggetto: Comune di Lavagna (GE) - Relazione sull'esito degli
accertamenti ispettivi, giusta delega in data 1° luglio 2016 -
Verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n.
267/2000.

Con provvedimento del Ministro dell'interno n. 17102/128/35(2) Ufficio V - Affari territoriali del 1° luglio 2016, la scrivente e' stata autorizzata all'esercizio dei poteri di cui l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 629/1982, convertito dalla legge n. 726/1982 ed integrato dalla legge n. 486/1988, nei confronti del Comune di Lavagna.
Con decreto prefettizio n. 0036482 del 5 luglio 2016, conseguente al citato atto di delega, sono stati, pertanto, designati i componenti della prevista Commissione di indagine.
L'organo ispettivo e' stato incaricato, in attuazione dell'art. 143, comma 4, del T.U.E.L., di svolgere accertamenti mirati a riscontrare l'esistenza di elementi circa eventuali collegamenti o forme di condizionamento, da parte della criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare, nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi, tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialita' dell'Ente.
L'incarico, della durata di tre mesi, e' stato poi prorogato con decreto n. 0054841 in data 11 ottobre 2016 di ulteriori quarantacinque giorni.
L'attivita' di verifica e' scaturita dall'ordinanza di applicazione di misure cautelaci, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica - DDA il 17 giugno scorso, a carico di alcuni esponenti delle famiglie omissis, residenti nel omissis e ritenuti appartenenti alla criminalita' organizzata di stampo mafioso e di esponenti dell'amministrazione comunale di Lavagna, nei cui confronti sono stati accertati collegamenti diretti o indiretti con i predetti.
In esecuzione della citata ordinanza sono stati tratti in arresto omissis, omissis e omissis, omissis e omissis per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illecita di armi e munizioni anche clandestine e da guerra in concorso, traffico illecito di rifiuti e voto di scambio in concorso, truffa ai danni dello Stato in concorso, usura.
Nel contesto della citata operazione e' stato tratto, altresi', in arresto con la sottoposizione agli arresti domiciliari con apposizione di braccialetto elettronico, per plurimi reati di abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 del c.p. concorso, omissis (1) , omissis in carica del Comune di Lavagna eletto nella lista civica omissis. Il medesimo risulta indagato anche per reato di voto di scambio, di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in concorso con omissis, omissis (2) consigliere in carica del predetto comune con delega omissis eletto nella Lista Civica omissis, anch'egli sottoposto alla medesima misura restrittiva - e con gli imprenditori lavagnesi omissis (3) e omissis (4) nonche' omissis (5) .
Quest'ultima, gia' sindaco per circa omissis anni del Comune di Lavagna e personaggio politico di spicco (sindaco di Lavagna dal omissis al omissis ed eletta omissis) e' anche indagata per i reati di abuso d'ufficio in concorso di cui all'art. 323 c.p. e di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del c.p.
Risultano indagati anche per il reato di abuso d'ufficio in concorso di cui all'art. 323 c.p., omissis (6) , omissis in carica del Comune di Lavagna omissis, omissis (7) , dirigente dei Servizi omissis del Comune di Lavagna e omissis (8) , dirigente dei Servizi omissis del Comune di Lavagna.
Sono inoltre indagati numerosi familiari delle predette famiglie omissis e l'imprenditore omissis (9) , quale gestore di attivita' economiche riconducibili all'associazione a delinquere di stampo mafioso, per reati che ricomprendono quelli di trasferimento fraudolento di valori, reimpiego di denaro in attivita' economiche aggravate dall'utilizzo di modalita' mafiose, detenzione e porto abusivo di armi, esercizio abusivo del credito, traffico illecito di rifiuti.
La Commissione, composta dai Vice Prefetti omissis e omissis della Prefettura di Genova e dal dirigente in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria omissis, nell'espletamento dell'incarico si e' avvalsa della collaborazione del Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato omissis, del tenente dell'Arma dei Carabinieri omissis e del Capitano della Guardia di Finanza omissis.
A conclusione dell'attivita' di indagine, e' stata rassegnata la relazione, che si allega, il cui contenuto viene illustrato attraverso il richiamo alle vicende piu' significative, premettendo un inquadramento di carattere generale sul contesto della criminalita' organizzata insediata nel comune in questione.
La presente relazione scaturisce, quindi, dalle risultanze della relazione predisposta dalla Commissione di indagine e dal patrimonio informativo di cui questa Prefettura e' detentrice sulla base degli atti trasmessi dall'Autorita' Giudiziaria e dei rapporti acquisiti, nel tempo, dalle Forze di polizia, che costituiscono parte integrante della presente relazione. Contesto della 'ndrangheta in Liguria
Com'e' noto il radicamento della «'ndrangheta» nel territorio ligure e' stato agevolato dai flussi migratori provenienti dal sud Italia, dai soggiorni obbligati e dall'allontanamento dai paesi di origine degli appartenenti alle famiglie coinvolte nelle faide, che fuggivano per sottrarsi alle rappresaglie ivi in atto.
L'insediamento delle 'ndrine calabresi in regioni diverse da quella di provenienza e' stato sempre determinato da ragioni geo-economiche; cio' e' avvenuto anche per la Liguria che, assieme al Piemonte e alla Lombardia, negli anni '50 faceva parte dell'area piu' produttiva del Paese e, grazie al porto di Genova, da sempre importantissimo snodo logistico ed anche uno dei piu' importanti accessi alle rotte di approvvigionamento della droga.
La 'ndrangheta in Liguria e' rimasta, per anni, un fenomeno non valutato adeguatamente, comunque non facile da analizzare ed individuare, essendo accompagnato solo di rado dai sintomi tipici dell'organizzazione mafiosa e non presentando, all'apparenza, i caratteri ed i segni distintivi del fenomeno criminale calabrese.
Le strutture criminali operanti in questa regione, infatti, pur avendo preso origine dalle cosche operanti in Calabria, adottandone in toto l'organizzazione, le tradizioni ed i rituali, si sono differenziate per connotati raramente sanguinari e violenti. Nel corso degli anni il radicamento e' avvenuto, per scelta strategica, con modalita' tali da evitare l'attenzione delle Forze di polizia e ha cosi' potuto svilupparsi in maniera sotterranea, costruendo una rete basata su complicita', legami parentali e cointeressenze.
In Liguria e' stata giudizialmente accertata la presenza della 'ndrangheta attiva:
in Ventimiglia (IM) con una locale capeggiata da omissis (10) , condannato nel dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Genova per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., a seguito dell'operazione denominata «La Svolta» che ha accertato la ramificazione della 'ndrangheta nel ponente ligure con base a Ventimiglia (IM);
in Genova con la presenza di omissis (11) e omissis (12)
condannati entrambi per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'operazione «Il Crimine» (13) .
Il omissis, da decenni residente a Genova, e' stato condannato in appello nel luglio dei 2015, con sentenza confermativa della decisione di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. in quanto, con il ruolo di vertice della locale genovese, era tra l'altro incaricato di tenere i contatti con omissis (14) esponente di spicco della macro-articolazione della 'ndrangheta denominata «Provincia» (15) , all'epoca Capo-Crimine (16) . Il omissis e' succeduto nel ruolo di capo-locale di Genova a omissis (17) al momento della sua morte.
Il omissis, anch'egli da decenni residente a Genova, e' stato condannato in appello nel febbraio 2014, con sentenza confermativa della decisione di primo grado, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. nell'ambito della gia' menzionata operazione «Il Crimine». Egli, con il ruolo di vertice della locale genovese, era tra l'altro incaricato di tenere i contatti con omissis (18) , esponente di spicco della sopramenzionata «Provincia», all'epoca Mastro.
Nella relazione annuale della D.N.A. di febbraio c.a., si da' per acquisita l'esistenza in Liguria di un'articolazione territoriale della 'ndrangheta, affermando che «il radicamento della 'ndrangheta copre l'intero territorio ligure, dal capoluogo a Ventimiglia, da Lavagna a Imperia, da Savona a La Spezia, con la presenza di cosche riconducibili alle organizzazioni criminali di tutti e tre i mandamenti della provincia di Reggio Calabria, insinuatesi lentamente nel tessuto economico, senza l'utilizzo di metodi violenti, attraverso la gestione diretta o indiretta di attivita' nell'ambito della ristorazione, dell'edilizia, della gestione del ciclo di rifiuti e del reimpiego di denaro ...».
L'importanza della Liguria nella mappa della criminalita' organizzata nazionale e' data cioe' dall'esistenza di strutture organizzative collegate alle compagini criminali insediate in Calabria e costituite in articolazioni territoriali denominate locali, che sono operative a Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana. Contesto della 'ndrangheta a Lavagna
Gli esiti delle indagini condotte negli ultimi anni, confermano l'esistenza a Lavagna di una locale che interagisce con la cosca omissis di Condofuri (RC), della quale fanno parte componenti delle famiglie omissis e omissis e della famiglia di omissis (19) . Molti di questi componenti risultano condannati per associazione di tipo mafioso e detenuti in Istituti penitenziari distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Per meglio delineare l'operato di questa cosca, si riporta uno stralcio della relazione annuale 2010 della Direzione Nazionale Antimafia sulle operazioni di polizia di contrasto alla cosca omissis di Condofuri (RC): «Appare esaustivo, in ultimo, sull'indagine dispiegata dalla DDA reggina riportare quanto dichiarato dal Procuratore capo della DDA, dott. Giuseppe Pignatone: "Il lavoro sinergico di polizia e carabinieri ha permesso di acquisire una serie di indicazioni che evidenziano il modo di essere della 'ndrangheta: dal controllo del territorio, all'infiltrazione nelle attivita' degli enti locali; dai riti di affiliazione, al repertorio di danneggiamenti. Le indagini hanno fatto emergere anche l'apporto elettorale fornito da alcuni arrestati nel 2005 a ..., ex consigliere regionale attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, fino alla consultazione amministrativa del 2009 che ha interessato il Comune di Condofuri. L'inchiesta si e' articolata su diversi filoni, tra cui, le attivita' amministrative del Comune di Condofuri. La cosca aveva inserito un proprio uomo nelle liste elettorali, fino a fargli avere la delega di assessore ai lavori pubblici."».
A seguito di tali indagini, che hanno portato alla condanna per associazione di stampo mafioso di numerosi aderenti alla cosca omissis, il Consiglio comunale di Condofuri (RC) e' stato sciolto nell'ottobre del 2010 per infiltrazioni della criminalita' organizzata.
Gli esiti dell'indagine «I Conti di Lavagna» cosi' come rassegnati nell'ordinanza di custodia cautelare in argomento delineano una locale di 'ndrangheta in Lavagna composta principalmente da appartenenti alle due famiglie calabresi, tra loro imparentate, di seguito elencate:
omissis.
I fratelli omissis sono originari del quartiere omissis di Condofuri (RC), dove e' radicata la cosca omissis sulla quale e' stata svolta un'articolata attivita' di indagine (denominata Konta Korion) della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nel 2006 e della quale si dira' nel prosieguo;
omissis (20) - manovale - e' emigrato nel 1967 a Genova ove e' divenuto titolare di una ditta omissis e nel 1980 di altra ditta di omissis. Nel 2006, con sentenza divenuta ormai definitiva, gli era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di quattro anni e mesi due di reclusione per omissis;
omissis (21) - falegname - e' emigrato a Genova nel 1969; nel 1970 e' divenuto titolare di una societa' omissis (avente sede a omissis - GE);
omissis (22) - manovale - e' emigrato a Lavagna (GE) nel 1971; nel 1972, ha aperto l'esercizio pubblico denominato omissis che e' poi divenuto omissis. Nei suoi confronti si e' appena concluso il procedimento penale che lo vedeva gia' imputato quale capo e organizzatore ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4 c.p. della locale di Lavagna, procedimento scaturito dall'operazione di polizia denominata «Maglio 3» e del cui esito si riferira' in seguito.
Nell'attuale procedimento penale, originato dall'indagine denominata «I Conti di Lavagna», il principale capo di imputazione indica omissis quale capo della locale di Lavagna «da fine anni 70/inizio anni 80 ad oggi». Piu' precisamente il reato ora ipotizzato a suo carico riguarda il ruolo di capo in quanto egli organizza e dirige il sodalizio, assume le decisioni piu' rilevanti, impartisce le disposizioni o commina sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decide e partecipa alle riunioni del sodalizio criminale, cura rapporti con le altre articolazioni dell'associazione e con i politici e gli amministratori pubblici di Lavagna, dirime contrasti interni ed esterni al sodalizio stesso, cura i rapporti con gli esponenti dell'organizzazione criminale sedenti in Calabria della cosca omissis nonche' custodisce le armi in dotazione del sodalizio;
omissis (23) , figlio di omissis, gestore di alcuni punti di raccolta scommesse. Come emerso dalle ultime indagini, in uno di tali punti scommesse, a partire dal 2014 sono state accertate scommesse effettuate su siti stranieri non autorizzati, nonche' scommesse accettate senza identificare e preventivamente registrare i giocatori, oltre che' le ricariche degli account dei clienti, effettuate anche anticipando loro il credito ed esercitando abusivamente l'organizzazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro concessionario.
I omissis sono originari di Melito Porto Salvo (RC).
omissis (24) - barbiere - e' giunto a Lavagna dopo il 1982 dove e' stato aiutato dalla famiglia omissis. Non ha subito condanne penali ma in numerose occasioni e' stato indagato per associazione a delinquere, estorsione e detenzione di materiale esplodente nonche' per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nell'ordinanza di custodia cautelare in argomento si delinea una sua attivita' usuraia intrapresa dopo la morte del cugino omissis al quale egli sarebbe subentrato; vengono individuate specifiche fattispecie i cui sviluppi gli avrebbero consentito di acquisire financo le attivita' economiche/esercizi commerciali forniti dagli usurati a garanzia dei prestiti illegalmente concessi e non saldati. Normalmente la dazione della rata mensile dei prestiti veniva riscossa o presso omissis o presso negozio di omissis.
