Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Oggetto e definizione

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.
(( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))

Riferimenti normativi

- L'art. 118 della Costituzione dispone:
«Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il comma 140 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2016, n. 297, S.O.:
«Art. 1.- (Omissis)
140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
(Omissis).».
 
Art. 2
Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, (( nei seguenti settori d'intervento: ))
(( a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio;
c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.
1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. ))

 
Art. 3

Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa.
(( 3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. ))
4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.
 
Art. 4
Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, (( anche urbanistica, sociale e culturale, )) e recupero delle aree o dei (( siti degradati )), l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione (( della cultura )) del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
 
Art. 5
Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione (( e contrasto )) dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, (( anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; ))
b) promozione (( e tutela )) della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, (( compresi )) l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono (( plessi scolastici e sedi universitarie, )) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura (( o comunque )) interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3;
(( c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale.
2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative.
2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

 
Art. 6
Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, (( rimborsi di spese )) o altri emolumenti comunque denominati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.:
«Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica). - Presso la prefettura e' istituito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per
l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale
di pubblica sicurezza.
Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto
dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal
presidente della provincia, dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonche' dai
sindaci degli altri comuni interessati, quando devono
trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti
territoriali.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto
puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le
autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili
delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi
da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei
competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle
capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della
provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri
uffici delle Amministrazioni locali interessate o della
polizia municipale.
Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni
componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il
procuratore della Repubblica competente.
Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del
giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione
e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del
comune capoluogo di provincia per la trattazione di
questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o
per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che
possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza
pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle
medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi'
integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.».
 
Art. 7

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative
congiunte

1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'art. 6-bis,(( comma 1, )) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, (( ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento )).
(( 1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per ulteriori finalita' di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente. ))
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (( nonche', ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(( 2-bis. Per il rafforzamento delle attivita' connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.
2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n.
242:
«Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza
integrata per lo sviluppo). - 1. Per le aree interessate da
insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche
ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di
siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di
valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre
iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il
Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali,
stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione
di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti
privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e
logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei
cittadini, del controllo del territorio e del soccorso
pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica
l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e 562
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299 - S.O.:
«Art. 1 - (Omissis)
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico
urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che
prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per
le contribuzioni del presente comma non si applica l'art.
1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(Omissis).
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
(Omissis).
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione e convenzioni). - 1. In applicazione
dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine
di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i
comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel
presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche'
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 2013, n.12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in
sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1
del presente articolo registri un valore negativo del saldo
di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure
di correzione tali da assicurarne il recupero entro il
triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di
cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere
differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190
- S.O.:
«Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over).
(Omissis).
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad
assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli
anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1,
commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui
ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta'
assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di
cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo
modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 228 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.:
«Art. 1 (Omissis). - 228. Le amministrazioni di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e successive modificazioni, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le
facolta' assunzionali previste dall'art. 1, comma 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che
nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del
patto di stabilita' interno, qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e'
innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto
dal primo periodo del presente comma, al solo fine di
definire il processo di mobilita' del personale degli enti
di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n.
190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle
infermita' da causa di servizio, per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo,
nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a
12-quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
(Omissis).».
 
Art. 8
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, (( dell'ambiente e del patrimonio culturale )) o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
(( 2. dopo il comma 7 e' inserito il seguente: )) «7-bis. Il Sindaco, al fine di (( assicurare il soddisfacimento delle esigenze )) di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti (( nonche' dell'ambiente e del patrimonio )) culturale in determinate aree delle citta' interessate (( da afflusso particolarmente rilevante di persone, )) anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (( nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, )) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a (( trenta )) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
(( 2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»;
b) all'art. 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: ))

