Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2017 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 22 marzo 2017 |
Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonche' del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Delibera n. 19925). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»); Visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, come rettificato in data 21 ottobre 2016 (di seguito anche «regolamento sugli abusi di mercato»); Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalita', le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorita' competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformita' al regolamento (UE) n. 596/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, dell'1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorita' competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonche' i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di Paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorita' competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica; Vista la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione del 19 maggio 2016 che integra la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate; Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Considerato che il regolamento sugli abusi di mercato si applica a decorrere dalla data del 3 luglio 2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, paragrafi 2, con riferimento alle disposizioni ivi richiamate, e 4, come modificato dal citato Regolamento (UE) 2016/1033; Considerato che, secondo quanto previsto dal citato art. 39 del regolamento, i riferimenti alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE e che ove le disposizioni del medesimo regolamento facciano riferimento agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, tali disposizioni non si applicano agli OTF, ai mercati di crescita per le PMI, alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati fino al 3 gennaio 2018; Considerato che, per effetto della diretta applicazione del regolamento sugli abusi di mercato e dei relativi atti normativi sopra richiamati, devono ritenersi non applicabili le norme nazionali che contrastano con le disposizioni di diretta derivazione europea e che e' pertanto necessario procedere all'abrogazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti di attuazione del Tuf e del codice civile che ad essi si sovrappongono; Considerati l'ambito e le finalita' dei poteri regolamentari conferiti alla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, commi 3 e 5, dell'art. 114, commi 1, 3, 7, 9 e 10, dell'art. 114-bis, comma 3, dell'art. 115-bis, dell'art. 116, comma 1, dell'art. 132, comma 1, dell'art. 133, dell'art. 154-ter, comma 6, dell'art. 180, comma 1, lettera c), dell'art. 181, comma 2, dell'art. 183, dell'art. 187-ter, comma 7, dell'art. 187-nonies, del Tuf, nonche' ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile; Considerato che e' opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari che non incidono sulla disciplina in materia di abusi di mercato, al fine di garantire il coordinamento delle fonti normative, sulla base dei citati poteri regolamentari conferiti alla Consob; Considerato che la disciplina in materia di obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, modalita', termini e ritardo della stessa, e' contenuta nell'art. 17 del regolamento sugli abusi di mercato, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 e nel regolamento delegato (UE) 2016/522; Considerato che ai sensi dell'art. 114, comma 2, del Tuf, «Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinche' le societa' controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste», fermo restando che gli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate si applicano unicamente agli emittenti quotati, per le informazioni che li concernono «Direttamente», ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento sugli abusi di mercato; Considerato che, limitatamente agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti in capo agli emittenti quotati di cui all'art. 1, comma 1, lettera w), del Tuf, si applicano le disposizioni generali in materia di diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate, ai sensi della direttiva 2004/109/CE e delle corrispondenti norme nazionali di recepimento; Considerato che la sezione B dell'allegato accluso al regolamento delegato (UE) n. 1437/2016 prevede le classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione da prendere a riferimento per il punto di accesso unico europeo alle informazioni regolamentate, e dunque per i meccanismi di stoccaggio autorizzati; Considerato che e' opportuno prevedere il mantenimento degli obblighi di comunicazione al pubblico da parte degli emittenti valori mobiliari delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive; Considerato che nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, si applica l'art. 114, ad eccezione del comma 7, per effetto del rinvio a tale disposizione contenuto nell'art. 116, comma 1, del Tuf, ove i medesimi emittenti non siano comunque tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento sugli abusi di mercato in quanto ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento; Considerato che gli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (...) