Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13
Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(( Art. 1
Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea

1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche. ))

 
Art. 2

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, e' data preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. E' considerata positivamente, per le finalita' di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese (( o della lingua francese )). Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma.
Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.
2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.
3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalita' con cui e' assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine e' autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 439/2010, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 recante
l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 29 maggio 2010, n. 132.
 
Art. 3

Competenza per materia delle sezioni specializzate

1. Le sezioni specializzate sono competenti:
a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonche' dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;
d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(( e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. ))
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (( e dello stato di cittadinanza italiana )).
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. (( Salvo quanto previsto dal comma 4-bis )), in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.
(( 4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 8, 20, 20-ter e 21
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo
2007, n. 72:
«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno). - 1. Avverso il provvedimento di
rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'art. 16 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150».
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando
la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato
possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della
persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o
di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'art. 14 possono essere allontanati dal territorio
nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per
motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di
cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa
almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento
di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a
due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre
ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza
non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente art. sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento».
«Art. 20-ter (Autorita' giudiziaria competente per la
convalida dei provvedimenti del questore). - Ai fini della
convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi
degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale
ordinario sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Quando
l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua
partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza, mediante un collegamento
audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il
collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita'
tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre
consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere
presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1 aprile 1981,
n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza
delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente
comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo
operatore della polizia di Stato».
«Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno). - 1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo'
altresi' essere adottato quando vengono a mancare le
condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari
al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo la residenza
o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata
del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con
il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita'
di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro degli affari esteri, da presentare presso un
consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di
cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il
prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento
coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art.
20, immediatamente eseguito dal questore».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3 e dell'art.
35, come modificato dalla presente legge, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40.
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di
protezione internazionale e ritenga che possano sussistere
gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la
protezione sussidiaria e' ammesso ricorso dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso
anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate
dall'art. 35-bis.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'art. 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio del
ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti.
3. - 14.»
- Si riporta il testo degli artt. 6, comma 5 e 14,
commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214:
«5. Il provvedimento con il quale il questore dispone
il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente
o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua che
ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art.
10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto
compatibile, l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al
comma 1-bis del medesimo art. 14. La partecipazione del
richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli
e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di
essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza
delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente
comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo
operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento
e' gia' in corso al momento della presentazione della
domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e
il questore trasmette gli atti al tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per
un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per
consentire l'espletamento della procedura di esame della
domanda.»
«5. Quando vengono meno i presupposti per il
trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il richiedente
che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha
accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la
validita' dell'attestato nominativo di cui all'art. 4,
comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente
possono essere imposte le misure di cui all'art. 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In
tal caso competente alla convalida delle misure, se ne
ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea.»
- Si riporta il testo degli artt. 10-ter e 30, comma 6
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191.»
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate
le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'art. 14. Il
trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento
del questore, e conserva la sua efficacia per una durata
massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non
cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 14,
commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e' disposto nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e' competente alla
convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2».
«6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre
opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' disciplinata dall'art. 20 del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150»
- Il Regolamento UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, n. 604 (che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide) (rifusione),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. del 29
giugno 2013, n. L 180.
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del Codice di
Procedura Civile.
«Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
composizione collegiale). - Il tribunale giudica in
composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia
altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione,
revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione
coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato
fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche'
nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro
gli organi amministrativi e di controllo, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari e i liquidatori delle societa', delle
mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle
associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di
riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n.
117;
7-bis) nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.»
 
Art. 4

Competenza territoriale delle sezioni

(( 1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. ))
2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.
5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge,
con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39 che
reca: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.»
- Si riporta il testo dell'art. 14, del citato d.lgs.
n. 142 del 2015:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art.
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo
unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate
dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora
non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al
periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro
per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine e'
prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da
parte del giudice di pace, nei casi di particolare
complessita' delle procedure di identificazione e di
organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero
a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura
penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione
e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
articolo. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'art. 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.»
 
