Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2017 (vai al sommario)
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parita' di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilita'.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Definizione

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
 
Art. 3
Divieto di respingimento

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 e' inserito il seguente:
«1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;
b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento e' adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 19 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 17). - 1. In nessun caso puo'
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
- Il testo dell'art. 31 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 29). - 1. Il figlio minore dello
straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante
segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la
condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato,
se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento
della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato non esclude il requisito della convivenza.
2.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento e' adottato, a condizione comunque che il
provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi
per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per
i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33. - 1. Ai minori che non sono muniti di visto
di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente
legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o
da parenti entro il quarto grado si applicano le
disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(Omissis).».
 
Art. 4
Strutture di prima assistenza e accoglienza
per i minori stranieri non accompagnati

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della
direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza a loro destinate istituite
con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo
strettamente necessario, comunque non superiore a trenta
giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro
dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'eta',
nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro eta',
ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e
sulle modalita' di esercizio di tali diritti, compreso
quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui
territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalita' di accoglienza, gli
standard strutturali, in coerenza con la normativa
regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto dei
diritti fondamentali del minore e dei principi di cui
all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
accoglienza e' garantito un colloquio con uno psicologo
dell'eta' evolutiva, ove necessario in presenza di un
mediatore culturale, per accertare la situazione personale
del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal
suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonche' le
sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza
del minore e' assicurata ai sensi del comma 2.
(Omissis).».
 
Art. 5
Identificazione dei minori stranieri non accompagnati

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). - 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato e' entrato in contatto o e' stato segnalato alle autorita' di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorita' giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio e' garantita la presenza di un mediatore culturale.
2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'eta' dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore e' garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
3. L'identita' di un minore straniero non accompagnato e' accertata dalle autorita' di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato, solo dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'eta' dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorita' diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volonta' di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non e' altresi' esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorita' diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.
4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'eta' dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni puo' disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
5. Lo straniero e' informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformita' al suo grado di maturita' e di alfabetizzazione, del fatto che la sua eta' puo' essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonche' di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresi' alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
6. L'accertamento socio-sanitario dell'eta' deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalita' meno invasive possibili e rispettose dell'eta' presunta, del sesso e dell'integrita' fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.
7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario e' comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua eta', con la sua maturita' e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilita' genitoriale e all'autorita' giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa si presume ad ogni effetto di legge.
9. Il provvedimento di attribuzione dell'eta' e' notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione. Il provvedimento e' altresi' comunicato alle autorita' di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».
2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 5:
- Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE,
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime, che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), e' il
seguente:
«Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). -
1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono
essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
rispetto del superiore interesse del minore, si procede
alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da
personale specializzato e secondo procedure appropriate che
tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso,
all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento
delle autorita' diplomatiche. Nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine
dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla
protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e',
altresi', presunta nel caso in cui la procedura
multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con
certezza l'eta' dello stesso.».
 
Art. 6
Indagini familiari

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.
7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 e' trasmesso al Ministero dell'interno, che e' tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilita' genitoriale nonche' il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.
7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunita'».
3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 6:
- Il testo del comma 7 dell'art. 19 del decreto
legislativo18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«(Omissis).
7. Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare
e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per
l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato
richiedente protezione internazionale. Il Ministero
dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle
risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali,
intergovernative e associazioni umanitarie, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i
programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti
nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della
assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
richiedente e dei familiari.».
- Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.
 
Art. 7
Affidamento familiare

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».
 
Art. 8
Rimpatrio assistito e volontario

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato e' adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 33
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
 
Art. 9

Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Cartella sociale

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale e' trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato e' finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e' il seguente:
«5. L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata
comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la
nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni
per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza
dei minori non accompagnati.».
- Per il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, si veda l'art. 5 della presente
legge.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e' il seguente:
«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.».
 
Art. 10

Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati
il respingimento o l'espulsione

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore eta'. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita' competenti, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilita' genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore eta';
b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 346 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). - Il
giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui
deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del
tutore e del protutore.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e' il seguente:
«(Omissis).
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore
a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.
(Omissis).».
 
Art. 11
Elenco dei tutori volontari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni e' istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di piu' minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non e' stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonche' degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle universita'.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.
 
Art. 12

Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori
stranieri non accompagnati

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilita' di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».
2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Note all'art. 12:
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto
legislativo18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito
del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati
e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La
capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli
enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati.
(Omissis).».
- Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle
strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate
dalla pubblica autorita' del comune in cui il minore si
trova, fatta salva la possibilita' di trasferimento del
minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati
dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in
considerazione prioritariamente il superiore interesse del
minore. I comuni che assicurano l'attivita' di accoglienza
ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.».
La rubrica dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, cosi' come modificata dalla presente
legge, e' il seguente:
«1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati.».
 
