Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2017 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 |
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Oggetto e definizione
1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali. (( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))
Riferimenti normativi
- L'art. 118 della Costituzione dispone: «Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». - Si riporta il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.: «Art. 1.- (Omissis) 140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. (Omissis).». |
| Art. 2 Linee generali per la promozione della sicurezza integrata
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, (( nei seguenti settori d'intervento: )) (( a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. 1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. )) |
| Art. 3
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. (( 3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. )) 4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1. |
| Art. 4 Definizione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, (( anche urbanistica, sociale e culturale, )) e recupero delle aree o dei (( siti degradati )), l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione (( della cultura )) del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. |
| Art. 5 Patti per l'attuazione della sicurezza urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione (( e contrasto )) dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, (( anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; )) b) promozione (( e tutela )) della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, (( compresi )) l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono (( plessi scolastici e sedi universitarie, )) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura (( o comunque )) interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3; (( c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) |
| Art. 6 Comitato metropolitano
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, (( rimborsi di spese )) o altri emolumenti comunque denominati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100 - S.O.: «Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.». |
| Art. 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'art. 6-bis,(( comma 1, )) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, (( ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento )). (( 1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per ulteriori finalita' di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente. )) 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (( nonche', ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (( 2-bis. Per il rafforzamento delle attivita' connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242: «Art. 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo). - 1. Per le aree interessate da insediamenti produttivi o da infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprieta' pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attivita' di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dei commi 439, 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299 - S.O.: «Art. 1 - (Omissis) 439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Omissis). 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. (Omissis). 562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: «Art. 119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni). - 1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n.12: «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 3. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190 - S.O.: «Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over). (Omissis). 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 - S.O.: «Art. 1 (Omissis). - 228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5. - Si riporta il testo vigente dei commi da 12 a 12-quater dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). (Omissis). 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. (Omissis).». |
| Art. 8 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, (( dell'ambiente e del patrimonio culturale )) o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; (( 2. dopo il comma 7 e' inserito il seguente: )) «7-bis. Il Sindaco, al fine di (( assicurare il soddisfacimento delle esigenze )) di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti (( nonche' dell'ambiente e del patrimonio )) culturale in determinate aree delle citta' interessate (( da afflusso particolarmente rilevante di persone, )) anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, (( nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, )) puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a (( trenta )) giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»; (( 2-bis. dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.»; b) all'art. 54, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: )) «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 (( concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana )) sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, (( la tratta di persone, )) l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.». (( 2. (soppresso). ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 50 e 54 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dalla presente legge: «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 7-bis. Il sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136. 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. 12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.»; «Art. 54. (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza. 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumita' pubblica sono diretti a tutelare l'integrita' fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalita', quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». |
| Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che (( impediscono l'accessibilita' e la )) fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa (( pecuniaria )) del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente (( all'accertamento )) della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalita' di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (( nonche' dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 (( del presente articolo )) e' disposto altresi' nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. 3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono (( scuole, plessi scolastici e siti universitari, )) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (( del presente articolo. )) 4. Per le violazioni di cui al comma 1, (( fatti salvi i poteri delle autorita' di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, )) l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 688 e 726 del codice penale: «Art. 688 (Ubriachezza) - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' colto in stato di manifesta ubriachezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto e' commesso da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumita' individuale. La pena e' aumentata se l'ubriachezza e' abituale.»; «Art. 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.: «Art. 29 (Sanzioni) - 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. L'autorizzazione e' revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2; c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'art. 28 . 4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'art. 28. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le aree urbane; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita' urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonche' a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilita' urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le citta' metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». - Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) (Omissis). 1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.». - Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, S.O.: «Art. 1 (Oggetto) (Omissis). 4. Per le finalita' indicate dall'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.». - Si riporta il testo vigente degli articoli da 17 a 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. : «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»; «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.»; «Art. 19 (Sequestro) - Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro.»; «Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) - L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.»; «Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) - Quando e' accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando e' accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' sempre disposta la confisca del veicolo. Quando e' accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.». |
| Art. 10 Divieto di accesso
1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso (( sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed )) e' specificato che necessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. La durata del divieto (( di cui al comma 2 )) non puo' comunque essere inferiore a sei mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. (( Nei casi di condanna )) per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata (( all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, )) di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, (( e l'accesso alle banche dati, )) tra le Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (( 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 6, commi 2-bis, 3 e 4, e 8, commi 1-ter e 1-quater, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). (Omissis). 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2. 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. (Omissis).»; «Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive). (Omissis). 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. 1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e 382 del codice di procedura penale: «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale; d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo comma, del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-octies del codice penale; d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale; m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»; «Art. 382 (Stato di flagranza)- - 1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non e' cessata la permanenza.». |
| Art. 11 Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita' esecutive di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorita' che, (( ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, )) tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che (( devono essere in ogni caso garantiti )) agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. 3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile. (( 3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 1º aprile 1981, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». -Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione). - 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.». |
| Art. 12 Disposizioni in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 (( del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. )) 2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» (( e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi». ))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge: «Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato dalla presente legge: «Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). (Omissis). 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi.». |
| (( Art. 12 bis Modifica all'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. All'art. 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,». ))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'art. 100 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 si vedano le note all'art. 12. |
| Art. 13 Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali (( pubblici o aperti al pubblico )) e di pubblici esercizi
1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di (( scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, )) locali (( pubblici o aperti al pubblico, )) ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. 2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. (( Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. )) 3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 (( si applicano, )) con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. 7. (( Nei casi di condanna )) per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali (( pubblici o aperti al pubblico, )) ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.: «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206.: «Art. 5 (Tipologia degli esercizi). - 1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere ai consumatori. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e' sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto. 5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu' autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'art. 3.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294.: «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). (Omissis). 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2. 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. (Omissis). ». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S. O.. |
| Art. 14 Numero Unico Europeo 112
1. Per le attivita' connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unita' di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'art. 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (( 1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilita' o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 75-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.: «Art. 75-bis. (Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (Omissis). 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture gia' esistenti.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 3. 4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo vigente del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facolta' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5 quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.». |
| Art. 15 Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla (( vigente normativa»; )) b) all'art. 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O., come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.»; «Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). - 1. Alle persone indicate nell'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. 3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di controllo previste all'art. 275-bis del codice di procedura penale.». |
| Art. 16 (( Modifica )) all'art. 639 del codice penale
1. All'art. 639 del codice penale, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, (( l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare )) quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'art. 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.». |
| (( Art. 16 bis Parcheggiatori abusivi
1. Il comma 15-bis dell'art. 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione II.». ))
Riferimenti normativi
- Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) si vedano i riferimenti normativi all'art. 9. |
| Art. 17 Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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