Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 marzo 2017 |
Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; Vista, in particolare, l'Azione 3.6.1 del suddetto Programma operativo, nel cui ambito e' prevista la possibilita' di istituire, mediante l'utilizzo di risorse del Programma, una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di rafforzare, nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del Fondo di garanzia, allo scopo ultimo di sostenere l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Vista l'informativa del 20 maggio 2016, con la quale sono stati portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del Programma gli esiti della «valutazione ex ante» prevista dall'art. 37, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'implementazione degli strumenti finanziari; Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 16 dicembre 2015; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, anche su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese da banche e intermediari finanziari; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, recante «Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2014, n. 105, con il quale sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo»; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 223 del 29 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuto opportuno, nella fase di prima applicazione della istituenda Riserva speciale del Fondo di garanzia, sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese delle regioni del Mezzogiorno mediante interventi di concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; c) «Autorita' di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui e' assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorita' di gestione del Programma operativo; d) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; e) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; f) «Regioni in transizione»: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; i) «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; l) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni; m) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB; n) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB; o) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB; p) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; q) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo; r) «d.m. 24 aprile 2013»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157 recante «Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni; s) «modalita' operative»: le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2014, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni; t) «Riserva PON IC»: sezione speciale del Fondo, istituita con il presente decreto in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo; u) «garanzia»: la garanzia rilasciata dalla Riserva PON IC, anche in cofinanziamento con il Fondo, indipendentemente dalla forma tecnica con la quale essa e' rilasciata (garanzia diretta o controgaranzia); v) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; z) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti e le passivita' correnti di un'impresa; aa) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese; bb) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013; cc) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti aventi almeno una sede produttiva ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento 31 maggio 1999, n. 248 in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e nei limiti di quanto consentito dal Programma operativo; dd) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori come definiti dalle disposizioni operative; ee) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie cosi' come definiti dalle disposizioni operative, ovvero, nel caso di garanzie su portafogli di finanziamenti, i soggetti richiedenti definiti dal d.m. 24 aprile 2013 e dalle modalita' operative; ff) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; gg) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral; hh) «tranche junior»: nelle tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio. |
| Art. 2 Riserva PON IC
1. In attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, nell'ambito del Fondo e' istituita una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari. 2. La Riserva PON IC e' gestita dal Gestore del Fondo con una contabilita' separata rispetto a quella del Fondo. |
| Art. 3 Dotazione finanziaria
1. Alla Riserva PON IC affluiscono, anche in piu' quote, risorse del Programma operativo destinate all'attuazione dell'Azione 3.6.1. del medesimo Programma, fino a un importo complessivo di euro 200.000.000,00, cosi' ripartito: a) euro 194.800.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate; b) euro 5.200.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione. 2. Le risorse di cui al presente articolo, in funzione del fabbisogno, sono versate dall'Autorita' di gestione sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato «MEDCEN L. 662/96 - Garanzia PMI», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. |
| Art. 4 Modalita' di intervento della Riserva PON IC
1. La Riserva PON IC interviene per rafforzare, in favore dei soggetti beneficiari, gli interventi di garanzia del Fondo, mediante il ricorso alle medesime modalita' tecniche di intervento del Fondo, ivi compresa la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al capo II. 2. La misura di copertura della garanzia non puo' essere, in ogni caso, superiore all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantita. |
| Art. 5 Caratteristiche delle operazioni finanziarie
1. Ferme restando le ulteriori caratteristiche previste dalle disposizioni operative nonche', per le garanzie su portafogli dalle modalita' operative, le operazioni finanziarie per le quali puo' essere concessa la garanzia della Riserva PON IC devono essere dirette al finanziamento: a) delle iniziali fasi dell'attivita' dei soggetti beneficiari; b) del capitale connesso all'espansione dell'attivita' dei soggetti beneficiari; c) del capitale necessario al rafforzamento delle attivita' generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacita' produttiva del soggetto beneficiario sia le attivita' dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario; d) di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; e) di attivita' di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione; f) di attivita' dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti. 2. Ai fini del rilascio della garanzia della Riserva PON IC, i progetti di cui al comma 1 a fronte del quale e' concessa l'operazione finanziaria devono essere riferiti a una o piu' unita' produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno. 3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all'acquisto di terreni non possono eccedere il 10 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria. 4. Il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, una descrizione del progetto aziendale, tra quelli previsti al comma 1, a fronte del quale l'operazione finanziaria e' richiesta. 5. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Riserva PON IC e' concessa ai soggetti beneficiari ai sensi del regolamento de minimis ovvero del regolamento di esenzione. 6. Il Ministero, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito e' realizzato con il concorso del Programma operativo. |