Art. 5

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
 
Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e' fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi e' proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso e' rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza»;
a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o della struttura ne da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.
3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente e nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilita' della notificazione effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da parte della Commissione territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la notificazione si intende eseguita.
3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi del comma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.
3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e' informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente e' informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.
3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11»;))

c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
(( «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). - 1. Il colloquio e' videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio e' data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con il richiedente e l'interprete, verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale e' in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione. ))
2. Il verbale della trascrizione e' sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.
3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalita' che ne garantiscono l'integrita', la non modificabilita' e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.
4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.
5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorita' giudiziaria in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed e' consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.
6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti.
(( 6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulare istanza motivata di non avvalersi del supporto della videoregistrazione. Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile. ))
7. Quando il colloquio non puo' essere videoregistrato, per motivi tecnici (( o nei casi di cui al comma 6-bis )), dell'audizione e' redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non puo' essere videoregistrato e' dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.
8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento e' adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;
d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4»;
e) all'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalita' di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;
f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 » sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-bis»;
2) al comma 2-bis, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13»;
g) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera c).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato, a cura della cancelleria e con le modalita' di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato e' tenuta a rendere disponibili con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonche' dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8,comma 3, utilizzata.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
(( 11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. ))

12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. (( La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. )) In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facolta' del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Le autorita'
competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui
all'art. 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto
dall'art. 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 e' l'Unita' Dublino, operante presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi
seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando
ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il
decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la
preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto
con il quale e' concessa o negata la sospensione del
provvedimento impugnato e' notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le
parti possono depositare note difensive. Entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
periodo precedente possono essere depositate note di
replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del
quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque
giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia'
emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non
e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che
ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i
documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione
di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota
difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'
fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga
necessario ai fini della decisione. Il procedimento e'
definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e
decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a
cura della cancelleria anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del
ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal
deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti
commi e' proposta istanza di sospensione degli effetti
della decisione di trasferimento, il trasferimento e'
sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento
del ricorrente previsto dall'art. 29 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e' rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti.
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in
via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai
procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In
ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza»;
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Obblighi del richiedente asilo). - 1. Il
richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire
personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha
altresi' l'obbligo di consegnare i documenti in suo
possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il
passaporto.
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita'
competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o
domicilio.
3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono validamente effettuate presso il centro
o la struttura in cui il richiedente e' accolto o
trattenuto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione
avviene in forma di documento informatico sottoscritto con
firma digitale o di copia informatica per immagine del
documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo del responsabile del centro o della
struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario,
facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta
notificazione il responsabile del centro o della struttura
da' immediata comunicazione alla Commissione territoriale
mediante messaggio di posta elettronica certificata
contenente la data e l'ora della notificazione medesima.
Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di
sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o
della struttura ne da' immediata comunicazione alla
Commissione territoriale mediante posta elettronica
certificata. La notificazione si intende eseguita nel
momento in cui il messaggio di posta elettronica
certificata di cui al periodo precedente diviene
disponibile nella casella di posta elettronica certificata
della Commissione territoriale.
3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o
trattenuto presso i centri o le strutture di cui all'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l'ultimo domicilio
comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'art.
5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
In tal caso le notificazioni sono effettuate da parte della
Commissione territoriale a mezzo del servizio postale
secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n.
890, e successive modificazioni.
3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell'atto
al richiedente da parte del responsabile del centro o della
struttura di cui al comma 3 sia impossibile per
irreperibilita' del richiedente e nei casi in cui alla
Commissione territoriale pervenga l'avviso di ricevimento
da cui risulta l'impossibilita' della notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita' del
domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
l'atto e' reso disponibile al richiedente presso la
questura del luogo in cui ha sede la Commissione
territoriale. Decorsi venti giorni dalla trasmissione
dell'atto alla questura da parte della Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica
certificata, la notificazione si intende eseguita.
3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai sensi
del comma 3-ter, copia dell'atto notificato e' resa
disponibile al richiedente presso la Commissione
territoriale.
3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il
richiedente e' informato, a cura della questura, al momento
della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
che in caso di inidoneita' del domicilio dichiarato o
comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto
disposto dal presente articolo. Al momento dell'ingresso
nei centri o nelle strutture di cui all'art. 5, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il
richiedente e' informato, a cura del responsabile del
centro o della struttura, che le notificazioni saranno
effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso
di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla
misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite
secondo quanto disposto dal presente articolo.
3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di
notificazione di cui al comma 3, il responsabile del centro
o della struttura e' considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto di legge.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e'
tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti
previsti dalla legislazione in materia di pubblica
sicurezza».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato
tramite comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'art. 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
uno solo dei componenti della Commissione, con specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. Il componente che effettua il colloquio
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i
casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di
sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'art. 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle
strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale
competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa
che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una
nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita'
di cui al comma 1, al fine della riattivazione della
procedura.»
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 4 del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'art. 28-bis, comma 2, lettera a).
2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla
scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai
sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'art. 35-bis,
commi 3 e 4».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Revoca e cessazione della protezione
internazionale riconosciuta). - 1. Nel procedimento di
revoca o di cessazione dello status di protezione
internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione
nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al
riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi
dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio
personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una
dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non
dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale
procedura, applica in quanto compatibili i principi
fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli
status di protezione internazionale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 32, comma 3.
3-bis. La Commissione nazionale provvede alle
notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento di revoca o cessazione della protezione
internazionale con le modalita' di cui all'art. 11. Ove
ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere
eseguite a mezzo delle forze di polizia».
- Per il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'art.
3.
 
Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;
b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
c) l'articolo 19 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia). - 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (( e di cittadinanza italiana )) sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;
e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato».

Riferimenti normativi

- Si riportano i testi degli artt. 16, 17 e 20, del
citato decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 16 (Delle controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito
sommario di cognizione.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la
dimora».
«Art. 17 (Delle controversie in materia di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri
motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i
motivi di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo,
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5.
L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere
luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione,
salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente
decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale».
- L'art. 19 del citato decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, abrogato dalla presente legge, recava: «Delle
controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale».
«Art. 20 (Dell'opposizione al diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare). - 1. Le controversie previste
dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il
rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa».
 
Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
(( a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1»; ))

b) all'articolo 6:
1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;
2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
«La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui (( al quinto periodo del presente comma )) nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;
(( b-bis) all'articolo 7, comma 5, dopo le parole: «le cui condizioni di salute» sono inserite le seguenti: «o di vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 17, comma 1,»; ))
c) all'articolo 14:
1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;
4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;
d) dopo l'articolo 22, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attivita' di utilita' sociale). - 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni (( e con le regioni e le province autonome, )) anche nell'ambito dell'attivita' dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attivita' di utilita' sociale in favore delle collettivita' locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, (( con le regioni e le province autonome )) e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni, (( le regioni e le province autonome )) possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni, (( dalle regioni e dalle province autonome )) che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorita' ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 4, 6, 7 e 14 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati
dalla presente legge.
«Art. 4 (Documentazione). - 1. Al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo
valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile
fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale
ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'art. 6, la
questura rilascia al richiedente un attestato nominativo,
che certifica la sua qualita' di richiedente protezione
internazionale. L'attestato non certifica l'identita' del
richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di protezione internazionale rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi
dell'art. 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come
introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di
soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio
del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono
subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori
rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente
decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento
di viaggio ai sensi dell'art. 21 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni umanitarie
che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.»
«Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una
valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1,
paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all'art. 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La
valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e'
effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in
precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine
di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei
provvedimenti di cui all'art. 13, commi 5, 5.2 e 13,
nonche' all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa
dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di
espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo
decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono
fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'art.
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve,
a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di
richiedere protezione internazionale. Al richiedente
trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni
di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo
informativo previsto dal medesimo art. 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente
o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua che
ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art.
10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto
compatibile, l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al
comma 1-bis del medesimo art. 14. La partecipazione del
richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli
e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in
conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di
essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza
delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente
comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo
operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento
e' gia' in corso al momento della presentazione della
domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e
il questore trasmette gli atti al tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per
un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per
consentire l'espletamento della procedura di esame della
domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28-bis, commi 1
e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, come introdotto dal presente
decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento
delle procedure amministrative preordinate all'esame della
domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la
proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3
che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione
di rigetto della Commissione territoriale ai sensi
dell'art. 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino
all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del
medesimo art. 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in
conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte del tribunale in composizione
monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento
ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente
dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso,
nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di
essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e'
immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi
dell'art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a
ritiro della domanda di protezione internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'art. 13, commi 5 e 5.2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la
partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo art. 13,
comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della
domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure
di accoglienza previste dal presente decreto in presenza
dei requisiti di cui all'art. 14.».
«Art. 7 (Condizioni di trattenimento). - 1. Il
richiedente e' trattenuto nei centri di cui all'art. 6 con
modalita' che assicurano la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo le disposizioni
di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni. E' assicurata in ogni caso alle
richiedenti una sistemazione separata, nonche' il rispetto
delle differenze di genere. Ove possibile, e' preservata
l'unita' del nucleo familiare. E' assicurata la fruibilita'
di spazi all'aria aperta.
2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'art. 6,
nonche' la liberta' di colloquio con i richiedenti ai
rappresentanti dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano
per conto dell'UNHCR in base ad accordi con la medesima
organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei
richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza
consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonche' agli
altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro
dell'interno adottate ai sensi dell'art. 21, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, con le modalita' specificate con le medesime
direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque
per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa
dei centri di cui all'art. 6, l'accesso ai centri puo'
essere limitato, purche' non impedito completamente,
secondo le direttive di cui al comma 2.
4. Il richiedente e' informato delle regole vigenti nel
centro nonche' dei suoi diritti ed obblighi nella prima
lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente
si suppone che comprenda ai sensi dell'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui
all'art. 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di
vulnerabilita' ai sensi dell'art. 17, comma 1, sono
incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi
socio-sanitari garantiti nei centri e' assicurata anche la
verifica periodica della sussistenza di condizioni di
vulnerabilita' che richiedono misure di assistenza
particolari.».
«Art. 14 (Sistema di accoglienza territoriale - Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Il
richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta
privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita
adeguata per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di
accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai sensi
dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'art.
1-septies del medesimo decreto anche in deroga al limite
dell'80 per cento di cui al comma 2 del medesimo art.
1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono fissate le modalita' di presentazione
da parte degli enti locali delle domande di contributo per
la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al
comma 1. Il medesimo decreto detta le linee guida per la
predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli
destinati alle persone portatrici di esigenze particolari
di cui all'art. 17.
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza di cui al comma 1 e' effettuata dalla
prefettura - Ufficio territoriale del Governo con
riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la
durata del procedimento di esame della domanda da parte
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza
del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in caso di ricorso
giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai
sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza
di cui al presente decreto per il tempo in cui e'
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi
dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'art. 35-bis, comma
4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino
alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente
rimane nella struttura o nel centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il
trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il richiedente
che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ha
accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, e' prorogata la
validita' dell'attestato nominativo di cui all'art. 4,
comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente
possono essere imposte le misure di cui all'art. 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In
tal caso competente alla convalida delle misure, se ne
ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea.».
 