Il omissis oltre che cugino e' anche cognato del omissis.
La moglie del omissis e' socia, insieme al omissis, anch'egli inquisito ne «I Conti di Lavagna» tra l'altro per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., di una societa' che opera nel settore del noleggio e della manutenzione di slot machine e video lottery e gestisce due sale giochi a Lavagna e a Sestri Levante;
omissis (25) , annovera precedenti di polizia per minacce, lesioni e per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel maggio 2007 e' stato tratto in arresto - in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Milano in relazione all'operazione denominata «The King» - per il delitto di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. E' stato condannato in via definiva alla pena di quattro anni di reclusione per violazione dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per avere trasportato ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dalla Lombardia in Liguria. Il monitoraggio effettuato nei confronti di omissis ha consentito di accertare che egli non svolge alcuna attivita' lavorativa sebbene utilizzi autovetture di grossa cilindrata (Land Rover Freelander e Mercedes); egli frequenta soggetti con precedenti di polizia, in particolare omissis che risulta indagato per associazione per delinquere finalizzate alla rapina, incendio, estorsione, detenzione illegale di armi e favoreggiamento in omicidio, omissis e omissis, detto omissis.
La moglie e' omissis figlia di omissis e di omissis, nipote di omissis, da piu' fonti indicati come affiliati alla cosca omissis di Condofuri (RC).
Il g.i.p. del Tribunale di Genova nell'ordinanza di custodia cautelare dell'indagine «I Conti di Lavagna» da atto che: «I fratelli omissis si sono trasferiti a Lavagna, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Nel corso delle indagini si e' compreso che i componenti della famiglia omissis hanno lasciato la Calabria per non essere coinvolti in una faida: nel corso di un'accesa lite registrata tra i fratelli omissis ed omissis il 26 giugno 2014, presso omissis a Lavagna, omissis, dice a omissis che loro (riferendosi ad entrambi i suoi fratelli e a omissis) avrebbero potuto "ammazzarlo" solo a tradimento. Omissis rinfaccia al fratello che egli avrebbe dovuto essere ammazzato 50 anni fa, ma che la prospettiva di un coinvolgimento in una "faida" aveva indotto la famiglia omissis ad allontanarsi da Condofuri».
Il ruolo dei omissis a Lavagna si e' sempre piu' nitidamente delineato a partire dal 2008 con le operazioni di polizia «Maglio» e «Maglio 3» e poi con «Il Crimine» e «La Svolta».
In particolare:
l'indagine Maglio ha evidenziato che omissis, nel febbraio 2001, era stato contattato dal gia' menzionato omissis, all'epoca capo della locale di Genova, per partecipare ai funerali di omissis (26) . Nella circostanza il omissis si era attivato per convocare i capi 'ndranghetisti delle locali liguri al funerale;
l'indagine Maglio 3 ha indagato omissis, insieme ad altri, per il reato di all'art. 416-bis capo I, II, III e IV c.p.
In particolare, la relativa ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, gli contestava di «aver fatto parte, con altre persone, tra cui i gia' menzionati omissis e omissis, dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio della regione Liguria, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali" di Genova, Lavagna, Ventimiglia e Sarzana, locali coordinate da un organo denominato "camera di controllo della Liguria"».
Quell'ordinanza delineava il ruolo di omissis quale capo e organizzatore, in quanto «dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni piu' rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai rituali di 'ndrangheta, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed astemi al sodalizio criminale».
In quell'atto si legge «... omissis ... l'esistenza di un locale a Lavagna si ricava con una certa chiarezza da una conversazione tra omissis e omissis (27) nel corso della quale il locale di Lavagna veniva nominato ripetutamente facendo riferimento alla necessita' di convocare una riunione per chiarire i rapporti con il locale di Genova a seguito di una "trascuranza"». La conversazione intercettata, svoltasi il 21 febbraio 2010, appare di grande interesse ai fini della presente relazione in quanto i due, facendo riferimento alle problematiche sorte con la locale di Lavagna, si soffermano sulla figura di omissis e da quella conversazione appare inequivocabile che anche quest'ultimo rappresenti per loro un importante interlocutore.
Nel corso dell'indagine Maglio 3 sono state documentate alcune riunioni di 'ndrangheta svoltesi nel bar-ristorante a insegna omissis di omissis, alle quali hanno partecipato i gia' menzionati omissis e omissis nonche' altri personaggi legati alla criminalita' organizzata di stampo mafioso quali omissis, omissis (28) , omissis (29) nonche' i cugini di omissis, omissis e omissis.
In particolare, merita menzione l'incontro di 'ndrangheta tenutosi il 16 marzo 2010, sul quale vertono i dialoghi che sono stati intercettati tra omissis e omissis a bordo dell'automobile utilizzata per il viaggio di a/r tra Genova e Lavagna, destinazione omissis ove la riunione si e' svolta, e che riguardavano questioni relative all'appoggio dei candidati delle imminenti elezioni regionali in Liguria.
L'inchiesta Maglio 3 ha prodotto due processi, uno con rito ordinario ed uno con rito abbreviato.
Il processo con rito abbreviato non ha riguardato omissis e si e' concluso in secondo grado nel febbraio 2016, con l'assoluzione degli imputanti in quanto «... l'accusa sarebbe lacunosa e insufficiente, ma ancora piu' infondata essa appare nella prospettiva interpretativa accolta da questa Corte, secondo cui anche l'articolazione locale della mafia storica deve manifestare il metodo mafioso. Non vi e' prova di una qualsivoglia esternazione del metodo mafioso come ha correttamente argomentato il primo giudice nelle sue conclusioni finali alle quali si rinvia. Naturalmente, cosi' esclusa la sussistenza di un'associazione mafiosa autonoma in Liguria, quale articolazione della 'ndrangheta calabrese, l'eventuale concorso degli odierni imputati nell'associazione madre costituisce un fatto nuovo e diverso, mai contestato, neppure implicitamente, nel presente giudizio e comunque qui non dimostrato, il che esclude una declaratoria di incompetenza.» (sentenza della Corte d'Appello di Genova - febbraio 2016).
Il giudice del primo grado, alle cui valutazioni la Corte d'Appello ha totalmente aderito, nelle proprie conclusioni aveva ritenuto che indiscutibilmente fosse emerso che: «... i soggetti monitorati (nell'indagine Maglio 3 n.d.r.) sono personaggi legati alla 'ndrangheta, che si incontrano e si riuniscono nel rispetto di tradizioni 'ndranghetiste, parlano di questioni di 'ndrangheta, partecipano al conferimento cariche proprie del sodalizio e ne seguono i rituali ... Non puo' dirsi, quindi, che in Liguria non esistano strutture organizzative di matrice 'ndranghetista; i discorsi talvolta molto espliciti che sono stati registrati, i riferimenti a termini tipici della 'ndrangheta calabrese e la stessa tendenza alla segretezza e la consapevolezza dei soggetti monitorati di poter essere oggetto dell'attenzione delle Forze dell'ordine evidenzia che di 'ndrangheta si parla e che coloro che orbitano intorno a Gangemi e che a tali discorsi partecipano, non possono che condividere questo legame...» (sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Genova del novembre 2012).
Il processo con rito ordinario, cui e' stato sottoposto omissis, si e' concluso il 4 ottobre u.s. con una pronuncia di assoluzione della quale non si conoscono le motivazioni, atteso che la relativa sentenza non e' stata ancora depositata. Pare pero' logico ritenere che tale assoluzione si fondi su considerazioni analoghe a quelle compiute nella gia' menzionata sentenza di primo grado del 2012.
Al riguardo si osserva che:
la magistratura calabrese - all'esito dell'indagine «Il Crimine» di cui si e' gia' diffusamente riferito nelle prime pagine di questa relazione - ha definitivamente condannato omissis e omissis per associazione mafiosa in quanto costoro si riunivano in Calabria con i vertici del «Provincia» e decidevano anche gli incarichi - c.d. «investiture» - da attribuire ai facenti parte della locale di Genova;
la magistratura ligure - all'esito dell'indagine «Maglio 3», pur prendendo atto che a Genova esiste un gruppo di soggetti che non possono che essere considerati 'ndranghetisti per le modalita' con cui dialogano e interagiscono al loro interno (e di tale gruppo fanno parte, come accertato dall'A.G. di Reggio Calabria, il omissis ed il omissis con il ruolo di vertici) - non ha accertato l'effettiva esistenza ed attivita' di un'articolazione di 'ndrangheta autonoma denominata locale e di conseguenza ha assolto tutti gli imputati perche' il fatto non sussiste.
Dalla disamina degli atti giudiziari adottati dalla Magistratura di Reggio Calabria e da quella di Genova emergono elementi fattuali incontrovertibili - riunioni e incontri tra soggetti riconducibili alla 'ndrangheta, sostegno alle famiglie dei detenuti nelle carceri del nord Italia con ospitalita' e dazioni di denaro e detenzione di un arsenale di armi da lungo tempo occultato - che debbono in questa sede essere scrupolosamente valutati, indipendentemente dagli esiti giudiziari, sotto il profilo della prevenzione antimafia;
l'indagine La Svolta ha evidenziato contatti di omissis e dei suoi familiari con il gia' menzionato omissis, condannato in quel processo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. quale capo della locale di Ventimiglia (IM).
Dall'attivita' di indagine esperita dalle Forze di Polizia e' emerso che in un'occasione omissis, parlando con altro soggetto, gli riferiva che omissis gli aveva suggerito di prestare la massima attenzione e tenere un profilo basso, presumibilmente in conseguenza delle attivita' investigative in atto da parte di varie Forze di Polizia a carico di soggetti indiziati di appartenere ad ambienti di criminalita' organizzata ed in particolare indiziati di appartenere alla 'ndrangheta. Nel corso di quella conversazione - svoltasi il 27 gennaio 2011 all'interno dell'abitazione di omissis e omissis - si parlava della possibilita' di procedere a nuovi riti di affiliazione (c.d. «battesimo») e l'interlocutore di omissis riferiva di avere ricevuto «... un'ambasciata da omissis» il quale gli avrebbe suggerito di non incontrarsi e di evitare di procedere al compimento dei riti di affiliazione secondo quelle che sono le regole dell'organizzazione. Dal canto suo omissis riferiva che avendo incontrato omissis in un'occasione, questi aveva fatto finta di non conoscerlo e lui ne aveva tratto il convincimento che il comportamento fosse dovuto al timore/consapevolezza di essere oggetto di attenzione da parte delle autorita' inquirenti.
In altre situazioni emerse al di fuori dell'indagine La Svolta ma comunque verificatesi all'interno dell'omissis, sono state registrate conversazioni tra i fratelli omissis e il cugino omissis che, commentando le fasi di svolgimento del processo La Svolta nonche' la mancata concessione a omissis degli arresti domiciliari, dimostravano una diretta conoscenza del medesimo, una partecipazione e un interesse per le vicende relative alle famiglie 'ndranghetiste coinvolte in quel processo e manifestavano valutazioni, anche di opportunita', circa le azioni compiute dalle stesse.
In una di tali situazioni omissis riferiva che il defunto omissis, fratello di omissis, in passato era andato a trovarli all'omissis;
le indagini Konta Korion e Parola d'Onore, coordinate dalla D.D.A. di Reggio Calabria, che hanno portato alla condanna per associazione di stampo mafioso di numerosi aderenti alla cosca omissis di Condofuri (RC), soggetti che hanno avuto in piu' occasioni contatti/legami con i componenti della famiglia omissis di Lavagna, ai quali sono strettamente legati da vincoli di diversa natura, parentali, di conoscenza e rispetto reciproco.
L'indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria denominata Konta Korion ha dimostrato l'esistenza a Condofuri di tre locali di 'ndrangheta, tra le quali vi e' quella di omissis, che prende il nome dall'omologo quartiere del quale sono originari i fratelli omissis di Lavagna. A quella cosca si ritiene appartengano le famiglie omissis e omissis, nonche' la famiglia di omissis detto omissis, tutte risultate in contatto con i omissis di Lavagna. Tra gli appartenenti a tali famiglie si evidenziano omissis, omissis e omissis condannati, anche in appello, a pene detentive varie per violazione art. 416-bis c.p. (vedasi nota 30);
l'indagine Conti di Lavagna, gia' piu' volte menzionata, e' stata realizzata dalla Squadra Mobile della Questura di Genova e si e' concentrata sui componenti delle famiglie calabresi omissis e omissis attivi in Lavagna, sui loro legami con gli esponenti della cosca omissis di Condofuri (RC) nonche' sui loro rapporti con alcuni amministratori politici e dirigenti del Comune di Lavagna.
Dagli atti di queste inchieste e' nel tempo emerso, ed oggi risulta di assoluta evidenza, che l'omissis di omissis costituisce luogo di ritrovo e/o di riunioni di 'ndrangheta che hanno visto la presenza di soggetti di considerevole spessore criminale.
Il legame e' documentato anche dal sostegno morale, economico e logistico che la cosca omissis ha ricevuto nel tempo dalle famiglie omissis e omissis immigrate a Lavagna.
In particolare, il sostegno logistico alle famiglie dei detenuti (30) o agli ex-detenuti (31) si e' concretizzato nell'accertata ospitalita' che costoro ricevevano presso l'omissis - ove non venivano registrati tra gli ospiti (32) - ed in accompagnamenti da/per le stazioni ferroviarie genovesi e gli istituti di pena.
Le intercettazioni telefoniche e ambientali e diversi servizi di O.C.P., compiuti durante l'indagine «I Conti di Lavagna», hanno evidenziato che tutti i fratelli omissis e i cugini omissis si sono sempre dimostrati disponibili verso ogni necessita' dei familiari dei detenuti appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Condofuri (RC), dispiegando in tal modo nei loro confronti forme di sostegno economico e psicologico.
