Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2017 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
DELIBERA 5 aprile 2017 |
Modifica dell'Allegato al regolamento previsto dall'art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (Delibera n. 208/2017). |
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 100, del 30 aprile 2016,
A d o t t a la seguente modifica all'allegato tecnico del regolamento:
il capitolo 5.1 e' sostituto come segue: 5.1. Procedure per il trattamento in forma elettronica dell'assegno. Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell'assegno devono consentire: la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno al trattario/emittente attraverso l'invio di un flusso elettronico unico contenente: a) i soli dati dell'assegno7 , per gli assegni bancari e postali di importo sino a € 8.000 e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo; b) i dati8 e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a € 8.000; l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta9 ; la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilita' di pagare il titolo. Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilita'. La presente modifica entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2017
Il Governatore: Visco
Nota 7: Cfr. articolo 8 del Regolamento. Nota 8: Cfr. articolo 8 del Regolamento. Nota 9: Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. |
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