Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 25 gennaio 2017 |
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate. |
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IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare; Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al Patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al Patrimonio indisponibile dello Stato; Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si e' provveduto al loro trasferimento al Patrimonio dello Stato; Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti al Patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al Patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo; Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo Stato Maggiore della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze armate;
Decreta:
Art. 1
Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalita' dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare e secondo le modalita' definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2017
Il direttore dei lavori e del demanio del Ministero della difesa Scala
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio Reggi Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017, foglio n. 536 |
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