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato» e dalle persone strettamente legate a tali soggetti, risultano disciplinati dall'art. 19 del regolamento sugli abusi di mercato, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/523; Considerato che e' opportuno modificare la disciplina applicabile in ordine alle modalita' con le quali gli emittenti quotati possono effettuare l'acquisto di azioni proprie e della societa' controllante, che siano idonee ad assicurare la parita' di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Tuf e coerenti con la disciplina recata dall'art. 5 del regolamento sugli abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/1052; Considerato che e' opportuno esercitare la facolta' prevista dall'art. 19, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato, determinando l'ammontare della soglia di cui al paragrafo 8 del predetto articolo a € 20.000, previa comunicazione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati della decisione di adottare una soglia superiore a € 5.000, nonche' della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni del mercato finanziario italiano, anche tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri per i soggetti sottoposti alla vigilanza; Considerato che, per effetto dell'applicazione diretta delle richiamate disposizioni europee, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Tuf, continuano ad applicarsi nei confronti di «Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato» e alle persone strettamente legate a tali soggetti; Considerato che e' opportuno prevedere una disciplina degli obblighi di comunicazione applicabili agli azionisti rilevanti quanto piu' coerente con quella prevista dal regolamento sugli abusi di mercato per i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, al fine di razionalizzare il quadro normativo, con particolare riferimento alla determinazione della soglia rilevante; Considerato che nelle «Questions and Answers on the Market abuse regulation» del 27 gennaio 2017 (ESMA70-21038340-40), l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha chiarito che, ai fini del computo della soglia prevista per gli obblighi di notifica delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di un emittente, non devono essere aggregate tali operazioni con quelle effettuate dalla persone strettamente legate a tali soggetti; Considerato altresi' che e' opportuno modificare lo schema di comunicazione e le relative istruzioni, contenuti nell'allegato 6 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, ai fini della comunicazione delle operazioni compiuta dagli azionisti rilevanti, tenuto conto che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 reca il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; Considerato che la disciplina concernente la diffusione al pubblico di ricerche e raccomandazioni di investimento, dati o statistiche, risulta contenuta negli articoli 20 e 21 del regolamento sugli abusi di mercato, nonche' nel regolamento delegato (UE) 2016/958; Considerato che l'art. 114, comma 9, lettera b), del Tuf demanda alla Consob il compito di stabilire le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con essi; Considerato peraltro che e' opportuno demandare ad apposita comunicazione la definizione delle condizioni in presenza delle quali la Consob puo' richiedere ai predetti soggetti la pubblicazione di raccomandazioni di investimento, essendo tali condizioni attinenti piu' specificamente alle prassi di vigilanza applicate al fine di garantire la tutela degli investitori e la trasparenza del mercato dei capitali; Considerato che ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettera m), del regolamento sugli abusi di mercato, «Le autorita' competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine: (...) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all'emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica»; Considerato che l'art. 114, comma 10, del Tuf, attribuisce alla Consob il potere di valutare, preventivamente e in via generale, la sussistenza delle condizioni al ricorrere delle quali l'autoregolamentazione applicabile ai giornalisti sia ritenuta equivalente e consenta di conseguire gli stessi effetti di quella prevista in materia di raccomandazioni di investimento, per le finalita' indicate dagli articoli 20, paragrafo 3, comma 3, e 21, del regolamento sugli abusi di mercato; Considerato che la disciplina in materia di obblighi di istituzione e aggiornamento dei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, previsti per gli emittenti quotati e per i soggetti che agiscono a nome o per conto loro, sono contenute nell'art. 18 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/347; Considerato che la disciplina regolamentare in materia di ammissione delle prassi di mercato, ai sensi degli articoli 180, comma 1, lettera c), e 181, comma 2, del Tuf, e' contenuta nell'art. 13 del regolamento sugli abusi di mercato e nel regolamento delegato (UE) 2016/908; Considerato che l'individuazione degli indicatori e delle fattispecie manipolative, di cui all'art. 187-ter, commi 6 e 7, del testo unico finanziario, risulta disciplinata dall'art. 12 e dall'allegato I del regolamento sugli abusi di mercato, nonche' dal regolamento delegato (UE) 2016/522; Considerato che gli obblighi di segnalazione di ordini e operazioni sospetti risultano disciplinati dall'art. 16 del regolamento sugli abusi di mercato e dal regolamento delegato (UE) 2016/957; Considerato che e' opportuno modificare gli articoli 102, 103 e 103-bis, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di realizzare un allineamento terminologico delle predette disposizioni in materia di OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato con quanto previsto dalla parte II del citato regolamento, per effetto delle modifiche apportate alla delibera dell'8 gennaio 2015, n. 19094, di recepimento della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi; Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del Tuf, pubblicato in data 24 ottobre 2016;
Delibera:
Art. 1 Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni
1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella parte II, titolo I, capo V, sezione II: i) all'art. 34-sexies, comma 1, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 12, del testo unico,» sono soppresse; ii) l'art. 34-septies e' abrogato; b) nella parte III, titolo II, capo I: i) all'art. 65, i commi 2 e 3 sono abrogati; ii) all'art. 65-ter, comma 1, le parole «nell'allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato, sezione B, del regolamento delegato (UE) n. 1437/2016» e dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le informazioni diverse da quelle indicate nell'allegato, sezione B, del regolamento indicato dal comma 1, che devono essere diffuse con le modalita' indicate nel presente capo, gli stessi soggetti attribuiscono il codice identificativo "REGEM".»; iii) all'art. 65-septies, il comma 4 e' abrogato; iv) dopo l'art. 65-undecies e' aggiunto il seguente: «Art. 65-undecies.1 (Compiti della societa' di gestione del mercato) - 1. La societa' di gestione del mercato puo' stabilire, con il regolamento previsto dall'art. 62 del testo unico, il contenuto minimo dei comunicati e le modalita' di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti. 2. Gli emittenti strumenti finanziari osservano le disposizioni adottate dalla societa' di gestione ai sensi del comma 1.»; c) nella parte III, titolo II, capo II, sezione I: i) l'art. 65-duodecies e' abrogato; ii) all'art. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di informazione delle informazioni privilegiate sono assolti mediante apposito comunicato diffuso con le modalita' indicate nel capo I», e i commi 2 e 3 sono abrogati; iii) gli articoli 66-bis, 67 e 68 sono abrogati; d) nella parte III, titolo II, capo II, sezione II: i) gli articoli da 69 a 69-septies sono abrogati; ii) all'art. 69-octies, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione dei giornalisti consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nelle relative norme tecniche di regolamentazione.», e al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «La Consob trasmette contestualmente le stesse al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della notifica alla Commissione europea.»; iii) all'art. 69-novies, la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione alla Consob e pubblicazione delle raccomandazioni», e il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Consob puo' richiedere ai soggetti indicati al comma 1 di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni d'investimento.»; e) nella parte III, titolo II, capo II, sezione III, l'art. 69-decies e' abrogato; f) nella parte III, titolo II, capo II, sezione V, dopo l'art. 78 e' aggiunto il seguente: «Art. 78-bis (Trasparenza delle deliberazioni). - 1. Gli emittenti valori mobiliari informano il pubblico, con le modalita' previste nel capo I, delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e, se del caso, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.»; g) nella parte III, titolo II, capo II, sezione VI: i) all'art. 84-bis, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Qualora le deliberazioni con le quali l'organo competente degli emittenti indicati dal comma 1 sottopone all'approvazione dell'assemblea i piani di compensi siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico con le modalita' indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni: a) la descrizione dei soggetti destinatari nella forma prevista nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 1; b) gli elementi essenziali relativi alle caratteristiche degli strumenti finanziari su cui si basano i piani di compensi, indicate nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4; c) una sintetica descrizione delle ragioni che motivano i piani. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli emittenti azioni relativamente ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle societa' controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime societa' controllate ovvero in altre societa' controllanti o controllate.»; ii) gli articoli 87 e 87-bis sono abrogati; h) nella parte III, titolo II, capo IV: i) all'art. 102: 1) nella rubrica la parola «OICR» e' sostituita dalla parola: «FIA»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I gestori, con riferimento a ciascun FIA chiuso ammesso con il proprio consenso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano le disposizioni del capo I e del capo II, sezione I, del presente titolo, nonche' le disposizioni del titolo VII.»; 3) il comma 3 e' abrogato; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti di cui al comma 1 danno notizia delle informazioni, atti o documenti di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento ministeriale previsto dall'art. 39 del testo unico e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza, mediante diffusione di un annuncio con le modalita' indicate nel capo I del presente titolo. Si applica l'art. 84 con riferimento alle informazioni sull'esercizio dei diritti dei partecipanti ai FIA chiusi.»; ii) all'art. 103: 1) nella rubrica la parola «OICR» e' sostituita dalla parola: «FIA»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I gestori, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, con le modalita' indicate nel capo I e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e la relazione semestrale di ciascun FIA chiuso gestito, le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia.»; 3) il comma 2 e' abrogato; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «I gestori che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, si attengono a quanto previsto dall'art. 82-ter, descrivendo gli eventi di particolare importanza per i FIA chiusi verificatisi nel periodo di riferimento e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I gestori rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati: a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi; b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine al contenimento e frazionamento del rischio e ai criteri di valutazione dei FIA chiusi; c) il regolamento di gestione o lo statuto.»; 6) nel comma 6, le parole «degli OICR» sono sostituite dalle seguenti: «dei FIA»; iii) all'art. 103-bis: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile nonche' il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.»; 2) nel comma 2, dopo le parole «previste dall'art. 19» sono aggiunte le seguenti: «e dall'art. 22, comma 5, ove applicabile,», e le parole «la banca depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario»; 3) i commi 3 e 4 sono abrogati; i) nella parte III, titolo II, capo VI: i) l'art. 109 e' sostituito dal seguente: «Art. 109 (Informazione su eventi e circostanze rilevanti). - 1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet, ove disponibile. 