Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 marzo 2017
Autorizzazione al «Centro studi di terapia familiare e relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma e a diminuire il numero degli allievi ammissibili da n. 20 a n. 8 per ciascun anno di corso.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lett. b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento e' stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dal «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari;
Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Pescara e di Urbino;
Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento delle sedi di Roma e Prato;
Visto il decreto in data 15 gennaio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma;
Visto il decreto in data 10 marzo 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede di Torino;
Visto il decreto in data 26 giugno 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede di Bari;
Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede di Roma;
Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Tremestieri Etneo (Catania) a Catania;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma, da via Morgagni n. 32 a via Alessandro Torlonia n. 19/b, e la diminuzione del numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso da n. 20 a 8 e, per l'intero corso, a n. 32;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 15 dicembre 2016;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione dell'8 marzo 2017, trasmessa con nota prot. 1047 del 14 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Prato, Torino, Catania e Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la sede di Roma, da via Morgagni n. 32 a via Alessandro Torlonia n. 19/b.
 
Art. 2

Il «Centro studi di terapia familiare e relazionale» e' autorizzato, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 8 unita' e, per l'intero corso, a 32 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2017

Il Capo del Dipartimento: Mancini
 
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