| Art. 6 Valutazione dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie
1. La valutazione in ordine all'ammissibilita' del soggetto beneficiario e dell'operazione finanziaria oggetto della garanzia della Riserva PON IC e' effettuata, anche tenuto conto di quanto stabilito all'art. 5, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, ovvero, nel caso di garanzie su portafogli, dall'art. 12 del d.m. 24 aprile 2013. |
| Art. 7 Gratuita' della garanzia
1. La garanzia della Riserva PON IC e' concessa in favore dei soggetti beneficiari a titolo gratuito. |
| Art. 8 Controllo e monitoraggio
1. Il Gestore del Fondo effettua, con le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse Riserva PON IC per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'intervento della medesima Riserva PON IC, impegnandosi a tenere costantemente aggiornata anche l'Autorita' di gestione sugli esiti di tali verifiche e controlli. 2. Il Gestore del Fondo trasmette al Ministero tutti i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione della relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, di cui all'art. 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3. Il Gestore del Fondo fornisce altresi' al Ministero, con cadenza bimestrale, informazioni coerenti con il Sistema di monitoraggio unitario gestito dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF-IGRUE). 4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono predisposte sulla base del modello fornito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, al fine di garantire al Ministero la trasmissione di dati coerenti e comparabili che consentano alla Commissione di elaborare adeguate sintesi relative ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari, conformemente a quanto disposto al paragrafo 4 del citato art. 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 5. Il Ministero garantisce il rispetto del principio di separazione della funzione di gestione e della funzione di controllo, riservandosi controlli sulle operazioni beneficiarie dell'intervento della Riserva PON IC e sulle verifiche effettuate dal Gestore del Fondo. |
| Art. 9 Compensi per la gestione
1. Per la gestione della Riserva PON IC, al Gestore del Fondo sono riconosciuti i compensi previsti per gli interventi di garanzia del Fondo sulla base della vigente convenzione tra il Ministero e il Gestore, che sono imputati a carico della Riserva PON IC nei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'art. 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. |
| Art. 10 Garanzie su portafogli di finanziamenti
1. La Riserva PON IC puo' rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari. 2. Ferme restando le ulteriori caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti previste dall'art. 5 del d.m. 24 aprile 2013, i prestiti ricompresi nel portafoglio oggetto di garanzia della Riserva PON IC devono avere i requisiti di cui all'art. 5. 3. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Riserva PON IC puo' intervenire con le seguenti modalita': a) «garanzia diretta», ossia rilasciando la garanzia sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti; b) «controgaranzia», ossia rilasciando la garanzia in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore, con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. 4. L'intervento della Riserva PON IC e' attuato attraverso il rilascio di una garanzia, nelle forme previste al comma 3, a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento della medesima Riserva PON IC: a) del 10 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero, b) del 12 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. |
| Art. 11 Garanzia diretta
1. Nel caso di garanzia diretta, la Riserva PON IC copre, nella misura massima dell'80 per cento, la perdita registrata sul singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 10, comma 4. |
| Art. 12 Controgaranzia
1. Nel caso di controgaranzia, la Riserva PON IC interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti. 2. La Riserva PON IC interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore al 2,5 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 3 per cento, nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 12 per cento nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 3. L'intervento della Riserva PON IC di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del comma 2. 4. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dalla Riserva PON IC a fronte delle perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80 per cento dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 2. 5. Ai fini dell'accesso alla Riserva PON IC, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche' da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti. 6. In linea con quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.m. 24 aprile 2013, entro trenta giorni dalla delibera del Comitato, ora Consiglio, di gestione con la quale e' accolta la richiesta di garanzia della Riserva PON IC, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral. |
| Art. 13 Norme finali
1. Fatte salve le specifiche disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC riportate nel presente decreto, per le modalita' di concessione, di gestione e di attivazione della garanzia della Riserva PON IC si applicano le vigenti disposizioni operative, nonche', per le garanzie su portafogli di finanziamenti, il d.m. 24 aprile 2013 e le relative modalita' operative. 2. Fino alla data del 31 dicembre 2017, le risorse della Riserva PON IC di cui all'art. 3 sono utilizzate esclusivamente per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al capo II del presente decreto. Le disponibilita' della Riserva PON IC che dovessero residuare alla predetta data possono essere impiegate con le modalita' tecniche individuate, tra quelle indicate all'art. 4, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, tenuto anche conto degli utilizzi registrati nella fase di prima operativita' della Riserva. 3. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero possono essere altresi' forniti chiarimenti e specificazioni sulle disposizioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2017
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 220 |
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