2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonche' collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; b) ogni modifica significativa delle informazioni gia' rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalita' indicate nel capo I; c) la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti e il marketing delle proprie attivita' non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante. 3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti finanziari, gli stessi emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»; ii) dopo l'art. 109-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 109-ter (Ritardo della comunicazione). - 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi. 2. Le circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni puo' compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti: a) nel caso in cui la solidita' finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza. La comunicazione al pubblico delle informazioni puo' essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione e' ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico. 3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano: a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessita' per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente; b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano; c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 114, comma 4, del testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza. 4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 3, del testo unico danno notizia alla Consob dell'avvenuto ritardo, indicando le connesse circostanze, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della medesima informazione. 5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti, puo' richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob puo' provvedere direttamente a spese degli interessati.»; j) nella parte III, titolo III, capo I, sezione I, all'art. 119-bis: i) al comma 3, la lettera c-ter e' sostituita dalla seguente: «c-ter) ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformita' all'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione purche' i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati ne' altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.»; ii) al comma 4, le parole «all'art. 11 della direttiva 2006/49/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013»; k) nella parte III, titolo V: i) la rubrica del titolo e' sostituita dalla seguente: «Tutela delle minoranze, acquisto di azioni proprie e operazioni di stabilizzazione»; ii) all'art. 144, comma 1, le parole «della societa' di gestione del» sono sostituite dalle seguenti: «di un», e le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»; iii) all'art. 144-bis; 1) al comma 1, lettere b) e c), dopo le parole «sui mercati regolamentati» sono aggiunte le seguenti: «o sui sistemi multilaterali di negoziazione», e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) nello svolgimento dell'attivita' di internalizzazione sistematica secondo modalita' non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; d-ter) con le modalita' stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall'art. 132 del testo unico possono essere altresi' effettuati alle condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.»; 3) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»; 4) al comma 5, le parole «nei commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 3»; iv) dopo l'art. 144-bis, sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 144-bis.1 (Esenzioni per le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione). - 1. Le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di mercato quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014. Art. 144-bis.2 (Comunicazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, gli emittenti azioni, ovvero i gestori di FIA chiusi le cui quote o azioni siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, informano il pubblico e la Consob, con le modalita' e nei termini indicati nell'allegato 3F, delle operazioni individuate nello stesso allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da societa' da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.»; l) nella parte III, titolo VII: i) il capo I e' abrogato; ii) il capo II e' sostituito dal seguente: «Capo II - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonche' da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi Sezione I - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi Art. 152-quinquies.1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi). - 1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonche' dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'art. 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, e' stabilita in ventimila euro. Sezione II - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi Art. 152-sexies (Definizioni). - 1. Nella presente Sezione si intendono per: a) "emittente quotato": le societa' indicate nell'art. 152-septies, comma 1, del presente regolamento; b) "strumenti finanziari collegati alle azioni": b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del testo unico; b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonche' ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato; d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti": d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; d.2) le persone giuridiche, le societa' di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1); d.4) le societa' di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1); d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1). Art. 152-septies (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano: a) alle societa' italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari; b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine. 2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'art. 114, comma 7, del testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni. 3. Non sono comunicate: a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo e' calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate; c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da societa' da esso controllate; d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'art. 