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di
permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa e' stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e' apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;
2) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;
b) all'articolo 29:
1) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta»;
2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 e 29 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla
presente legge.
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura
"protezione internazionale riconosciuta da [nome dello
Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo
periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'
apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data].

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di
protezione internazionale che si trovano nelle condizioni
di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati
riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per
cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o
per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di
cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato
con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per
un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'art. 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione
internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'art. 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.»
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo
straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta' non
inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli
nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati,
gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)
e d), non possano essere documentati in modo certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei
familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando
il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e'
coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati
ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilita':
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa,
accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un
figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera'.
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e'
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi
nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e'
consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali
requisiti da parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31,
comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella
stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di
soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non
puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai
requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita'
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il
quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta.
L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero
un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare per il quale e' stato
rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato
all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
eta' o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e'
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e'
respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione
hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio
dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora
stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di
cui all'art. 20;
c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6.».
 
Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30

1. All'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al (( terzo periodo del presente comma )) nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 20-ter, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla
presente legge.
«Art. 20-ter (Autorita' giudiziaria competente per la
convalida dei provvedimenti del questore). - Ai fini della
convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi
degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale
ordinario sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Quando
l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua
partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza, mediante un collegamento
audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il
collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale
d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita'
tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre
consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere
presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1º aprile 1981,
n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza
delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente
comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo
operatore della polizia di Stato.».
 
Art. 11
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
i procedimenti di riconoscimento dello status di persona
internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita' per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita' manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
(( 3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019. ))

Riferimenti normativi

- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 1941, n. 28
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio
1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio
a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1998, n. 105:
«Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento
d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai
sensi dell'art. 1 e' attribuita, per il periodo di
effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di
quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura
pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'.
L'effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di
astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 13
della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art.
6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi
dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'art.
12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura
pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa
speciale in godimento.».
 
Art. 12
Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (( nonche'
disposizioni per la funzionalita' ))
del Ministero dell'interno

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuita' e l'efficienza dell'attivita' degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno e' autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di 250 unita', anche in deroga alle procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, e' autorizzata (( la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017 )) e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.
(( 1-bis. In relazione alla necessita' di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre, n. 125, (Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204:
«7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 11,
lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2012, n. 156:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi;
Omissis
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente
al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d)
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.».
 