La contiguita' dei omissis di Lavagna a quella cosca e' confermata anche dalla circostanza che omissis - fratello di omissis e di omissis - e' «compare» di omissis, in quanto suo padrino di battesimo. Questo aspetto e' degno di considerazione atteso che la 'ndrangheta fonda la sua forza sul carattere unitario dell'organizzazione, basato non soltanto sul vincolo di sangue ma anche su quello di «comparaggio» tra gli affiliati.
«I Conti di Lavagna» avvalorano quindi l'assunto che a Lavagna (GE) e' presente una struttura territoriale di 'ndrangheta, denominata «locale» facente capo alla cosca omissis di Condofuri (RC), i cui capi sono stati individuati in omissis e omissis.
I predetti, unitamente agli appartenenti alle rispettive famiglie, hanno costituito un'organizzazione impegnata prevalentemente a reimpiegare in attivita' economiche lecite e in investimenti immobiliari, intestati a prestanome, il denaro di provenienza illecita, acquisendo appalti pubblici nel settore della raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti; organizzazione impegnata anche a soddisfare le necessita' degli affiliati operanti in Calabria, tanto che tutti i fratelli omissis ed i cugini omissis si sono sempre dimostrati disponibili verso le richieste e le necessita' di tipo logistico dei familiari dei detenuti appartenenti alla 'ndrangheta di Condofuri e a fornire sostegno, anche di natura economica, agli affiliati detenuti e ai loro congiunti.
Tra i componenti dell'organizzazione esiste, come confermato dal tenore di numerose intercettazioni realizzate nel corso delle indagini, la consapevolezza della necessita' di mantenere comportamenti di «basso profilo» per evitare un'inopportuna esposizione ed al fine di scongiurare interessi investigativi. In tal senso sono state documentate differenti circostanze nelle quali tali indicazioni vengono fornite da omissis al fratello del capo della locale di Ventimiglia.
L'associazione aveva in disponibilita' un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra, che sono state oggetto di sequestro compiuto, durante le indagini svolte dal personale della Squadra Mobile, in un terreno in zona collinare del Comune di San Colombano Certenoli (GE). Dalla ricostruzione dei fatti risulta che omissis e omissis avevano incaricato omissis, figlio di omissis, e omissis, genero di omissis, di trasportare, con un camion, l'arsenale dall'omissis alla discarica (33) dei omissis, ove sono rimaste occultate fino a che non sono state nuovamente trasferite da ignoti nel menzionato terreno di San Colombano Certenoli (GE).
Tale arsenale era costituito da sette pistole semiautomatiche ed a tamburo, perfettamente funzionanti e di vario calibro, alcune delle quali anche da guerra e con matricola abrasa, un silenziatore, un fucile a canne mozze e n. 807 proiettili di vario calibro, molti dei quali ad alto potenziale e da guerra.
In fase di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare adottata nell'ambito dell'indagine «I Conti di Lavaana», sono state sottoposte a sequestro penale, con annessa denuncia, anche altre due pistole illegalmente detenute, una dal omissis e l'altra dall'imprenditore lavagnese omissis.
Inoltre sono state ritirate cautelativamente tre pistole regolarmente detenute dal omissis e due dal omissis.
A seguito delle evidenze emerse dall'indagine in questione, questa prefettura ha adottato quattro informazioni antimafia interdittive relative ad attivita' imprenditoriali delle famiglie omissis e omissis aventi sedi legali in Lavagna:
omissis - bar e laboratorio a insegna omissis;
omissis - albergo ristorante a insegna omissis;
omissis - sale giochi in Lavagna e Sestri Levante;
omissis - internet point e sale giochi.
Tutti e cinque gli indagati omissis e omissis sono tuttora detenuti in carcere atteso che i ricorsi al Tribunale del Riesame e/o alla Corte di Cassazione hanno avuto esito per loro sfavorevole.
Riepilogativamente si sottolinea come gli esiti delle indagini delle quali si e' dato conto ed in particolare di quella che ha portato all'arresto del sindaco di Lavagna, abbiano messo in luce l'esistenza nelle famiglie omissis di alcuni elementi che tipicamente caratterizzano la 'ndrangheta quali l'organizzazione di riunioni e di incontri con soggetti di considerevole spessore criminale mafioso - anche al fine di sanare dissidi tra le varie articolazioni locali - il sostegno psicologico, economico e logistico agli affiliati alla cosca omissis di Condofuri (RC) e la disponibilita' di un arsenale di armi e munizioni, anche da guerra. Le interferenze della criminalita' organizzata nel Comune di Lavagna
- L'Amministrazione omissis
L'Amministrazione comunale guidata dal omissis si e' insediata in Lavagna nel maggio omissis.
Egli aveva iniziato la carriera politica nel omissis e nelle consultazioni amministrative del omissis e del omissis, era stato eletto componente del Consiglio comunale con a capo il sindaco omissis, gia' in quella carica dal omissis e rimasta al vertice di quel comune sino ai omissis.
Nel omissis, la stessa ha nominato omissis come vice sindaco ed assessore con deleghe omissis.
Il g.i.p. del Tribunale di Genova nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 11052/15 R.G. g.i.p. emessa in data 17 giugno 2016 afferma che: «Dall'attivita' di indagine che di seguito sara' esaminata, risulta che, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi a Lavagna nella primavera dell'anno 2014, sono state poste in essere manovre finalizzate a far confluire i voti di alcune famiglie (le famiglie calabresi dei omissis, omissis, omissis, omissis e omissis) a favore del candidato sindaco omissis ed a favore della sua lista. A fronte di cio', sono stati promessi vantaggi che cosi' si possono sintetizzare: per la famiglia omissis, la proroga dei servizi correlati al proprio centro di trasbordo di rifiuti di omissis, nonche' il rinnovo del contratto di locazione di quest'ultimo con il Comune di Lavagna; per omissis, una soluzione favorevole con riferimento alla controversia giudiziaria relativa all'abuso edilizio della veranda del omissis; per omissis, omissis e omissis decisioni favorevoli in relazione all'attivita' di fornitura di attrezzature balneari da questi gestita. Il 25 maggio 2014 si sono tenute nel Comune di Lavagna le elezioni amministrative. La lista civica "Omissis" capeggiata da omissis, ha riportato la vittoria aggiudicandosi omissis seggi su 16 con omissis voti. Tra gli eletti nella lista, interessati dalla presente indagine nella parte che qui ci occupa relativa agli accordi elettorali, vengono in considerazione, oltre al omissis, i neo eletti omissis e omissis. Quest'ultimo deve ritenersi legato alla famiglia omissis: il nonno omissis e' amico di omissis ed egli ha lavorato come barista presso il omissis di omissis. Omissis ha raccolto complessivamente omissis preferenze, di cui il omissis (pari a omissis voti) derivati dai seggi n. 4 (omissis voti), 7 (omissis voti), 8 (omissis voti), 10 (omissis voti); omissis ha raccolto complessivamente omissis preferenze, di cui omissis (pari a omissis voti) derivati dai seggi n. 4 (omissis voti), 7 (omissis voti), 8 (omissis voti), 10 (omissis voti). Ai fini della valutazione in esame deve segnalarsi che il seggio n. 4 raccoglie i voti dei residenti in via Matteotti, tra i quali la famiglia di omissis ed omissis, genero del primo; i seggi n. 6, 7, 8 raccolgono i voti del quartiere c.d. "Corea" ove sono residenti la famiglia di omissis (via omissis), la famiglia di omissis (via omissis), le famiglie omissis e omissis (via omissis), la famiglia omissis (via omissis). In vista della competizione elettorale, omissis, gia' sindaco per circa omissis del Comune di Lavagna e personaggio politico di spicco, (omissis), si e' rivolta a omissis chiedendogli voti a favore del candidato sindaco omissis, amico di vecchia data di omissis; omissis si e' attivato indirizzando le famiglie omissis e omissis a votare la lista omissis. In particolare, omissis otteneva un considerevole numero di preferenze (omissis), che lo portava ad essere quarto nell'ordine delle preferenze; avrebbe, poi, ottenuto l'incarico di consigliere con delega omissis. Alla campagna elettorale in favore di omissis si e' interessato anche omissis, imprenditore, che ha ottenuto dal omissis promesse relative alla favorevole conclusione della pratica edilizia, come sopra detto. Omissis, che dall'attivita' di indagine risulta molto legato a omissis, e' intervenuto presso il omissis per il conferimento degli incarichi della futura giunta comunale e, precisamente, per il conferimento a omissis della delega al omissis.».
Gli accordi pre-elettorali intercorsi tra il candidato omissis - che aveva conosciuto la famiglia omissis quando ricopriva la qualita' di omissis - sia direttamente sia per il tramite dell'omissis, e un gruppo di famiglie, prevalentemente di origine calabrese, alcune delle quali collegate alla 'ndrangheta, che possiamo definire «grandi elettori», prevedevano, in cambio del sostegno elettorale, varie utilita' e la nomina di un loro rappresentante in seno alla Giunta: omissis viene eletto consigliere ed ottiene la delega al omissis a seguito di specifica richiesta fatta al omissis da omissis, unitamente a omissis (padre di omissis), immediatamente prima che venisse presentata la Giunta. Tali accordi prevedevano, inoltre, il consolidamento di determinate situazioni di illegalita' gia' in essere (quali ad esempio il mantenimento dell'omissis e del servizio di trasporto rifiuti ai omissis, della c.d. veranda omissis a omissis e dei c.d. «chioschi» ai omissis, omissis e omissis) o l'ottenimento di nuovi illegittimi benefici che nei fatti si sono concretizzati nelle licenze edilizie ai clienti delle imprese di omissis e alla moglie di omissis e nelle erogazioni economiche comunali elargite anche in assenza dei previsti requisiti (quali ad esempio l'assunzione tramite i voucher a omissis debitore di omissis e a omissis - zio materno del consigliere comunale omissis - oltre a sussidi economici di varia natura a numerosi soggetti appartenenti o collegati alle famiglie di cui sopra).
Il ruolo attivo svolto dal omissis sia durante la campagna elettorale che successivamente alla sua elezione emerge in numerosi passaggi dell'ordinanza di custodia cautelare.
«Il 16 febbraio 2014, omissis si reca da omissis presso l'hotel omissis presente anche omissis; la conversazione dimostra i rapporti famigliari fra omissis e omissis che discute delle persone che intende mettere nella propria lista; in proposito omissis si informa se sara' inserito omissis, ma omissis si dimostra perplesso, affermando che non lo avrebbero votato; i due interlocutori si danno conto del pieno appoggio da parte di omissis e omissis esorta omissis a fare visita alla cognata (probabilmente omissis, legale rappresentate della ditta omissis) con l'intesa che potrebbe fargli avere dei voti».
... «Nella sera del 29 maggio omissis si incontra presso l'hotel con omissis presente anche omissis. Nella conversazione che segue omissis insiste nell'impossibilita' di conferire un assessorato a omissis, ma dichiara che, mantenendo la promessa presa, gli conferira' un incarico importante, paragonabile a quello di assessore che prevede anche un suo ufficio "omissis, orgoglio, ... detto fra noi, c'ha tutto in mano, i baracchini ine .... Piu' di cosi' cos'e? C'ha mezzo potere ...".
In data 31 maggio, si reca presso l'hotel omissis e parla con omissis; illustra le decisioni sulle nomine affermando di avere dato a omissis, anche se fa intendere che non e' persona preparata, la delega al omissis; dichiara "l'assessorato omissis, io glielo ho dato a omissis, perche' e' un omissis, che mi evita mille problemi. Pero' facciamo come vogliamo e decidiamo noi." omissis afferma che non avrebbe potuto conferire l'assessorato all'ambiente a omissis in quanto persona non in grado, che nel giro di poco sarebbe finito nei guai. Il conferimento a omissis della delega al omissis, nonostante la ritenuta incompetenza, e' espressione della disinvoltura ed assenza di azione politica da parte del omissis ed e' dimostrazione del fatto che lo stesso, a fronte dei voti raccolti grazie alle famiglie "calabresi", dovesse accontentare gli esponenti che lo avevano sostenuto».
Tra omissis e omissis esisteva infatti un rapporto di risalente conoscenza e di soggezione di omissis rispetto a omissis, come confermato dall'episodio relativo alla celebrazione delle nozze della figlia di quest'ultimo, che avrebbero dovute essere celebrate, secondo la prassi, dal vice sindaco.
L'O.C.C. pone in evidenza che il giorno precedente la cerimonia omissis telefona a omissis e gli chiede di essere lui a celebrare le nozze e omissis «... acconsente con accondiscendenza».
Tale rapporto e' alla base dell'accordo in virtu' del quale omissis si fa procacciatore dei voti presso omissis, omissis, omissis, omissis, ed altri e garante degli impegni che omissis assume verso questi «grandi elettori», primo tra tutti l'assegnazione a omissis di un ruolo di rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale.
La scelta dei componenti della Giunta e' infatti questione centrale in moltissimi colloqui, incontri e telefonate svoltesi tra tutti i soggetti sopraelencati. Nella O.C.C. si legge «In altra conversazione del 29 maggio omissis e omissis discutono delle decisioni imminenti circa il conferimento degli incarichi nella giunta facendo riferimento omissis».
... «In altra parte della conversazione, omissis dichiara di avere dimostrato di essere arrabbiato con omissis e viene esortato a pretendere un assessorato facendo sapere a omissis che omissis ci e' rimasto male. Successivamente, omissis, parlando con omissis, padre di omissis, e omissis, afferma di avere parlato con omissis e dichiara che «lui deve darci ... ci deve dare qualcosa di buono a omissis perche' ha preso omissis voti ... quando arriva qui gli dico dell'impegno che abbiamo messo ...». Infine, omissis propone di andare a parlare con omissis. Nel corso della medesima conversazione, omissis fa il conto dei voti portati a omissis pari a omissis «perche' lui (omissis n.d.r.) omissis voti li ha presi lui lui, altri omissis per noi altri l'ha presi ... fra tutti quegli altri ... rh scisa, ri prendi omissis voti, senza ...».
In altre conversazioni i due indagati (omissis e omissis) dimostrano il loro disappunto sull'eventualita' che a omissis non venga assegnato un assessorato.