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 (( concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana )) sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, (( la tratta di persone, )) l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».
(( 2. (soppresso). ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia
sono gli organi responsabili dell'amministrazione del
comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e
dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita'
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita'
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu'
ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco,
al fine di assicurare le esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti in determinate
aree delle citta' interessate da afflusso di persone di
particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque
non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
7-bis. Il sindaco, al fine di assicurare il
soddisfacimento delle esigenze di tutela della
tranquillita' e del riposo dei residenti nonche'
dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate
aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente
rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento
di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque
non superiore a trenta giorni, con ordinanza non
contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo
periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del
presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.»;
«Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4
concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare
l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti
la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici,
o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso
di sostanze stupefacenti.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il
prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4,
le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
puo' conferire la delega a un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
 
Art. 9
Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che (( impediscono l'accessibilita' e la )) fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa (( pecuniaria )) del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente (( all'accertamento )) della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (( nonche' dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 (( del presente articolo )) e' disposto altresi' nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono (( scuole, plessi scolastici e siti universitari, )) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (( del presente articolo. ))
4. Per le violazioni di cui al comma 1, (( fatti salvi i poteri delle autorita' di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, )) l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e 726
del codice penale:
«Art. 688 (Ubriachezza) - Chiunque, in un luogo
pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di
manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto
e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per
delitto non colposo contro la vita o l'incolumita'
individuale.
La pena e' aumentata se l'ubriachezza e' abituale.»;
«Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) -
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 10.000.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.:
«Art. 29 (Sanzioni) - 1. Chiunque eserciti il commercio
sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa,
nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui
all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e
della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla
deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu'
provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e
annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28 .
4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma
2-bis dell'art. 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 ad euro 338.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 25 ad
euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro
3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi
di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale e nei locali storici tradizionali)
(Omissis).
1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi
monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti,
nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici
territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i
Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare
gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme
di uso pubblico non soggette a concessione di uso
individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio,
nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del
rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici
territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano,
d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art.
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche
a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le
esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a
eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art.
28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga
ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione
dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In
caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il
trasferimento dell'attivita' commerciale in una
collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al
titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione
procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma
1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati
negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50
per cento in caso di comprovati investimenti effettuati
nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni
in materia emanate dagli enti locali.».
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
novembre 2016, n. 277, S.O.:
«Art. 1 (Oggetto)
(Omissis).
4. Per le finalita' indicate dall'art. 52 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con
la regione, sentito il competente soprintendente del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare,
sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad
autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu'
attivita' di cui al presente decreto, individuate con
riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni
trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo
precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della
Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico
assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti
applicativi delle presenti disposizioni.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O. :
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.»;
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.»;
«Art. 19 (Sequestro) - Quando si e' proceduto a
sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma
dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro
il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non
e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento
amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata,
il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la
confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
avvenuto il sequestro.»;
«Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) -
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice penale con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facolta'
e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono
applicabili fino a che e' pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
di connessione di cui all'art. 24, fino a che il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita' stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca
delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto
il pagamento.
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta
la confisca amministrativa delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione e delle cose
che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non
si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad
essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta
effettuata secondo le disposizioni vigenti.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si
applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.»;
«Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative
accessorie) - Quando e' accertata la violazione del primo
comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il
pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di
assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la
quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui
diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene
dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile
il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando e' accertata la violazione dell'ottavo comma
dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e'
sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando e' accertata la violazione del secondo comma
dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sempre
disposta la sospensione della licenza per un periodo non
superiore a dieci giorni.».
 
Art. 10
Divieto di accesso

1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso (( sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed )) e' specificato che necessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. La durata del divieto (( di cui al comma 2 )) non puo' comunque essere inferiore a sei mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. (( Nei casi di condanna )) per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata (( all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, )) di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, (( e l'accesso alle banche dati, )) tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(( 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi
2-bis, 3 e 4, e 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13
dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive).
(Omissis).
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
(Omissis).»;
«Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni sportive). (Omissis).
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e'
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni
di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque
in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno
dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice
di procedura penale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge
1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e 382
del codice di procedura penale:
«Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo
comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'art. 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra,
in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi
aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo
periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma
3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e
dall'art. 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'art.
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale
previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, del
codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»;
«Art. 382 (Stato di flagranza)- - 1. E' in stato di
flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato
ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla
polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre
persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali
appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino
a quando non e' cessata la permanenza.».
 