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purche' il medesimo soggetto: tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making; sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attivita' di negoziazione e/o market making, mediante modalita' che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e, qualora operi in qualita' di market maker, sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attivita' di market making; fornisca alla Consob l'accordo di market making con la societa' di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attivita'; notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attivita' di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'allegato 4; il market maker deve altresi' notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attivita' di market making sulle medesime azioni. 4. Gli obblighi previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 Art. 152-octies (Modalita' e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico). - 1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui e' stata effettuata l'operazione. 2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 puo' essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti. 3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 puo' essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2. 4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalita' indicate nell'allegato 6. 5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo. 6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del testo unico.». 2. L'allegato 1L del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione ai sensi dell'art. 34-septies, comma 3 del regolamento», e' abrogato. 3. All'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'allegato 3A, recante «Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo», schema n. 7, «Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari», le parole «dell'art. 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; b) nell'allegato 3B, recante «Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione», i riferimenti all'art. 68 del predetto regolamento sono soppressi; c) nell'allegato 3F, le parole «societa' di gestione di fondi chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di FIA chiusi»; d) l'allegato 3N, recante «Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate», e' abrogato; e) negli allegati 3I, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di diffusione dell'informazione», 3L, recante «Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio», e 3O, recante «Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR», le parole «allegato 3N» sono sostituite dalle seguenti: «art. 65-ter del regolamento emittenti». 4. L'allegato 6 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, recante «Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi», e' sostituito dall'allegato 6 accluso alla presente delibera. |
| Allegato 6 Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonche' da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i «soggetti rilevanti»)
1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, e' utilizzato: a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato; b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob; c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti; d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c). 2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalita', stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalita' elettroniche. 3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalita': a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente e' soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalita' stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sara' portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet ovvero b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'art. 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato. 4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalita' previste dalla parte III, titolo II, capo I. 5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalita' previste dal titolo II, capo I.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni:
1. Al titolo VII del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel capo I: i) l'art. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 40 (Ammissione delle prassi). - 1. La Consob provvede alla istituzione di prassi di mercato ammesse nei modi e nei tempi previsti dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto dei criteri ivi indicati.»; ii) l'art. 41 e' abrogato; b) il capo II e' abrogato; c) nel capo III, l'art. 43 e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni del mercato). - 1. La Consob, in conformita' dell'art. 12, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di valutare se un comportamento sia idoneo a costituire manipolazione del mercato, tiene conto degli indicatori contenuti nell'elenco di cui all'allegato I del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di attuazione.»; d) il Capo IV e' abrogato. 2. L'allegato 3 del regolamento concernente la disciplina dei mercati, recante «Esempi di manipolazione del mercato», e' abrogato. |
| Art. 3 Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni
1. Al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; b) all'art. 6, comma 1, le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; c) all'art. 7, comma 1, lettera g), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014»; d) all'art. 13, comma 3, lettera c), le parole «dall'art. 114, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014». 2. Nell'allegato 3 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, le parole «resoconto intermedio di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte». |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 marzo 2017
Il Presidente: Vegas |
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