La conferma della sussistenza dello status di soggezione del omissis e di parte dell'Amministrazione comunale alla forza intimidatrice di coloro che ne hanno determinato l'elezione e' condensata nel seguente passaggio dell'O.C.C. che riguarda sempre la fase di individuazione del ruolo da assegnare a omissis: «Il 21 giugno 2014, nel corso di tre conversazioni registrate nell'ufficio di omissis con il omissis, quest'ultimo ricostruiva i giorni appena successivi alle consultazioni elettorali nei quali il omissis aveva subito forti pressioni dai soggetti calabresi affinche' venisse conferito a omissis un importante incarico politico in comune. Il omissis spiega con preoccupazione alla omissis che sarebbero potuti emergere dei problemi perche' il omissis, non avendo voluto nominare omissis assessore, e' stato fortemente condizionato dalle pressioni di omissis. Omissis precisa che omissis, omissis e omissis (padre del omissis) avevano esercitato sul omissis una "pressione" "modello Calabria" che aveva intimorito omissis condizionandolo nelle sue scelte. Il omissis, poi, racconta di essere stato avvicinato lui stesso da omissis e omissis in piazza omissis a Lavagna e che costoro, in stile mafioso, gli hanno detto che il omissis non aveva capito "un cazzo"; percio' si erano rivolti a lui affinche' "il loro ragazzo" (omissis) potesse ottenere un incarico prestigioso nel Comune».
Come evidenziato nel provvedimento di custodia cautelare in carcere, da parte del omissis e del suo storico predecessore omissis nonche' da parte del omissis vi e' sempre stata la piena consapevolezza dello spessore criminale dei loro interlocutori. Vi si legge infatti: «Dalle intercettazioni ambientali captate nell'ufficio dell'omissis, che nel panorama politico del Tigullio rappresenta da omissis un punto di riferimento per i politici e gli amministratori pubblici locali, e dalle conversazioni ambientali registrate nell'Ufficio del omissis e del omissis, si comprende la consapevolezza, da parte di questi soggetti, delle caratteristiche criminali degli indagati ... omissis fin dagli anni '90 ha conosciuto la famiglia omissis, quando ricopriva l'incarico di omissis nella giunta del omissis».
A elezioni concluse, il compiacimento da parte degli artefici e promotori dell'accordo pre-elettorale per l'esito delle consultazioni amministrative emerge da alcuni passaggi dell'O.C.C. nei quali si descrivono anche le pubbliche congratulazioni che il omissis riceve nella piazza principale della cittadina. «Il 26 maggio 2014, omissis, avuto conferma della vittoria elettorale, festeggia presso p.zza omissis, dove e' raggiunto da numerose persone tra le quali omissis e omissis, come documentato dal servizio di osservazione in atti».
In una telefonata del 27 maggio 2014 intercorsa tra omissis, omissis della ditta omissis, titolare dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e omissis «... i due commentano in tono entusiastico (l'esito delle elezioni n.d.r.) e si fa riferimento a "una nuova strategia, piu' di prima e meglio di prima".».
Dall'attivita' svolta dalla Commissione di indagine, cosi' come rassegnata nell'allegata relazione, sono anche emerse numerose circostanze sintomatiche di un'illecita commistione tra interessi privati del sindaco ed esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Ed invero omissis ha sempre svolto attivita' imprenditoriale nel campo immobiliare; ha amministrato in proprio l'omissis (34) , e' stato socio della omissis (35) , presidente della omissis (36) , socio unico ed amministratore della societa' omissis (37) , titolare dell'impresa individuale omissis (38) nonche' consigliere dell'Associazione omissis (39) e rappresentante legale-socio amministratore dell'Associazione omissis (40) .
In particolare la Commissione ha evidenziato i contesti di seguito riepilogati e per l'approfondimento dei quali si rimanda al testo della relazione. Associazione omissis
Nell'aprile del 2014 il Comune di Lavagna ha pubblicato un bando di gara per un appalto di servizio di concessione e di gestione di alcuni impianti sportivi comunali (palestre ed impianti del parco del cotonificio). La durata della concessione e' fissata in otto anni ed il valore presunto dell'affidamento in € 100.000,00 all'anno. Tuttavia, nel bando, nello specificare il valore complessivo dell'appalto, viene erroneamente indicato l'importo di € 400.000,00, invece di quello effettivo di € 800.000,00 (ossia € 100.000,00 annui per gli 8 anni della concessione).
Nel omissis, sopravvenuta la giunta omissis, perviene al comune un'unica offerta formulata dall'Associazione omissis, di cui, come detto, il omissis e' omissis (41) ed alla quale il servizio viene poi aggiudicato.
La gara, connotata da errori e vizi materiali evidenti, ha favorito l'unico partecipante che e' strettamente legato al omissis e ha comportato l'aggiudicazione dell'appalto a quell'Associazione. (Vedasi pag. 150 e seguenti della relazione). Cooperativa omissis per Via omissis
Nel omissis la cooperativa omissis aveva ottenuto dal Comune di Lavagna l'assenso preventivo allo Strumento urbanistico attuativo per due programmi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in qualita' di soggetto attuatore di un progetto di prime case (social housing) da realizzarsi il primo in via omissis - via omissis e il secondo in via omissis - via omissis.
Nel omissis la Regione Liguria ha espresso parere positivo per il progetto di via omissis - via omissis.
All'epoca omissis era omissis di tale cooperativa (42) .
Nel maggio omissis il Comandante della polizia locale di Lavagna, Fabio Terrile, all'esito di un controllo effettuato presso il cantiere edile aperto dalla cooperativa omissis di via omissis, accerta l'avvio di lavori senza la necessaria concessione del diritto di superficie. Quella concessione viene poi rilasciata all'impresa nel successivo agosto omissis dalla giunta omissis, da poco insediatasi. La relativa delibera di Giunta comunale prevede anche un cofinanziamento comunale di € 61.228,75 a favore della cooperativa omissis.
Tale vicenda delinea un'illecita commistione tra l'interesse privato del omissis nelle attivita' della cooperativa omissis e l'esercizio delle funzioni istituzionali per il perseguimento dei pubblico interesse. (Vedasi pag. 42 e seguenti della relazione).
Tra i componenti della giunta omissis sono indagati, oltre al omissis, gli omissis:
omissis (43) - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p., in quanto come omissis del Comune di Lavagna con delega all'omissis, in concorso con omissis, omissis, entrambi PP.UU., nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento, ha omesso di assumere i provvedimenti amministrativi di sua competenza per interrompere le gravi irregolarita' riscontrate (diffida a rendere idoneo il sito di trasbordo) e anzi ha rinnovato il contratto di locazione della stazione di trasbordo di rifiuti sita in loc. omissis, della ditta omissis di omissis, riconducibile a omissis;
omissis (44) - ipotesi di reato di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, perche' in concorso con omissis, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 nel Comune di Lavagna (GE), ha promesso e dato a piu' elettori varie utilita';
ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p., in quanto come omissis con delega al omissis del Comune di Lavagna, in concorso con omissis e con omissis, responsabile del omissis del Comune di Lavagna, in qualita' di P.U. nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione di norme di legge e di regolamento (codice della navigazione), ometteva intenzionalmente e per lungo tempo di effettuare nel corso della stagione balneare omissis (da maggio a settembre omissis), nonostante le segnalazioni a loro pervenute, i controlli alle quattro attivita' commerciali ambulanti con sede fissa intestate a omissis, omissis, omissis e omissis, ubicate in Lavagna (GE), sul omissis, e nel momento in cui il funzionario comunale omissis e in piu' occasioni omissis effettuavano sopralluoghi (in un caso il sopralluogo veniva effettuato in presenza del omissis) al cui esito segnalavano per iscritto all'ufficio omissis ed al suo dirigente omissis l'esistenza di evidenti irregolarita', non adottava di concerto con i co-indagati le previste sanzioni e non imponeva lo sgombero immediato delle parti abusivamente occupate; in tal modo procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nello svolgimento di un'attivita' equiparata ad uno stabilimento balneare, attraverso l'occupazione abusiva di uno spazio sul demanio marittimo;
omissis (45) - ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 comma 2, c.p., in quanto come omissis con delega alla omissis del Comune di Lavagna e come omissis della omissis, in concorso con omissis nonche' omissis della omissis - strettamente collegata alla omissis - proprietaria per una quota pari al 50% dell'albergo omissis sito a Lavagna, in via omissis - consapevoli del proprio interesse economico privato nella delibera del Consiglio comunale omissis, data omissis, avente ad oggetto «Presa atto delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Liguria ricorsi n. 732-840-731/2011 in merito alla Variante al Piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 - Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistica ricettiva negli strumenti urbanistici comunali - e conseguente abrogazione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. omissis e delle conseguenti deliberazioni n. omissis e n. omissis del omissis, non si sono astenuti dal votarla, anzi, omissis e' risultato esserne il promotore.
L'attivita' della Giunta omissis e' risultata peraltro «confermativa» di una modalita' gestionaLe instaurata a partire dal omissis dell'omissis. L'indagine giudiziaria e la Commissione di indagine hanno rilevato un ruolo di rimarchevole condizionamento svolto dall'omissis sia su parte della componente politica che su parte di quella amministrativa del Comune di Lavagna; ella infatti in innumerevoli occasioni si e' attivata per perorare le richieste dei sostenitori politici della Giunta omissis, sui quali anche lei aveva in passato fondato i propri risultati elettorali.
Omissis, almeno in un'occasione, ha precisato al omissis che il candidato omissis era sostenuto da un gruppo delinquenziale organizzato, aggiungendo che, al momento, quelle persone erano «dormienti» perche' erano stati da lei anestetizzati attraverso delle promesse. Palesava, comunque, che si trattava di soggetti pericolosi.
A titolo di esempio, si riferisce di alcune ulteriori circostanze ritenute particolarmente significative per delineare il ruolo che la stessa ha nel tempo e fino ad oggi ricoperto all'interno della realta' lavagnese.
Nel giugno omissis, omissis convoca nel proprio ufficio il consigliere con delega omissis con il quale intrattiene una lunga conversazione alla quale, ad un certo punto, partecipa il omissis (46) omissis che lavora spesso con il Comune di Lavagna). Lo scopo dell'incontro e' quello di dare dei suggerimenti a omissis, di fargli comprendere l'importanza delle deleghe ricevute, di proporsi a lui quale persona in grado di consigliarlo e presentargli il omissis quale suo ulteriore referente. Nel corso della conversazione omissis ammette espressamente di avere ricevuto le preferenze da parte di omissis e di omissis ed espone il problema relativo alle concessioni di spazi nelle spiagge libere di omissis rispetto alla necessita' di mantenere la promessa elettorale fatta dal omissis alle famiglie omissis, omissis, omissis, omissis che svolgono attivita' commerciale in quegli spazi.
Nello stesso periodo omissis, padre di omissis, si rivolge all'omissis chiedendole di aiutarlo a trovare un lavoro per il figlio, che all'epoca della richiesta era detenuto, affinche' potesse restituire la somma di denaro prestatagli da omissis, cugino di omissis. La Commissione di indagine ha accertato che il omissis, appena scarcerato, ha ottenuto l'erogazione di voucher per lavoro occasionale accessorio negli anni omissis e omissis, nonostante l'ostativita' dei suoi precedenti penali.
A fine settembre omissis l'omissis riceve nel suo studio omissis e il dirigente comunale omissis per cercare una soluzione per la questione della c.d. «Veranda omissis».
Nel corso di tale conversazione, emerge con chiarezza l'accordo elettorale poiche' omissis fa espresso riferimento alla promessa ricevuta in merito alla veranda. Omissis si preoccupa di capire se e' possibile una soluzione amministrativa e il dirigente comunale spiega che sarebbe possibile solo con una delibera comunale, ma tale soluzione esporrebbe il omissis al rischio di un attacco politico della minoranza. Gli interlocutori si preoccupano anche di verificare a chi sia attribuita per competenza la trattazione della pratica e si tranquillizzano quando si comprende che spetta a omissis. Nella stessa circostanza omissis e omissis affermano che omissis non sarebbe diventato omissis senza il loro intervento; omissis, profondamente adirato per il protrarsi della vicenda della «Veranda omissis», arriva ad affermare che se omissis non avesse mantenuto la promessa avrebbe subito conseguenze fisiche.
Nel luglio omissis l'omissis si interessa allo stato della pratica omissis (capannone via omissis che viene ristrutturato da omissis) parlandone con il omissis.
A dicembre omissis, nel corso di una conversazione nell'ufficio dell'omissis, tra quest'ultima, omissis e l'allora omissis, quest'ultimo viene informato che il Comune di Lavagna non ha ancora concesso il permesso di costruire a omissis. Omissis riferisce di aver comunque iniziato, in maniera «abusiva», i lavori nel capannone di omissis ma che ora non poteva proseguire oltre abusivamente.
La Commissione di' indagine ha accertato che nei giorni successivi la Giunta omissis ha approvato la delibera che equipara la fidejussione bancaria a quella assicurativa a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione e che nel febbraio del omissis e' stato rilasciato al omissis il permesso a costruire.
Il tenore e le modalita' di tutti questi accordi confermano l'esistenza di illeciti scambi di favori che rientrano in un collaudato sistema clientelare volto a soddisfare le promesse elettorali.
La gestione clientelare dell'Ente locale Comune, improntata al soddisfacimento degli interessi privati di una ristretta cerchia di cittadini - alcuni dei quali anche collegati alla 'ndrangheta - piu' che alla trasparente e imparziale gestione del pubblico interesse di tutta la cittadinanza, pare ulteriormente confermata da un episodio verificatosi nell'agosto u.s. quando il Commissario Straordinario si era gia' insediato a gestire il Comune di Lavagna, la Commissione di indagine era in piena attivita' e le misure cautelari restrittive disposte dal g.i.p. del Tribunale di Genova con la piu' volte menzionata ordinanza restavano vigenti.
