Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 marzo 2017 |
Modifica al decreto 31 luglio 2014 con il quale al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., in Barcellona Pozzo di Gotto, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto 31 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 192 del 20 agosto 2014, con il quale al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l., ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Garibaldi n. 827 e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 29 marzo 2017, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Klife S.r.l.; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° marzo 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuta la necessita' di variare la denominazione al laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l.;
Decreta:
Art. 1
La denominazione del laboratorio Centro analisi e servizi S.r.l. e' modificata in: Klife S.r.l. |
| Art. 2
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Klife S.r.l. e' autorizzato sono le seguenti:
=========================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +=============================+===========================+ | |Reg. CEE 2568/1991 allegato| | Acidi grassi liberi | II + Reg. CE 702/2007 | +-----------------------------+---------------------------+ | |Reg. CEE 2568/1991 allegato| | Numero di perossidi | III | +-----------------------------+---------------------------+ |
| Art. 3
L'autorizzazione ha validita' fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 4
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Klife S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 5
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 30 marzo 2017
Il dirigente: Polizzi |
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