Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2017 (vai al sommario) |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DELIBERA 29 marzo 2017 |
Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 29 marzo 2017; Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito Autorita') esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorita' esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorita' il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 19, comma 5 lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dell'autorita' del 15 febbraio 2017 con cui e' stata approvata la bozza preliminare del regolamento e disposta la consultazione pubblica per un periodo di dieci giorni; Valutate le osservazioni e i contributi pervenuti,
Delibera:
e' approvato il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33»; e' disposta la pubblicazione del suddetto regolamento sul sito istituzionale e l'invio dello stesso alla Gazzetta Ufficiale. Roma, 29 marzo 2017
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2017. Il segretario: Esposito |
| Allegato Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L'AUTORITA'
Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito Autorita') esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorita' «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 45 che attribuisce all'Autorita' il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorita' il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale e' stato approvato il Piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'autorita'»; Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorita' per materia e ambiti di attivita'/uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»; Visto l'atto di organizzazione di II livello concernente «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attivita' ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di trasparenza alle richiamate novita' legislative; Considerata la necessita' di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi tre anni di attivita' di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorita' nazionale anticorruzione; Considerato che l'attivita' di vigilanza svolta dall'Autorita' ha la finalita' di controllare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nonche' di dare adeguato sostegno all'adeguamento, da parte delle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, alla disciplina sulla trasparenza;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'autorita'; c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorita'; d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sugli obblighi di trasparenza; e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; f) «amministrazione ed enti interessati», tutti i soggetti di cui all'art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 tenuti all'applicazione della normativa sulla trasparenza; g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e art. 44 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; i) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione.
Art. 2. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorita' concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 3. Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'autorita'. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attivita' dell'anno precedente. 3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresi' il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalita' operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'autorita'. 4. La direttiva annuale e' pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri cui si conforma l'attivita' di vigilanza, sul sito istituzionale dell'autorita'. 5. Il Consiglio puo' integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4. Attivita' di vigilanza d'ufficio e su segnalazione
1. L'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e' attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3, ovvero su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio. 2. L'attivita' di vigilanza puo', altresi', essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorita' secondo le modalita' di cui all'art. 5. 3. Gli OIV e i RPCT segnalano casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito tutte le proprie funzioni. 4. Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), la trattazione della stessa e' svolta dall'ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5. Modalita' di presentazione della segnalazione
1. La segnalazione di cui all'art. 4, comma 2, e' presentata, di norma, mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita' e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. 2. Il modulo di cui al comma 1 e' compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato della eventuale documentazione giustificativa, firmato e accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresi', l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorita'. 3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identita' o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.
Art. 6. Segnalazioni anonime
1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza. 2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente. 3. Le segnalazioni anonime che riguardano fatti di particolare rilevanza o gravita' e presentino informazioni adeguatamente circostanziate potranno essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio puo' altresi' proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
Art. 7. Archiviazione delle segnalazioni
1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) segnalazione concernente dati per i quali non e' previsto, per legge, alcun obbligo di pubblicazione; d) manifesta incompetenza dell'autorita'; e) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive; 2. L'archiviazione e' comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta. 3. La segnalazione si intende comunque archiviata se l'Autorita' non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento. 4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni gia' oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorita'. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti. 6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.
Art. 8. Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo
1. Il dirigente puo' non avviare il procedimento di vigilanza in caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, ovvero sospenderlo qualora avviato. Formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 9. Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente dell'ufficio. 2. Il responsabile del procedimento, esaminate le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di cui all'art. 10, comma 1, puo' individuare uno o piu' funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 10. Ordine di priorita' delle segnalazioni
1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorita': a) segnalazioni relative all'inadempimento di obblighi di pubblicazione, che comportino l'avvio di un procedimento di ordine o di segnalazione dell'Autorita', in particolare nei casi di un numero consistente di inadempimenti, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 2. b) richieste di accesso civico cui l'amministrazione non abbia risposto o abbia risposto negativamente, trasmesse all'Autorita' nella forma di segnalazione; c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge. 2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte dell'ufficio al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorita' sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza. 3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorita' non e' piu' attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'autorita' nonche' degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'autorita'. 4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del comma 2 dell'art. 5, nonche' le segnalazioni presentate senza la dimostrazione del preventivo esercizio della richiesta di accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono considerate non prioritarie.
Art. 11. Atti conclusivi del procedimento di vigilanza
1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'autorita', con l'adozione, mediante delibera del Consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 19, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l'Autorita' registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) raccomandazione non vincolante, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonche' in Linee guida in materia di trasparenza dell'autorita'; c) segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresi' ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilita' di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; d) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; e) ordine, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente. 2. Le segnalazioni relative alla mancata adozione della sezione trasparenza del PTPC sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, previa trasmissione all'ufficio competente. 3. Le segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 12. Avvio del procedimento di vigilanza
1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonche', ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. 2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa e', di norma, di 60 giorni. 3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento puo' concludersi con l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso dell'attivita' istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne da' tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento. 4. La comunicazione puo' essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento. 5. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe. 6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 13. Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria: a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5; b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso. 2. I soggetti che intervengono nel procedimento in corso hanno facolta' di: a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalita' e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 14. Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta; tale termine e' stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti e non e' inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni. 2. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Art. 15. Audizioni
1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12. 2. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento possono presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 3. Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire in persona del RPCT, per i profili di competenza, del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti. 4. L'audizione puo' essere richiesta innanzi al Consiglio, dai soggetti di cui al comma 2, nei casi di procedimento per l'adozione di un atto di ordine o di segnalazione e, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza, anche per le raccomandazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera b). La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati. 5. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 16. Ispezioni
1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente puo' chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attivita' ispettiva, da eseguire secondo le modalita' indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorita'. 2. Il mandato ispettivo e' disposto con provvedimento del Presidente, nel quale e' indicata la composizione del team ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento. 3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attivita' ispettiva, che comunque non puo' essere superiore a 60 giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 17. Sospensione dei termini del procedimento
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessita', possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non puo' eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi: a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere; b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16; c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorita' altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere. 2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorita' nazionali ed estere, l'istruttoria puo' essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1. 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto. 4. La sospensione dei termini procedimentali e' comunicata alle parti interessate.
Art. 18. Conclusione del procedimento
1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11. 2. Il dirigente puo', altresi', adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volonta' manifestata dall'amministrazione di adeguarsi agli obblighi di pubblicazione. 3. La nota dirigenziale di cui al comma 2, che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorita', e' sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio. 4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.
Art. 19. Procedimento in forma semplificata
1. Il procedimento e' concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) e' possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorita'. 2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12. 3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata, con i quali e' adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorita', sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio. 4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale presentazione di controdeduzioni. 5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.
Art. 20. Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione
1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonche' ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita'. Il Consiglio puo', inoltre, disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata. 2. L'amministrazione interessata e' tenuta a comunicare all'Autorita' il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti intenda adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine. 3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorita'. L'atto e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorita', con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresi' ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilita' di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione interessata.
Art. 21. Comunicazioni
1. Le segnalazioni inviate all'Autorita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate, salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.
Art. 22. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia' pervenute all'autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento di vigilanza alla data di entrata in vigore. 2. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento, non trova applicazione, per i procedimenti di vigilanza disciplinati dal presente regolamento, la delibera n. 146 del 18 novembre 2014 «Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine».
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017. |
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