Il 30 agosto l'attuale segretario comunale di Lavagna, viene avvicinata dall'omissis - all'epoca detenuta agli arresti domiciliari pur con varie autorizzazioni ad uscire - nei pressi della sala giochi «Sale e Pepe», notoriamente frequentata da pregiudicati locali e gia' piu' volte oggetto di controlli effettuati dalle Forze dell'ordine, che le dice testualmente: «Il Comune e' nelle vostre mani, il paese e' abbandonato a se stesso, ma noi ci ricorderemo di certe persone!». L'attivita' dell'Ente
Come emerge in modo puntuale dalla relazione della Commissione di indagine, le scelte amministrative poste in essere risultano in numerosi casi non in linea con le direttive comunitarie e con lo stesso codice dei contratti, che ispira i suoi dettami a criteri di trasparenza e partecipazione ampia ed estesa, volta a garantire un regime di concorrenza effettiva nella scelta del soggetto cui affidare la realizzazione di un'opera o di un servizio pubblico.
Al contrario, il modo di procedere dell'amministrazione ha evidenziato la volonta' di mantenere rapporti privilegiati con ditte determinate - la vicenda degli affidamenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti o quella della c.d. «Veranda omissis» rappresentano l'espressione emblematica di tale modus operandi - ponendo in evidenza l'interesse dell'amministrazione in carica a mantenere, in taluni casi, situazioni di monopolio in favore di ditte locali, sottraendole al rischio di una concorrenzialita' esterna e suffragando l'ipotesi di un'attivita' amministrativa svolta a vantaggio di soggetti legati alla criminalita' organizzata.
In particolare, la Commissione di indagine ha concentrato la sua attenzione su alcune tematiche gia' oggetto dell'indagine giudiziaria e nelle quali si riscontrano forme sintomatiche di condizionamento, sia degli amministratori che dei dirigenti, da parte della criminalita' organizzata tali da determinare la compromissione della libera determinazione degli organi comunali, ossia la alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli amministratori e dirigenti tale da sviare l'attivita' del Comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'. Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: «l'affare rumenta»
L'attivita' di verifica posta in essere dalla Commissione di indagine ha posto in rilievo come fin dal omissis l'attivita' di smaltimento dei rifiuti sia caratterizzata da un continuo rapporto diretto o indiretto con imprese e figure legate alla famiglia omissis.
Invero nel omissis il servizio rifiuti viene affidato con contratto n. omissis del omissis (concessione) alla omissis composta da omissis (mandataria) e le ditte omissis di omissis ed di omissis - figlio di omissis (mandanti).
E' sicuramente emblematica la circostanza che, a seguito della risoluzione del contratto avvenuta nell'aprile omissis per acclarata illegittimita' dell'affidamento, basato su false attestazioni di un requisito essenziale ai fini dell'aggiudicazione, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti continui ad essere affidato a trattativa privata, anche se temporaneamente, alla stessa ditta omissis di omissis - subentrata ad omissis - e cio' nonostante il parere contrario formulato dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Liguria.
Nel novembre omissis viene avviata una nuova procedura di licitazione privata per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, procedura che si conclude nel maggio omissis con l'aggiudicazione (con contratto n. omissis del omissis) alla omissis di omissis (mandataria) ed omissis di omissis - figlio di omissis (mandante).
La durata del contratto e' prevista per un periodo di cinque anni dal 1° agosto omissis al 31 luglio omissis e successivamente prorogata fino al omissis.
La Commissione si e' soffermata sul capitolato speciale relativo al servizio che prevede che l'attivita' di trasporto dei rifiuti debba compiersi in un'apposita area munita dei necessari requisiti di legge messa a disposizione del comune, oppure, che il comune medesimo si riservi di individuare e segnalare all'impresa aggiudicatrice eventuali siti alternativi senza che la ditta medesima possa avanzare alcuna maggiore richiesta di compenso (47) .
In pendenza del contratto omissis ed in violazione di quanto contenuto nel predetto capitolato speciale, emerge dalle verifiche che, con convenzione n. omissis del omissis, viene autorizzato fino al omissis l'utilizzo dell'area di omissis di proprieta' dei fratelli omissis, come area di trasbordo per la movimentazione dei rifiuti.
L'utilizzo della predetta area avviene in forza di una convenzione stipulata tra il Comune di Lavagna, nella persona del omissis e l'omissis ed il predetto atto vincola sia il Comune di Lavagna che i futuri affidatari del servizio di raccolta ad utilizzare la stazione di trasbordo di omissis fino ad aprile omissis.
La convenzione, pone a carico del comune un onere di euro 62.000/anno fino al 30 aprile 2003, di euro 72.000/anno fino al 30 giugno 2006 e di euro 200.000/anno fino al 30 maggio 2015; complessivamente negli anni e fino al 2015 il Comune di Lavagna viene vincolato ad una spesa di oltre euro 2.200.000.
Emblematico e' il ruolo dell'omissis, la quale con la stipula della convenzione n. omissis del omissis, pone le basi per creare un sistema di monopolio nella gestione rifiuti che le amministrazioni successive, e, da ultimo, la Giunta omissis, continuano a perpetrare negli anni.
La locazione onerosa e pluriennale (dal omissis al omissis e successivamente prorogata) del sito di omissis avvantaggia ingiustamente ed illegalmente nel tempo la famiglia omissis che viene imposta dall'amministrazione locale anche nei rapporti con i successivi affidatari del servizio, arrecando al comune un rilevante danno economico ed assicurando alla stessa famiglia omissis una vera e propria rendita di posizione.
Negli anni successivi il sistema della gestione dei rifiuti continua a ruotare intorno alla famiglia omissis.
Invero, a decorrere dal omissis, data di scadenza del contratto omissis, anziche' avviare una nuova procedura concorsuale per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'Amministrazione comunale stipula con la ditta omissis singoli contratti di appalto temporanei a trattativa privata.
La Commissione si e' soffermata sulle modalita' di frazionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che risulterebbero in violazione dell'art. 125, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006 (Art. 13 - Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica e non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla, alla disciplina delle acquisizioni in economia ...) evidenziando altresi', l'anomala circostanza che ben nove contratti su tredici in un periodo di tre anni (omissis) sono stati aggiudicati sempre alla medesima ditta omissis.
Il predetto organo ha osservato che da maggio omissis a fine gennaio omissis il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti viene artificiosamente ed immotivatamente frazionato, in violazione delle norme in vigore, senza addurre giustificazioni tecniche ne' funzionali, soprattutto in relazione ad un servizio che, per risultare efficiente, dovrebbe essere organizzato e gestito in modo organicamente unitario.
Solo all'inizio del omissis, a seguito di procedura di gara bandita nell'agosto del omissis, con contratto n. omissis del omissis, il servizio di raccolta rifiuti viene affidato per un periodo di sei anni (omissis) all'omissis, costituita dalle ditte omissis e omissis.
Tuttavia, i rapporti tra Comune di Lavagna e la ditta omissis continuano sia in virtu' del vincolo oneroso derivante dalla convenzione del omissis per l'utilizzo di omissis sia in quanto l'omissis acquisiva contratti di subappalto di servizio dall'omissis medesimo - subappalti riguardanti attivita' rilevanti nella gestione rifiuti.
Con l'Amministrazione omissis il servizio di raccolta dei rifiuti alla sua scadenza (omissis) viene prorogato in un primo momento per un anno fino a omissis, successivamente al omissis ed, infine, al omissis.
Parallelamente alla sua scadenza, l'Amministrazione omissis proroga, altresi', la convenzione n. omissis del omissis per l'utilizzo della stazione di trasbordo rifiuti in localita' omissis con la ditta omissis, dapprima per un anno per tutto il omissis, successivamente fino al omissis ed, infine, fino al omissis, nonostante che il omissis ed il omissis fossero stati informati da un funzionario del comune in ordine alla circostanza che il contratto posto in essere con la ditta omissis non potesse essere prorogato.
E' evidente che la scelta di prorogare la convenzione n. omissis del omissis con la ditta omissis per l'utilizzo della stazione di trasbordo rifiuti in localita' omissis non trova alcuna giustificazione di carattere giuridico-economico e sembra piuttosto indirizzata a vincolare la ditta omissis ad utilizzare l'area di proprieta' della famiglia omissis, per il cui utilizzo il Comune continuera' a corrispondere un elevato canone di locazione.
Pertanto, dall'esame degli atti, emerge che fin dal omissis risulta una presenza continua dei fratelli omissis, attraverso le societa' a loro riconducibili, nelle attivita' di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Lavagna, presenza alimentata dalle scelte delle amministrazioni che si sono susseguite negli anni volte a favorire ingiustificatamente la posizione dei omissis che hanno condizionato l'intero sistema della gestione dei rifiuti di Lavagna sottomettendolo esclusivamente ai loro interessi economici.
Emblematica e' la conversazione registrata a febbraio 2014 tra omissis ed altri all'interno della hall del suo Hotel omissis, di cui l'A.G. ha autorizzato l'utilizzo. In quella circostanza egli sottolinea che da 40 anni lui e i suoi fratelli si occupano della raccolta dei rifiuti e del loro conferimento in una stazione di trasbordo da loro stessi costruita: «La discarica .. si lassu' ... inc. ... la voleva fare il comune ma, l'abbiamo fatta noi cosi' siamo ... noi siamo nella spazzatura la raccoglievano i miei fratelli da ... inc. ... gia' 40 anni ...».
Di quanto sopra l'Amministrazione omissis ne e' pienamente consapevole se si tiene conto del colloquio tenutosi il 3 gennaio 2015, riportato nelle intercettazioni relative all'indagine «I Conti di Lavagna» ed evidenziato nella relazione della Commissione, nel corso del quale il omissis, in presenza del omissis, del fratello di questi, omissis e del funzionario comunale omissis, rappresenta che in base alla sua esperienza di amministratore pubblico la gestione dei rifiuti a Lavagna da 20 anni e' «in mano ai mafiosi» come la famiglia omissis: «io ci sono gia' passato 20 anni fa ... la rumenta e' in mano ai mafiosi ... tipo omissis ... eh ...».
Durante il colloquio emerge, in tutta la sua evidenza, il livello di condizionamento e, in particolare, la consapevolezza della mancanza di alternativa a tale sistema di illegalita', in quanto, come asserito dal sindaco, soluzioni diverse avrebbero esposto il medesimo a gravi ritorsioni:
omissis (omissis) «... bisognerebbe avere la forza che qualcuno di noi, non noi, ma uno vicino a noi ... facesse ... una cooperativa come va fatta ... pero' ti fan saltare i mezzi ...»;
omissis «... hai ragione un conto e' se fossero comunali ... se e' una cooperativa ... saltano i mezzi ...»;
omissis «.... no, saltano i mezzi dopo un ... inc. ...»;
omissis «... saltano ... saltano ... inc. (forse dice un anno e mezzo) ... e saltano i mezzi ... il comune e' diverso, perche' i mezzi del comune li fan saltare ... inc. ...».
Di non minore rilievo e' la vicenda riguardante il traffico illecito di rifiuti per il quale risultano indagati, tra gli altri, e tratti in arresto omissis, ed i fratelli omissis e omissis, in qualita' di proprietari del terreno sito in omissis.
In particolare i omissis, gestivano la stazione di trasbordo, con modalita' totalmente illecite contravvenendo alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente, dall'autorizzazione provinciale e dal contratto di affitto con il Comune di Lavagna, realizzando con cadenza quasi quotidiana, attivita' di «miscelazione» di rifiuti di ogni genere, compreso lo smaltimento anche di rifiuti speciali.
Il medesimo versava rifiuti di genere diverso nel compattatore destinato a quelli di tipo indifferenziato e trasportava l'amalgama alla discarica di Genova-Scarpino mediante l'utilizzazione di falsi formulari.
Inoltre nell'ambito dello stesso procedimento penale, sono stati sottoposti a provvedimenti cautelari per truffa aggravata ai danni dello Stato omissis in qualita' di socio, omissis in qualita' di soda e legale rappresentante, omissis, in qualita' di amministratore di fatto dell'omissis e denunciati in stato di liberta' omissis, di omissis, in qualita' di direttore tecnico, in quanto permettevano a terze persone e ditte non autorizzate di confluire rifiuti di qualsiasi natura all'omissis, che successivamente venivano trasportati, facendoli risultare falsamente quali rifiuti indifferenziati, alla discarica di Scarpino.
In tal modo realizzavano un triplice ingiusto vantaggio economico derivante dai pagamenti effettuati dai soggetti e ditte terze che non avevano titolo a conferire i propri rifiuti all'omissis, dai maggiori importi delle fatture emesse nei confronti dell'omissis per elevati quantitativi dei rifiuti indifferenziati trasportati a Scarpino e dai conseguenti minori costi per il mancato conferimento di rifiuti differenziati ai previsti centri di smaltimento rifiuti autorizzati.
Come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare la gestione dell'omissis e' stata anche uno degli elementi caratterizzanti il voto di scambio nelle ultime elezioni amministrative, infatti nella attivita' di indagine in argomento e' stato accertato che omissis e omissis, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale nelle elezioni amministrative svoltesi il 25 maggio 2014 nel Comune di Lavagna hanno promesso e dato a omissis, omissis, omissis e omissis, di omissis e omissis l'utilita' consistente nella proroga del contratto di appalto di raccolta dei rifiuti solidi urbani concessa a omissis dal Comune di Lavagna alla omissis che, a sua volta, in sub-appalto, ha confermato la gestione dell'omissis e del trasporto dei rifiuti di cui trattasi alla detta omissis di omissis.