Art. 13

Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico
pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attivita' trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, e' autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unita' di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalita' giuridico pedagogico, di funzionario della professionalita' di servizio sociale nonche' di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.
(( 3-bis. Al fine di assicurare la celerita' di espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il limite per l'integrazione del numero di componenti di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente piu' anziano, non puo' essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego)
Omissis
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici)
Omissis
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 1.000 unita', con
l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
inferiore a 500.».
 
Art. 14

Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operativita'
della rete diplomatica e consolare

(( 1.Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro per l'anno 2018, di 422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro per l'anno 2020, di 439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro per l'anno 2022, di 457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro per l'anno 2024, di 475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall'anno 2026.
1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18
(Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.277 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.»
- Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106:
«Art. 158 (Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche
e consolari e degli uffici degli addetti militari
all'estero). - 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi
di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari
situazioni di emergenza o di crisi, locali o
internazionali, che dovessero mettere in pericolo la
sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la
disponibilita' di personale appartenente a reparti
speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e'
disposto sulla base delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa.».
 
Art. 15

Rifiuto di ingresso

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, e' adottata dal direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».
2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-quater), e' inserita la seguente: «q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri
Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorita' diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorita'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero
in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
oltre alle relative responsabilita' penali,
l'inammissibilita' della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all'autorita' di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira'
l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
di programmazione di cui all'art. 3, comma 1 . Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attivita' illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del
diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice
penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con
visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel
visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati
in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato
e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi,
salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in
vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'art. 24, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la
decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di
informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai
sensi dell'art. 24, paragrafo 1, del predetto regolamento,
e' adottata dal direttore della Direzione centrale della
Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su
parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di
cui all'art. 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalita' prescritti con il
regolamento di attuazione.».
 
Art. 16
Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione
per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) e' inserita la seguente:
«m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 1, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero
adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155.».
 
Art. 17
Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale
o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
 
Art. 18

Misure di contrasto dell'immigrazione illegale

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema informativo automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema automatizzato di identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».
2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/ 2020.
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti:
«416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. note
all'art. 3) come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti: "nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche
se e' stata concessa la sospensione condizionale della
pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art.
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
- Si riporta l'art. 51 del codice di procedura penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazion, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli
articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter e 630
del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice
penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del
presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.».
 