Art. 11
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita' esecutive di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorita' che, (( ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, )) tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che (( devono essere in ogni caso garantiti )) agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.
(( 3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata
legge 1º aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
-Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili.
Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di
contratti di locazione). - 1. Chiunque occupa abusivamente
un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne'
l'allacciamento a pubblici servizi in relazione
all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli atti aventi ad
oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica,
di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle
forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo,
sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o
comunque adottati, qualora non riportino i dati
identificativi del richiedente e il titolo che attesti la
proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione
dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede
l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti
somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i
richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti
somministranti idonea documentazione relativa al titolo che
attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare
detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia
autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura
per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie.».
 
Art. 12
Disposizioni in materia di pubblici esercizi

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 (( del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ))
2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» (( e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi». ))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati
dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un
esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti
tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di
persone pregiudicate o pericolose o che, comunque,
costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la
moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei
cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la
sospensione, la licenza puo' essere revocata.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14-ter
della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia
di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di
bevande alcoliche a minori).
(Omissis).
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a
chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di
anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.000 euro con la sospensione dell'attivita' da quindici
giorni a tre mesi.».
 
(( Art. 12 bis
Modifica all'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. All'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,». ))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 100 del citato regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 12.
 
Art. 13
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti
all'interno o in prossimita' di locali (( pubblici o aperti al
pubblico ))
e di pubblici esercizi

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di (( scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, )) locali (( pubblici o aperti al pubblico, )) ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. (( Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. ))
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 (( si applicano, )) con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
7. (( Nei casi di condanna )) per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali (( pubblici o aperti al pubblico, )) ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n.
255, S.O.:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274
del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo
n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice
di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che
ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero quando essa non e'
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma
5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n.
206.:
«Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai fini
della determinazione del numero delle autorizzazioni
rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi
di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione
di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed
esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande,
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche'
di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e'
esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e'
consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti
sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo
viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel
corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il
sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed
eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con
contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le
tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione
alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere
ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno
facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per
quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a),
i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli
esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti
di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria
e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di
vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte
puo' essere venduto per asporto a condizione che il
titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita
prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano
osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale,
di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio
di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli
esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra
sede anche separatamente, previa la specifica
autorizzazione di cui all'art. 3.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2-bis,
3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre
1989, n. 294.:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive).
(Omissis).
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
(Omissis). ».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S. O..
 
Art. 14
Numero Unico Europeo 112

1. Per le attivita' connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unita' di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
(( 1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
75-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.:
«Art. 75-bis. (Disposizioni per favorire l'attuazione
del numero di emergenza unico europeo) (Omissis).
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono
essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni
interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia'
esistenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo vigente del comma 228
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n.
302, S.O.:
«228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di
un contingente di personale corrispondente, per ciascuno
dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di
quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita'
interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata
al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, al solo fine di definire il
processo di mobilita' del personale degli enti di area
vasta destinato a funzioni non fondamentali, come
individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge
n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.».
 
Art. 15
Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla (( vigente normativa»; ))
b) all'art. 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici
delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
all'art. 2, nonche' dei divieti di frequentazione di
determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che
sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita'
pubblica.»;
«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). -
1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere
applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove
le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di
soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non
sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica
puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica,
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza
speciale possono essere disposti, con il consenso
dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei
relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo
previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».
 
Art. 16
(( Modifica )) all'art. 639 del codice penale

1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, (( l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare )) quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art.
635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a
querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di
trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000
euro. Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico
o artistico, si applica la pena della reclusione da tre
mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo
comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art.
165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e
di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia
possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare
quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non
si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a
favore della collettivita' per un tempo determinato
comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».
 
(( Art. 16 bis
Parcheggiatori abusivi

1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». ))


Riferimenti normativi

- Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti
normativi all'art. 9.
 
Art. 17
Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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