Art. 13
Misure di accompagnamento verso la maggiore eta'
e misure di integrazione di lungo periodo

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore eta', pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni puo' disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.

Note all'art. 13:
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 32 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno. Si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
 
Art. 14
Diritto alla salute e all'istruzione

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».
2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e' richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilita' genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonche' di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore eta' nelle more del completamento del percorso di studi.

Note all'art. 14:
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 32). - 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano
in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle
more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito
delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel
territorio nazionale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e' il seguente:
«Art. 21 (Assistenza sanitaria e istruzione dei
minori). - 1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza
sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando
l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto
legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i
minori figli di richiedenti protezione internazionale sono
soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai
corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.».
 
Art. 15

Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei
procedimenti

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 18 (Disposizioni sui minori). - 1.
Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal
presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
interesse del minore in modo da assicurare condizioni di
vita adeguate alla minore eta', con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del
minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo
conto della sua eta', del suo grado di maturita' e di
sviluppo personale, anche al fine di conoscere le
esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore
sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
la possibilita' di ricongiungimento familiare ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
purche' corrisponda all'interesse superiore del minore.
2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori
stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e
grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee
indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni,
associazioni od organizzazioni non governative di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
stranieri e iscritti nel registro di cui all'art. 42 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, previo consenso del minore, e ammessi
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede.
2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto
di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a
tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che
lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine
e' assicurata la presenza di un mediatore culturale.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti
minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori
non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di
cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati
alle esigenze della minore eta', comprese quelle
ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in
possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una
specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di
riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i
minori.».
 
Art. 16
Diritto all'assistenza legale

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
11.528,41.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso
l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis,
nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui
agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo'
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato
coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento
giurisdizionale ha diritto di essere informato
dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche
attraverso il tutore nominato o l'esercente la
responsabilita' genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa
vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in
ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
 
Art. 17
Minori vittime di tratta

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'».
2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n.
228 (Misure contro la tratta di persone), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come
sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di
cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma
e' definito con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per le pari opportunita' di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998. Particolare tutela deve essere garantita nei
confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un programma specifico di assistenza che
assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza
psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di
lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore
eta'.
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge,
vedi nota all'art. 15, comma 1;
- Per il testo dell'art. 76 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla
presente legge, vedi nota all'art. 16.
 
Art. 18
Minori richiedenti protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
b) al comma 1 dell'articolo 16 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale).
- 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non
pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che
l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato
comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente e'
assicurata la possibilita' di esporre in maniera esauriente
gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore
delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo'
essere ammesso personale di sostegno per prestare la
necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un
componente della Commissione con specifica formazione, alla
presenza del genitore che esercita la responsabilita'
genitoriale o del tutore, nonche' del personale di cui al
comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione
territoriale puo' procedere nuovamente all'ascolto del
minore anche senza la presenza del genitore o del tutore,
fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2,
se lo ritiene necessario in relazione alla situazione
personale del minore e al suo grado di maturita' e di
sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso
si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ai sensi dell'art. 16, questi e' ammesso ad
assistere al colloquio e puo' chiedere di prendere visione
del verbale e di acquisirne copia.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza
legali). - 1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere,
a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non
accompagnati si applicano le disposizioni dell'art. 76,
comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un
avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano
le condizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per
l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica
l'art. 94 del medesimo decreto.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda di asilo e' presentata
all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura
competente per il luogo di dimora. Nel caso di
presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura
competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla
copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei
casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013 la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l'esame della
domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.
4.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela
e per la nomina del tutore, ovvero il responsabile della
struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti, del
codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore
successive alla comunicazione della questura provvede alla
nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con
il minore per informarlo della propria nomina e con la
questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della
domanda.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma
5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle
strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione
stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al
giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile
l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore.».
 
Art. 19
Intervento in giudizio delle associazioni di tutela

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943,
art. 2). - 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche'
in collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunita' di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonche' alle possibilita' di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e
di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua
originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in
Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a
criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni
e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivita' volte a
favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui
all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame
delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da
lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero
non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato
un supplente.
6. Resta ferma la facolta' delle regioni di istituire,
in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b),
c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al
comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e
6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e'
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.».
 
Art. 20
Cooperazione internazionale

1. L'Italia promuove la piu' stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.
 
Art. 21
Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
e per il sostentamento del clero cattolico in servizio
nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati,
conservazione di beni culturali, e ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico
ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.».
 
Art. 22
Disposizioni di adeguamento

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.».
 
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