Art. 19
Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e
il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;
b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».
3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma (( si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 )), e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.
4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. note
all'art. 3) come modificato dalla presente legge.
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art.
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare soccorso allo straniero o di effettuare
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo
unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate
dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora
non sia possibile l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al
periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro
per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine e'
prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da
parte del giudice di pace, nei casi di particolare
complessita' delle procedure di identificazione e di
organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero
a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura
penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia sottratto.
Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione
e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
articolo. Qualora non sia possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di
cui all'art. 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.»
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'art. 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale ovvero
nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui
all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nell'art. 14, comma 1, del presente testo unico,
che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di
cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di
cui all'art. 10-bis o all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater,
la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere
disposta per la durata stabilita dall'art. 13, comma 14.
Negli altri casi di cui al comma 1, la misura
dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'art. 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore
nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'art. 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e'
revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'art. 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'art. 12, commi
1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per
uno o piu' delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per
quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo
comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di
concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti,
l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la
parte di pena relativa alla condanna per reati che non la
consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto
dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore
del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita'
dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione
dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il
Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
del detenuto straniero sono inserite nella cartella
personale dello stesso prevista dall'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato
possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti
utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con
decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e'
comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni,
possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di
un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di
20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'art. 19.
9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e'
possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause
di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
ripristino dello stato di detenzione per il tempo
strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
espulsione.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1975, n. 212:
«Art. 67 (Visite agli istituti). - Gli istituti
penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione
da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale,
i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i
componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il
procuratore generale della Repubblica presso la corte
d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore
della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle
sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di
Governo per la regione, nell'ambito della loro
circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati;
l-ter) i membri del Parlamento europeo.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che
accompagnano le persone di cui al comma precedente per
ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'art. 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono accedere agli istituti, per ragioni del loro
ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione del
direttore, i ministri del culto cattolico e di altri
culti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5 del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300:
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale).
Omissis
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
previsti dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 della legge 26
luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso
di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di
trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 140 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245,come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Personale). - 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il
Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dal contratto collettivo relativo al personale
civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e
quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al
Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette
categorie di personale e quelli previsti dai contratti
collettivi dei diversi comparti della Pubblica
amministrazione, previa informativa alle organizzazioni
sindacali.
2. Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI
e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente
dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e
il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro
i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico
provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017.
Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei
decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le
organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1°
gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei
suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le
risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di
determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31
dicembre 2017, il personale della CRI puo' esercitare
l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la
contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti
qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte
dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso
l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione
impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo di appartenenza, personale civile e militare
gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo
indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei
servizi oggetto delle convenzioni medesime.
3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in
servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed
eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo
quanto previsto al presente articolo, le disposizioni
vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di
eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La
mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con
riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse
rispetto a quella di impiego, con preferenza per le
amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego.
4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2016,
determina sentite le organizzazioni sindacali e previe
intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime
con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita'
dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche'
dell'esigenza di garantire assoluta continuita'
all'attivita' di cui all'art. 5, comma 6, mediante
un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive
nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la
funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze
Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego
sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli
disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento
militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni
sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una
procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie, da parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti,
anche con contratti part-time o di solidarieta', del
personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente,
che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla
data di entrata in vigore del presente decreto e che alla
data del 31 dicembre 2017 sia ancora in servizio e debba
rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato
a riposo, nonche' di quello di cui all'art. 6, comma 9,
terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di
importo del finanziamento pubblico di cui all'art. 8, comma
2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per la
finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica
della professionalita' richiesta per le attivita'
dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non
abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione.
5. Al fine di coordinare e supportare il processo di
mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di
confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica
alla quale partecipano rappresentanti dello stesso
Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e
delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente
e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni
sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si
svolge un confronto circa il contratto collettivo cui
aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi
dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni
presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e
operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di
impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione.
6. Al personale civile e militare della CRI e quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'art. 8, comma 2,
assunto da altre amministrazioni si applica l'art. 5, comma
5, terzo periodo. I processi di mobilita' previsti
dall'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante
eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi
dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo
professionale nell'ambito territoriale regionale.
7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario
nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in
prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con
procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero
e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con
funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori
senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato
servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi
per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni
sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla
finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento
delle relative risorse occorrenti al trattamento economico
del personale assunto, derivanti dalla quota di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata
annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il
trattamento economico del personale trasferito al Servizio
sanitario nazionale non sono considerate ai fini del
rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle
aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del
personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti
dalle procedure di mobilita' del personale della CRI ovvero
dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, con relativo
trasferimento della quota corrispondente dell'attivo
patrimoniale.
8. In applicazione dell'art. 4, comma 89, della legge
12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni
al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e
quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso
aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle
relative risorse.
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'art. 5, comma 6 puo'
richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza
per la quale la chiamata e' effettuata, il personale
appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'art. 1668 del codice dell'ordinamento
militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione
di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio
2007.».
 
(( Art. 19 bis

Minori non accompagnati

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati. ))

 
Art. 20

Relazione del Governo sullo stato di attuazione

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.
 
Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, (( comma 1, lettere 0a) )), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate (( fino al centottantesimo giorno )) successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalita' in vigore prima della predetta data.
4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni (( di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) )), si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
(( Art. 21 bis
Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di
Lampedusa

1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto legge
24 gennaio2015, n. 4 convertito, con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34 (Misure urgenti in materia di
esenzione IMU), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2015, n. 19:
«Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione
del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il
termine della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, previsto dall'art. 23, comma
12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, come modificato dall'art. 10, comma 8, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato al 15
dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di cui al periodo
precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le
modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.».
 
Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), (( 11, comma 3-bis )), 12, 13, 14 e 19, comma 3, (( pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026 )) si provvede:
a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia' iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;
b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;
(( c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019 )), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per (( 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019; ))
(( c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))
2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9-bis della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma
2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla
copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo
Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1 del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2016, n. 125:
«Art. 6 (Entrate finalizzate per legge). - 1. All'art.
23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che dispone la
destinazione delle entrate al finanziamento di specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le
necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini
all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all'art. 33, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23
febbraio1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
1999, n. 5:
«Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2,
sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello
Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi,
auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo
modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di
lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione
dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del
bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e
corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per
ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della
medesima legge n. 575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'
essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di
quanto disposto dal comma 1, lettera a)».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
(legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299:
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».
 
Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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