Lo scenario sovraesposto, riguardante la gestione illecita dei rifiuti, e' aggravato anche dalla circostanza che il omissis ed il omissis, che all'uopo risultano indagati per abuso di ufficio, erano a conoscenza della situazione di illegalita' nel trattamento dei rifiuti, sia sulla base delle segnalazioni effettuate da alcuni dipendenti sia perche' gli stessi, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, hanno visionato i filmati che riprendevano omissis mentre mischiava i rifiuti.
Gli stessi omettevano di assumere i provvedimenti di loro competenza per interrompere le gravi irregolarita' riscontrate nel sito di trasbordo ed emerse a seguito delle segnalazioni effettuate da alcuni dipendenti comunali. Non solo, rinnovavano anche il contratto di locazione della stazione di trasbordo di rifiuti alla ditta omissis di omissis; nell'atto di proroga (delibera n. omissis, approvata in data omissis dalla giunta comunale di Lavagna) era appositamente pretermesso ogni riferimento alla relazione all'uopo predisposta dal responsabile tecnico del comune in cui si evidenziava che l'area adibita al trasbordo mancava di alcuni requisiti di legge. I chioschi
La gestione delle aree demaniali costituisce l'ulteriore vicenda comprovante come l'amministrazione abbia perseguito nell'ambito di alcune vicende amministrative interessi privati di alcune famiglie i cui voti sono stati convogliati dalle famiglie omissis per favorire l'elezione del omissis.
Come ampiamente evidenziato nella relazione della Commissione, la procedura finalizzata al rilascio di concessione di' affido temporaneo di suolo demaniale per il periodo balneare estivo (1° maggio-30 settembre) e per la durata di 4 anni (2012-2015) viene attivata dalla Amministrazione comunale per dotare una zona, vocata alla balneazione libera, di essenziali servizi minimi.
La superficie da assegnarsi, destinata al posteggio di furgoni da adibire a chiosco/bar e' di 20 mq. (mt. 2,50 x mt. 8,00) e la scadenza dell'assegnazione medesima viene fissata al 30 settembre 2015.
In prossimita' della stagione estiva 2015, con delibera di Giunta comunale, n. omissis del omissis, presieduta dal omissis vengono formulati indirizzi sulla gestione degli spazi e dei servizi in concessione sulla passeggiata a mare e viene prevista, per i titolari dell'occupazione demaniale, un ampliamento di ulteriori 30 mq. rispetto ai 20 mq. originari e, pertanto, fino ad una superficie massima complessiva di 50 mq.
Nell'aprile 2016, ad autorizzazioni ormai scadute ed in vista della nuova stagione balneare, vengono prorogati con determina dirigenziale n. 203 dei 15 aprile 2016, i titoli autorizzativi ai titolari, gia' assegnatari degli spazi nel quadriennio conclusosi.
La Commissione ha posto in rilievo come l'Amministrazione comunale, alla scadenza dei titoli autorizzativi, avrebbe dovuto perseguire l'interesse pubblico con una nuova procedura concorsuale in modo da assicurare la par candido di tutti i possibili partecipanti ad una nuova gara.
Gli atti dell'Amministrazione comunale (delibera di Giunta comunale n. omissis del omissis e determina dirigenziale n. omissis del omissis), con cui viene disposta la proroga dei titoli autorizzativi, non contengono, cosi' come messo in rilievo dal predetto organo, motivazioni giuridicamente valide tali da giustificare la proroga medesima.
Inoltre, stante la stagionalita' dei manufatti non si riscontrano esigenze di continuita' in ordine alla permanenza temporale delle installazioni, cosi' come, invece motivato dalla Amministrazione comunale e sostegno della intervenuta proroga.
La circostanza maggiormente fuorviante, emersa nel corso della verifica, e' l'attestazione da parte dei responsabili dei competenti uffici che nel precedente periodo di gestione sono state correttamente eseguite le prestazioni da parte dei gestori.
Invero, come piu' ampiamente riportato nella relazione, molteplici sono stati i sopralluoghi da parte degli uffici tecnici del comune, al termine dei quali sono state rilevate irregolarita' anche di natura penale.
Nonostante i molteplici e gravi abusi, nella determina dirigenziale n. omissis del omissis, il dirigente comunale afferma, in modo del tutto fuorviante, che gli operatori, titolari delle autorizzazioni in essere, hanno effettuato correttamente le prestazioni.
La Commissione ha, pertanto, posto in rilievo che scopo sia della delibera n. omissis che della determina n. omissis e' stato quello di mantenere in essere le occupazioni in atto con i medesimi assegnatati, oltre, ad ampliarne l'estensione, pur non sussistendo impedimenti per l'avvio di una nuova procedura concorsuale e reali esigenze di continuita'.
Inoltre, e' da evidenziare che a tutela e nell'interesse dei titolari delle autorizzazioni, l'apparato amministrativo ha, mediante azioni ed omissioni, per anni evitato di adottare atti sanzionatori e revocatori assecondando, come meglio precisato in prosieguo, le indicazioni della componente politica, e sanando, come di seguito precisato, di fatto le numerose irregolarita' riscontrate.
Si sottolinea che i rilievi formulati dalla Commissione paiono confermare l'ipotesi investigativa emersa dall'indagine «I Conti di Lavagna» ed enunciata nell'ordinanza di custodia cautelare adottata dalla magistratura genovese e, precisamente, che le decisioni assunte dagli amministratori e portate a compimento da alcuni dirigenti ed impiegati di quel comune fossero finalizzate a tenere fede agli impegni assunti con i sostenitori elettorali, in particolare con alcuni titolari dei chioschi nelle persone di omissis, omissis e omissis.
Tra questi un ruolo di spicco nei collegamenti con la famiglia omissis e' svolto da omissis, che, come risulta dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. del Tribunale di Genova n. omissis del omissis, si reca in diverse occasioni da omissis per discutere delle questioni legate all'esito delle elezioni amministrative.
Dagli atti di indagine risulta che, ad elezioni amministrative concluse, omissis, con altri, ha esercitato pressioni esplicite sul omissis, al fine di far ottenere un incarico prestigioso al consigliere di riferimento, individuato nel consigliere omissis, a cui e' stata poi conferita la delega al omissis.
Emblematico, e', altresi', il contenuto delle intercettazioni, delle quali la Commissione ha potuto avere contezza in virtu' di autorizzazione dell'A.G., che rilavano l'interessamento di omissis sulla vicenda e dimostrano le promesse fatte in campagna elettorale da omissis alle famiglie, titolari dei chioschi, sopra menzionate.
Nel corso di un colloquio tra omissis ed il consigliere omissis, quest'ultimo espone il problema relativo al rispetto della promessa elettorale fatta dal omissis alle famiglie che occupano le spiagge libere attrezzate di agevolarle nello svolgimento della loro attivita' commerciale.
L'atteggiamento dell'Amministrazione comunale di assoluto favoritismo nei confronti dei titolari dei chioschi si evince, anche, dalla mancata adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca delle concessioni, nonostante Le segnalazioni di irregolarita'.
Al riguardo significativa e' la circostanza che solo, a stagione balneare ampiamente terminata, il Comune di Lavagna, a fronte di una segnalazione di abuso, emetteva apposito provvedimento con cui ordinava di rimuovere i manufatti abusivamente collocati sull'area demaniale; l'intervento veniva realizzato, dunque, in un momento in cui l'affitto di attrezzature balneari e l'utilizzo dei servizi di spiaggia non erano praticati.
Significativo e' il contenuto dell'attivita' di intercettazione, da cui emerge che il omissis, ricevuto da parte di un funzionario richieste di come procedere in seguito alle denunce di occupazione abusiva, ha dichiarato di volere aspettare e di non essere intenzionato a revocare le licenze. Veranda omissis
La vicenda riguardante la cosiddetta «Veranda omissis» e' emblematica di un «modus operandi» dell'Amministrazione comunale volto a soddisfare gli interessi economici della famiglia omissis al mantenimento della gestione di una struttura, realizzata su suolo pubblico pur in presenza di una pronuncia del Consiglio di Stato che dichiarava l'illegittimita' degli atti adottati dal comune.
La vicenda, come riferito nella relazione della Commissione, prende avvio nel 1961, quando la giunta municipale di Lavagna concede al sig. omissis di occupare una zona di suolo pubblico in omissis (spazio antistante l'allora «Bar omissis») per l'installazione di una veranda coperta, a servizio dell'attivita' del bar, per complessivi mq. 89,57; occupazione rinnovabile tacitamente annualmente.
Successivamente, in data omissis, la giunta municipale delibera di concedere alla sig.ra omissis (titolare dell'esercizio «Omissis»), subentrante al sig. omissis, l'occupazione di suolo pubblico, (delibera di giunta n. omissis), in ampliamento del preesistente titolo, con un ulteriore spazio di suolo pubblico in omissis per complessivi mq. 120,75 a titolo permanente.
E' da evidenziare che la sig.ra omissis e' la moglie di omissis, imprenditore omissis lavagnese di origine calabrese che, nel corso dell'attivita' d'indagine denominata «I conti di Lavagna», e' risultato essere in stretto contatto con omissis, ritenuto dalla competente A.G. il capo della struttura territoriale di 'ndrangheta operante in quel comune e promanazione della cosca omissis di Condofuri (RC).
In relazione a cio', omissis e' indagato nell'ambito dell'attivita' menzionata, unitamente al omissis, all'assessore omissis, a omissis e a omissis per voto di scambio, in quanto avrebbe illecitamente agevolato l'elezione del omissis ricevendo la promessa che la moglie omissis avrebbe continuato ad occupare la struttura denominata «Veranda omissis».
Significative sono alcune conversazioni registrate nel corso della attivita' di indagine, il cui utilizzo e' stato autorizzato dalla A.G. intervenute tra la dirigenza comunale (omissis), la parte politica comunale (omissis) e regionale (omissis), l'omissis e lo stesso omissis che chiariscono i reali motivi alla base della delibera di giunta comunale n. omissis del omissis, con la quale come si esporra' di seguito, l'Amministrazione comunale dispone nuovamente, nonostante le sentenze in senso contrario del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, il riesame del procedimento per la concessione di suolo pubblico alla sig.ra omissis e conferma i reciproci illeciti scambi di favori che rientrano in un collaudato sistema clientelare volto anche a soddisfare le promesse elettorali.
Emblematico e', altresi', l'incontro, tenutosi a fine settembre 2014 nello studio dell'omissis, che si interessa direttamente della vicenda, al fine di trovare con omissis ed funzionario comunale omissis una soluzione per la questione della c.d. «Veranda omissis».
Nel corso di tale conversazione, omissis fa espresso riferimento alla promessa ricevuta in merito alla veranda ed arriva ad affermare che se omissis non avesse mantenuto la promessa avrebbe subito conseguenze fisiche.
Omissis e', inoltre, intervenuto presso il omissis per il conferimento degli incarichi della futura Giunta comunale e, precisamente, per il conferimento a omissis della delega al omissis.
Quest'ultimo, come emerge dalla ordinanza di custodia cautelare, sopra menzionata, e' «l'eletto di riferimento» di omissis e omissis.
Particolare rilievo assumono le conversazioni svoltesi in piu' occasioni e riportate, a seguito di intercettazione, nel predetto atto giudiziario, nel corso delle quali omissis e omissis discutono delle decisioni imminenti circa il conferimento degli incarichi nella Giunta, facendo riferimento a omissis e dimostrano il loro disappunto nell'ipotesi che a omissis non venga assegnato un assessorato.
Ritornando all'esame della vicenda amministrativa della c.d. «Veranda omissis» si pone in rilievo che successivamente alla concessione di suolo pubblico alla sig.ra omissis, rappresentanti della minoranza consiliare segnalavano all'Amministrazione regionale, (all'epoca competente per i controlli sull'attivita' edilizia) l'abusivita' dell'opera, in quanto sprovvista di concessione edilizia.
La vicenda ebbe risvolti penali con la condanna nel 1988, oltre che della sig.ra omissis, anche del omissis e dei componenti la Commissione edilizia.
Stante la natura irregolare del manufatto, la sig.ra omissis proponeva per il manufatto della veranda istanza di condono edilizio ai sensi art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 24.
Da questo momento appare evidente il tentativo dell'Amministrazione comunale volto ad individuare, senza alcuna riserva, un percorso anche strumentale per concedere la sanatoria che viene rilasciata il omissis attraverso la concessione onerosa del diritto di superficie per la durata di venticinque anni con la possibilita' di rinnovo.
Appare conferente evidenziare che anche la concessione della sanatoria edilizia non soddisfa pienamente gli interessi della omissis in quanto l'obiettivo della medesima, come evidenziato dalla Commissione, rimane quello di trasformare la veranda, funzionalmente annessa al bar omissis, in un manufatto autonomo, in modo da consentirne l'utilizzabilita' in modo separato da quest'ultima struttura.
In tal senso la sig.ra omissis si attiva presentando tempestivamente una denuncia di inizio attivita' finalizzata al distacco della veranda; a seguito del diniego da parte degli uffici comunali, la stessa presenta domanda di sanatoria per il manufatto, che viene accolta dall'amministrazione comunale con provvedimento n. omissis del omissis.
I provvedimenti di concessione della sanatoria edilizia relativi rispettivamente alla struttura originaria della veranda ed alle opere di distacco della stessa, nonche' gli assensi taciti sulle varie denunce di inizio di attivita' vengono impugnati dalla sig.ra omissis, proprietaria del bar omissis, al Tribunale amministrativo.
Con sentenza n. omissis del omissis il Tribunale amministrativo unifica i ricorsi e li accoglie, annullando i sopramenzionati atti; il giudizio di primo grado, a seguito di appello viene confermato dal Consiglio di Stato con provvedimento n. omissis del omissis.
Nonostante il giudicato formatosi sulla vicenda, la Giunta omissis, con la delibera n. omissis del omissis, dispone il riesame dei procedimenti amministrativi ed in particolare del procedimento per la concessione onerosa del «... diritto di suolo pubblico occupato dal bar omissis ...».
