Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2017 (vai al sommario) |
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO |
DELIBERA 14 marzo 2017 |
Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita', per l'anno 2017. (Delibera n. 26511). |
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L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 14 marzo 2017 Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima; Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 al fine di individuare le modalita' di versamento del contributo dovuto per l'anno 2017; Ritenuto inoltre di dover adottare le Modalita' di contribuzione e le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2017 al fine di fornire indicazioni alle societa' tenute al pagamento;
Delibera
a) di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A); b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B). La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Roma, 14 marzo 2017
Il Presidente: Pitruzzella Il segretario generale: Chieppa |
| Allegato A MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2017
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge. |
| Allegato B ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2017 Premessa. L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter. L'Autorita', nell'adunanza del 14 marzo 2017, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2017. A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo Sono tenute al versamento del contributo le societa' di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 1° marzo 2017 - superiori a 50 milioni di euro. In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati. Nel caso di societa' legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. B. Misura del contributo Per l'anno 2017, il contributo e' pari allo 0,059 per mille del fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle societa' di capitale alla data del 1° marzo 2017. Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'articolo 16, della legge n. 287/1990. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. C. Modalita' e termini di versamento del contributo Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017. Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo puo' essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna societa' tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. puo' essere pagato: presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale; attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati. Resta ferma, comunque, la facolta' di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a «Autorita' garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11. All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2017 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. Per ogni ulteriore informazione e chiarimento e' possibile contattare l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it |
| Art. 2.
Soggetti tenuti al versamento del contributo
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 l'obbligo del versamento del contributo e' posto a carico delle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017. |
| Art. 3.
Misura del contributo
1. Per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, il contributo e' fissato nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 1° marzo 2017, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990. 2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. |
| Art. 4.
Termini e modalita' di versamento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita' indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017». 2. Per l'anno 2017 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017. |
| Art. 5.
Controlli
1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione. |
| Art. 6.
Interessi
1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017. |
| Art. 7.
Riscossione coattiva
1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 8.
Indebiti versamenti
1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento. |
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