Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 aprile 2017 |
Esclusione della specie Silurus Glanis dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007, in relazione alle attivita' di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 recante: Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 n. 38; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2016 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017/2019; Visto il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti; Visto il regolamento (CE) n. 506/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti; Visto il regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione del 13 giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti; Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 che definisce gli Organi decisionali e consultivi; Visto l'allegato del reg. (CE) n. 506/2008 che modifica l'allegato IV del reg. (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, per le quali non vi e' l'obbligo di autorizzazione alla loro introduzione/traslocazione; Visto il decreto ministeriale n. 12776 del 28 luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 5, Capo II, del regolamento (CE) n. 708/2007, che istituisce il Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche; Visto il parere unanime espresso dal Comitato consultivo per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche, di cui alla nota n. 9490 del 27 febbraio 2017 dell'ISPRA - Segreteria tecnica del Comitato specie esotiche (prot. n. 4525 del 27 febbraio 2017), circa l'esclusione della specie Silurus glanis dall'elenco incluso nell'allegato del reg. (CE) n. 506/2008, sulla base di evidenze scientifiche che dimostrano gli impatti negativi di Silurus glanis sull'ambiente e sulla biodiversita' nelle acque continentali nazionali, la cui gravita' e' riportata anche nella interrogazione parlamentare 4/14539 presentata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il giorno 17 ottobre 2016;
Decreta:
Art. 1
La specie Silurus glanis e' esclusa dall'applicazione dell'art. 2 par. 5 del regolamento (CE) n. 708/2007 in relazione alle attivita' di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano. L'elenco delle specie incluse nel regolamento (CE) n. 506 del 2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, in relazione alle attivita' di acquacoltura soggette alla giurisdizione dello Stato italiano, risulta cosi' modificato: Parte A - Generale Acipenser baeri (*), Storione siberiano A. gueldenstaedti (*), Storione danubiano A. nudiventris (*), Glatdick A. ruthenus (*), Sterleto A. stellatus (*), Storione stellato A. sturio (*), Storione Aristichthys nobilis, Carpa testa grossa Carassius auratus, Ciprino dorato Clarias gariepinus, Pesce gatto africano Coregonus peled, Coregone Crassostrea gigas, Ostrica giapponese Ctenopharyngodon idella, Carpa erbivora Cyprinus carpio, Carpa Huso huso (*), Storione ladano Hypophthalmichthys molitrix, Carpa argentata Ictalurus punctatus, Pesce gatto puntado Micropterus salmoides, Persicotrota Oncorhynchus mykiss, Trota iridea Ruditapes philippinarum, Vongola verace Salvelinus alpinus, Salmerino alpino Salvelinus fontinalis, Salmerino di fontana Salvelinus namaycush, Salmerino di lago Sander lucioperca, Sandra-luccioperca Parte B - Relativa ai DOM Macrobrachium rosenbergii, Gambero blu Oreochromis mossambicus, Tilapia del Mozambico O. niloticus, Tilapia del Nilo Sciaenops ocellatus, Ombrina ocellata (*) Ibridi della specie dello storione Roma, 4 aprile 2017
Il direttore generale: Rigillo |
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