La commissione ha posto in rilievo che la delibera omissis rappresenta l'ulteriore tentativo della Giunta omissis di salvaguardare, anche in totale violazione degli atti giudiziari intervenuti nel frattempo sulla vicenda, gli interessi economici della sig.ra omissis. Viene posto in rilievo che dalla lettura della predetta delibera non emergono motivazioni significative e rilevanti ai fini del riavvio dei procedimenti, con particolare riguardo al pubblico interesse; al riguardo la Giunta motiva il riavvio ritenendo le valutazioni formulate dal Tribunale amministrativo regionale e dal Consiglio di Stato mere censure su mancanze formali, («... per motivi formali ...») nonostante che il Tribunale amministrativo regionale, nel dispositivo della sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, ha esaminato dettagliatamente il merito della vicenda ed esposto numerosi elementi di illegittimita', violazione di norme, ingiustizia grave e manifesta oltre a difetti di motivazioni nelle azioni e negli atti del Comune e financo la mancanza di adeguate valutazioni sulle motivazioni addotte dalla ricorrente sig.ra omissis.
In forza della sentenza del Consiglio di Stato n. omissis del omissis, confermativa del giudizio di primo grado, cosi' come sottolineato dal g.i.p. negli atti dell'indagine giudiziaria, il comune era tenuto alla demolizione dell'immobile abusivo o alla sua acquisizione per finalita' di interesse pubblico.
Significativo e' il tenore di alcune conversazioni intercorse tra l'omissis e lo stesso omissis che comprovano come la veranda abbia costituito per il medesimo un interesse prioritario tanto da spingerlo a dichiarare: «... io della veranda, tanto la veranda non la mollo! ... Omissis ... m'interessa sistemare la veranda perche' mi e' stata promessa e io la voglio a qualunque costo, costi quel che costi, dunque scoppia un casino ... Perche' mi e' stata promessa non voglio essere preso per i fondelli ...».
La diffusa consapevolezza dell'influenza condizionante della criminalita' organizzata sull'apparato amministrativo del comune si coglie anche con chiarezza nel contenuto di una conversazione registrata durante le indagini della Polizia di Stato relative ai «Conti di Lavagna» che la commissione e' stata autorizzata ad utilizzare per le verifiche di competenza. Tale colloquio si e' svolto all'interno dell'agenzia immobiliare del omissis (48) tra un suo collaboratore (49) ed un cittadino di Lavagna non identificato. Dalle battute espresse da quest'ultimo si comprende che in passato era stato testimone del trattamento di assoluto favore che l'allora omissis, insieme al omissis, con il omissis, avevano riservato all'imprenditore omissis concedendogli la possibilita' di costruire l'immobile (c.d. veranda), sito nella omissis di Lavagna, in cui e' situato il bar omissis.
Nel corso del colloquio i due evidenziano che l'attivita' degli amministratori pubblici e dei funzionari comunali ha chiaramente favorito l'illegittimo interesse economico di omissis al quale e' stato consentito di edificare una struttura immobile sul suolo pubblico in una piazza centrale di Lavagna, mentre la stessa Amministrazione e' solita ostacolare il rilascio di autorizzazioni, anche per interventi edilizi semplici, richieste dai cittadini del luogo.
Significativo e' il contenuto dell'intercettazione, il cui uso e' stato autorizzato dalla A.G. e che di seguito si riporta:
Uomo: ho visto delle cose con omissis, omissis e omissis e omissis ... belin ... ci andava un povero cristo nato a Lavagna a ... per chiedere ... posso fare una finestra ...? No, no, no ...! E' arrivato dalla Calabria a dire: voglio aprire un bar sulla piazza della torta (c.d. «Torta dei Fieschi» che e' la principale manifestazione di celebrazione storica di Lavagna e zone limitrofe che si svolge appunto in piazza Vittorio Veneto) perche' e' il centro di Lavagna e faccio un bar sulla piazza pubblica ... (ironico) Ah ... forse c'ha ragione, ci sta proprio bene li' un bar perche' se uno avesse sete ...
Omissis: il fatto che aveva un mitra puntato era un dettaglio ...
Uomo: (ironico) se avesse sete uno mentre passa ... oppure c'e' la omissis ... e si vuol sedere ... un bar li' ci sta bene ...
Omissis: ... con tutta la veranda magari ...
Uomo: (ironico) con un po' di veranda ... se poi ci mettiamo anche un po' di musica ... forse e' meglio ...
Omissis: la legge e' uguale per tutti ricordatelo ... per qualcuno di piu' pero' ...
Uomo: ti rendi conto, il povero cristo che doveva allargarsi la finestra di casa pagare a bagasce che non sai neanche chi, non si poteva ... e' arrivato uno dalla Calabria, ha chiesto il permesso di fare un bar sulla piazza pubblica, gli han dato anche il numero civico ... (...).
Nonostante il giudicato formatasi sulla vicenda e la consapevolezza dell'illegittimita' della struttura, omissis propone una soluzione volta a favorire, a discapito del prevalente interesse pubblico, gli interessi della famiglia omissis. L'apparato burocratico dell'Ente
La Commissione ha messo in evidenza come alcuni dirigenti e funzionari del Comune di Lavagna abbiano favorito, in vario modo e con differente rilevanza, gli interessi economici di alcuni indagati e/o loro familiari:
il omissis, dipendente nel Comune di Lavagna gia' dal omissis con incarichi e ruoli, anche dirigenziali, che ha favorito gli interessi economici, anche su richiesta dell'omissis, di omissis (per la c.d. veranda omissis e i lavori edili all'immobile di omissis) e di omissis, omissis, omissis e omissis (per i c.d. chioschi) mediante l'adozione di atti amministrativi concessori o la predisposizione di delibere successivamente adottate dagli organi politici.
Omissis e' indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p. (abuso d'ufficio) perche', in qualita' di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha abusato dei suoi poteri per procurare a taluno un ingiusto vantaggio;
omissis, dirigente dei Servizi omissis che ha favorito gli interessi dell'omissis disponendo illecitamente un cambio di residenza per l'ottenimento delle agevolazioni previste per l'assistenza ai familiari in caso di grave malattia (vicenda per la quale la dirigente e' indagata). Omissis, inoltre, ha omesso, in qualita' di omissis, di disporre controllo delle autocertificazioni presentate dai richiedenti iscrizione nella graduatone dei beneficiari dei lavori occasionali accessori, c.d. voucher e, successivamente, non ha disposto le verifiche, neppure a campione, dei casellari giudiziali procurando cosi' un vantaggio economico ad alcuni cittadini, primo tra tutti omissis. Inoltre, il predetto dirigente ha disposto l'erogazione di contributi una tantum a favore del sig. omissis, senza che sia stata rinvenuta agli atti alcuna istruttoria;
omissis e' indagata per il reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p. (abuso d'ufficio) perche', in qualita' di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle sue funzioni, ha abusato dei suoi poteri per procurare a taluno un ingiusto vantaggio.
La Commissione ha inoltre accertato che altri dipendenti comunali, collaboratori dei citati dirigenti, hanno omesso di segnalare alle competenti Autorita' e/o di proporre/adottare quei provvedimenti amministrativi di loro competenza che avrebbero consentito di eliminare gli ingiusti vantaggi concessi a soggetti indagati o loro familiari:
il omissis, responsabile dei procedimenti in materia di omissis, che ha favorito gli interessi di omissis, omissis, omissis e omissis (per i c.d. chioschi) non segnalando alla competente A.G. gli esiti degli accertamenti compiuti nei confronti delle loro attivita' economiche e/o non adottando alcun provvedimento sanzionatorio;
il omissis, responsabile Ufficio omissis, che ha agevolato gli interessi di omissis (per i lavori edili all'immobile di omissis), istruendo la pratica edilizia di via omissis e non disponendo alcun controllo, sebbene fosse consapevole del fatto che i lavori erano stati avviati in assenza del previsto titolo edilizio, nonche' gli interessi di omissis non dando seguito alla comunicazione di irregolarita' ricevuta dall'Ispettorato edilizia privata relativa al cantiere di piazza omissis in merito a lavori di sopraelevazione dell'appartamento di proprieta' della moglie di quest'ultimo;
la sig.ra omissis, in servizio all'Ufficio omissis, nonche' componente della Commissione omissis, che ha omesso il controllo delle autocertificazioni presentate dai richiedenti iscrizione nella graduatoria dei beneficiari dei lavori occasionali accessori c.d. voucher e, successivamente, ha eseguito non correttamente le verifiche dei casellari giudiziali disposte dal omissis. Conclusioni
Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Non sono intervenuti, seppure invitati, il Sindaco di Genova e il Sindaco della Citta' Metropolitana.
I presenti hanno convenuto che gli accertamenti svolti dalla Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente hanno fatto emergere un quadro indiziario significativamente indicativo di un condizionamento da parte di soggetti collegati alla criminalita' di stampo mafioso o similare.
Tali elementi sono stati ritenuti da quel consesso concreti e rilevanti in merito al condizionamento proveniente da soggetti appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta.
Inoltre, le criticita' riscontrate in molteplici procedure amministrative hanno evidenziato, a parere del Comitato, come i collegamenti e i condizionamenti da parte di tali soggetti abbiano determinato un effettivo sviamento dell'attivita' dell'Ente da quei fini istituzionali cui lo stesso e' preordinato.
La scrivente ritiene inoltre di sottolineare quanto segue.
La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, richiede, quale primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima, «la accertata diffusione sul territorio della criminalita' organizzata» (cfr., da ultimo, T.A.R. per il Lazio - Sezione Prima - 19 maggio 2011, n. 4370).
La presenza «stanziale» nel ponente ligure e in particolare nell'area di Lavagna di numerosi soggetti legati alla criminalita' organizzata, che perseguono finalita' tipiche delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma nei numerosi riscontri di carattere investigativo ed e' stata diffusamente illustrata nella prima parte di questa relazione.
La Commissione ha profuso il proprio impegno al fine di verificare la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli amministratori e dei dirigenti del Comune di Lavagna.
In particolare, ha posto l'attenzione su alcuni membri della Giunta omissis - il omissis, il omissis, il omissis con delega al omissis e l'omissis, oltreche' su due dirigenti, al fine di accertare la sussistenza di elementi concreti e rilevanti sui collegamenti diretti o indiretti degli amministratori e dirigenti dell'Ente con la criminalita' organizzata.
Dall'analisi della realta' di Lavagna emergono peraltro anche forme di condizionamento degli amministratori e dirigenti, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'Ente nella criminalita' organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalita' restandone condizionati nel proprio operare (cfr., in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).
In merito alle forme di condizionamento nei confronti dei componenti degli Organi di Governo, particolarmente significativa e' risultata l'attivita' di «procacciamento» di consenso, e quindi di preferenze elettorali per la lista civica di omissis, svolta dal omissis direttamente o per il tramite dell'omissis presso i piu' influenti rappresentanti della criminalita' organizzata locale. L'indagine di polizia, l'indagine dell'A.G. e le numerose intercettazioni hanno ampiamente documentato la sussistenza degli estremi di uno scambio.
L'analisi della Commissione ha riguardato tutti i settori dell'attivita' amministrativa dell'Ente e la relazione conclusiva evidenzia come l'agire di alcuni amministratori e dirigenti del Comune di Lavagna abbia deviato dai principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza e mostri quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalita' organizzata» richiesti dalla giurisprudenza in materia, al fine di motivare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Emblematiche sono le frequentazioni e i rapporti con soggetti controindicati, il voto di scambio e tutta la vicenda della gestione del ciclo dei rifiuti.
Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter affermare che i collegamenti di alcuni amministratori e dirigenti dell'Ente con la criminalita' organizzata, nonche' le forme di condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioe' di alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli amministratori e dirigenti, tale da sviare l'attivita' del Comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'.
Sebbene alcune delle irregolarita' riscontrate siano ascrivibili alla sfera prettamente gestionale, di competenza dei singoli responsabili dei settori comunali, traspare nettamente, l'ingerenza dell'organo politico e segnatamente del omissis.
I complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato numerosi elementi sintomatici di condizionamento degli organi elettivi cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso di Lavagna.
Anche in relazione ai due dirigenti - omissis e omissis - sono stati posti in luce significativi elementi sintomatici di condizionamento tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa.
Le reiterate illegittimita' riscontrate e le evidenze di collegamenti con la criminalita' organizzata, scaturenti dall'Ordinanza di custodia cautelare adottata dal g.i.p. presso Tribunale di Genova a seguito dell'indagine denominata «I Conti di Lavagna», dalla relazione della Commissione di indagine, dai rapporti delle Forze dell'ordine, forniscono un rilevante quadro indiziario sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del civico consesso di quel Comune.
Tali illegittimita' hanno, come detto, evidenziato uno stretto legame di alcuni esponenti degli organi elettivi con soggetti legati ai sodalizi criminali e quindi non in grado di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialita' amministrativa.
Al riguardo giova evidenziare come che l'intreccio dei rapporti sopra descritto assume particolare significativita' in un contesto ambientale nel quale - come diffusamente rappresentato nella relazione della Commissione - la presenza della criminalita' organizzata e la sua capacita' invasiva assurgono a «fatto notorio».
Nei termini che precedono si rassegnano le considerazioni conclusive ai fini delle conseguenti valutazioni e determinazioni di codesto Organo superiore.
All'esito di tali determinazioni, la relazione della Commissione di indagine sara' inviata alla sezione regionale della Corte dei conti, attesa la configurabilita' di profili di danno erariale.

Il Prefetto: Spena

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DISTINTA ALLEGATI ALLA NOTA PROT. N. 11/2017 - AREA I S.D.S. DEL 3
GENNAIO 2017

Relazione commissione di accesso Comune di Lavagna.
Allegati relazione Commissione di accesso Comune di lavagna.
Oordinanza di applicazione di misura cautelare n. 12506/13 R.G.P.M. e n. 11052/15 R.G. G.I.P. in data 17 giugno 2016.
Verbale n. 7/2016 del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 15 dicembre 2016.
Note della Squadra Mobile della Questura di Genova per autorizzazioni Autorita' giudiziaria:
1. prot. n. 2532-U/2016/Mob./SCO del 10 ottobre 2016;
2. prot. n. 2767/2016-U/Sq. Mobile-SCO-II del 3 novembre 2016;
3. prot. n. 2923-U/2016/Sq. Mob-SCO del 14 novembre 2016;
4. prot. n. 2991-U/2016/Sq. Mob-SCO del 23 novembre 2016.
Relazioni Forze dell'ordine:
1. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. interni sicurezza 555CSD-123/A-225UAG-225/A-224 del 20 giugno 2016;
2. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1600-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016;
3. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1601-U/2016/Mob./SCO-II del 22 giugno 2016;
4. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 1781-U/2016/Mob./SCO del 12 luglio 2016;
5. Compagnia Carabinieri di Sestri Levante prot. n. 150/6-1 del 20 agosto 2016;
6. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2078-U/2016/Mob./SCO del 22 agosto 2016;
7. Compagnia Guardia di Finanza di Chiavari prot. n. 0195356/2016 del 6 ottobre 2016;
8. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2773-U/2016/Mob./SCO del 3 novembre 2016;
9. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2797-U/2016/Mob./SCO del 7 novembre 2016;
10. Squadra Mobile della Questura di Genova prot. n. 2857-U/2016/Mob./SCO del 10 novembre 2016.

(1) Omissis.

(2) Omissis.

(3) Omissis.

(4) Omissis.

(5) Omissis.

(6) Omissis.

(7) Omissis.

(8) Omissis.

(9) Omissis.

(10) Omissis.

(11) Omissis.

(12) Omissis.

(13) Indagine «Il Crimine» che genera due processi: Tribunale di
Locri con rito ordinario (sentenza n. 1389/08 R.G.N.R. e n.
212/11 R.Gen. del 19 luglio 2013), confermata dalla Corte
d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 1227/14 R.G.Ap. e n.
1389/08 R.G.N.R. del 16 luglio 2015); Tribunale di Reggio
Calabria con rito abbreviato (sentenza n. 3655/11 R.G.G.I.P.-GUP
e n. 1389/08 R.G.N.R. dell'8 marzo 2012), confermata dalla Corte
d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 1870/12 R.G. e n.
1389/08 R.G.N.R. del 27 febbraio 2014), confermata dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza del 17 giugno 2016.

(14) Omissis.

(15) La 'ndrangheta e' un'associazione a delinquere di stampo mafioso
operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e del
territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di
locali, articolata in tre mandamenti (Reggio Calabria citta',
tirrenico e jonico) e con un organo di vertice denominato
«Provincia» che assume decisioni ed annualmente le ratifica
nella «riunione presso il santuario di Polsi» per i
festeggiamenti della Madonna della Montagna. In quella
circostanza vengono conferiti i ruoli apicali della «Provincia»
stessa che sono Capo-Crimine, Mastro e Contabile.

(16) L'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata
'ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio
Calabria e del territorio nazionale ed estero e' costituita da
molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Reggio
Calabria citta', tirrenico e jonico) e con un organo di vertice
denominato «Provincia». Tale organo assume decisioni che
annualmente vengono ratificate nella «riunione presso il
santuario di Polsi» per i festeggiamenti della Madonna della
Montagna. In quella circostanza vengono conferiti i ruoli
apicali della «Provincia» stessa. Tra i ruoli apicali compaiono
le doti di Capo-Crimine, Mastro e Contabile.

(17) Omissis.

(18) Omissis.

(19) Omissis.

(20) Omissis.

(21) Omissis.

(22) Omissis.

(23) Omissis.

(24) Omissis.

(25) Omissis.

(26) Omissis dagli anni '70 fino alla sua morte era considerato dagli
organi inquirenti ai vertici dell'organizzazione criminale
'ndrangheta stanziata in Alessandria e provincia con il ruolo di
capo-bastone. Tra i suoi figli merita menzione il omissis (cl.
1954) latitante dal 2009 al 2014. E' considerato uno tra i piu'
grandi «broker» del traffico di stupefacenti con i principali
cartelli colombiani per conto della 'ndrangheta.

(27) Omissis residente a Genova da decenni, attualmente detenuto per
espiazione pena comminatagli dalla Corte d'Appello di Genova per
il reato di usura.

(28) Omissis coimputato nell'indagine Maglio 3 con ruolo di vertice
nella locale di Genova.

(29) Condannato con sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di
Torino nel 2013 per art. 416-bis, quale capo della locale di
Novi Ligure (AL).

(30) Omissis.

(31) Omissis.

(32) La mancata registrazione posta in essere da omissis ne impediva
un successivo riscontro documentale da parte delle Forze di
Polizia, rendendone difficile il collegamento alla struttura
omissis e quindi allo stesso omissis.

(33) Sita in Lavagna, via omissis.

(34) Con sede in Lavagna.

(35) Omissis, con sede in Lavagna.

(36) Omissis, con sede in Lavagna. Omissis ha rivestito la carica di
presidente del C.di.A. dalla sostituzione sino al settembre 2014
in concomitanza con la sua candidatura a omissis.

(37) Omissis con sede legale a Lavagna.

(38) Omissis.

(39) Nel periodo dal 2003 al 2015.

(40) Nel periodo dal 2003 al 2015.

(41) Omissis.

(42) Omissis.

(43) Omissis.

(44) Omissis.

(45) Omissis.

(46) Omissis.

(47) Art. 2 «... A tale scopo il Comune di Lavagna mette a
disposizione della ditta appaltatrice un'idonea area situata sul
territorio comunale. Anche in fasi successive all'appalto, il
Comune di Lavagna si riserva la possibilita' di individuare e
segnalare all'impresa eventuali altri siti alternativi, comunque
situati sul territorio comunale, nei quali verranno effettuate
le operazioni di trasbordo di cui sopra. L'impresa dovra'
soggiacere a questa condizione senza avanzare alcuna maggiore
richiesta di compenso ....».

(48) Agenzia immobiliare omissis, con sede a Lavagna, in via omissis,
legale rappresentante omissis.

(49) Omissis.
 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017 Interno, foglio n. 786
 
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