Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 4 aprile 2017
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terre Tarentine» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004.


IL DIRIGENTE PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 604/2017 della Commissione del 17 marzo 2017, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 604/2017 della commissione del 17 marzo 2017.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 4 aprile 2017

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato

Disciplinare di produzione
«TERRE TARENTINE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Terre Tarentine» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.
 

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
 

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili. Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idonei allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
II numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivi.
Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualita' e della salubrita' del prodotto.
 

Art. 5.

Produzioni e rese

La produzione massima di olive per pianta puo' essere di kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di kg 120 in quelli con sesto tradizionale. La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali. Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono essere sane.
 

Art. 6.

Raccolta

Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta. Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed areati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle drupe.
 

Art. 7.

Modalita' di oleificazione

L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3. Per l'estrazione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche. E ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30° C. La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.
 

Art. 8.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo verde;
fluidita': media;
sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;
valore minimo del panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: <=12 Meq O2 /Kg;
K232: <=2,4;
K270: <=0,15;
acido linoleico: <=10%;
acido linolenico: <=0,9%;
acido oleico: >=70%;
valore campesterolo: <=3,5%;
trilinoleina: <=0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel regolamento CEE n. 2568/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Art. 9.

Designazione e presentazione

Alla Denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine, scelto, selezionato, superiore» o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore. E consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3. II nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il mese di dell'anno» per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di produzione.
 

Art. 10.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare del prodotto olio extravergine d'oliva «Terre Tarentine» D.O.P., come richiesto dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/12, e' effettuata dall'Autorita' pubblica di controllo Camera di commercio di Taranto con sede in viale Virgilio 152, 74121 Taranto - Tel. 099.7783311 - fax 0492 2109797 mail pat@ta.camcom.it
 

Art. 11.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 

Art. 12.

Legame

L'olivicultura rappresenta un importante comparto produttivo e riveste un ruolo fondamentale nell'economia della zona.
La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e' situata sul versante occidentale della provincia di Taranto, esposta a mezzogiorno e protetta a nord dalle alture delle Murge, possiede aspetti agronomici altamente specializzati e caratteristiche pedoclimatiche favorevoli proprie dell'Arco Jonico Tarantino, godendo di un clima mite. I terreni sono sabbiosi, profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni con scheletro, da assente ad abbondante, composto da ciottoli silicei e calcareo-marmosi; la permeabilita' e' variabile da medio-alta a molto alta. Il contenuto in argilla non supera il 20%, mentre quello in calcare e' al massimo pari al 5%. Il clima e' caldo-arido, le precipitazioni medie vanno da un minimo di 10 mm circa nel mese di luglio ad un massimo di 80 mm circa nel mese di novembre; la temperatura media annua si aggira intorno ai 15°-16° C, con punte minime di circa 9° C e massime di 30° C.
Le eccezionali condizioni pedoclimatiche dell'areale dell'Arco Jonico tarantino unite all'ambiente caratteristico della zona di produzione della DOP «Terre Tarentine» conferiscono attributi inconfondibili; difatti il clima mediterraneo caldo-arido e i terreni sabbiosi e profondi, in prevalenza del tipo rosso-bruni, stimolano la produzione di un'ampia gamma di polifenoli che caratterizzano il gusto amaro ed il piccante.
Inoltre il genoma antichissimo delle varieta' autoctone delle piante secolari conferiscono un flavor riconoscibile e inconfondibile.
L'areale dell'Arco Jonico tarantino e' unico nel suo genere e nella sua specificita' l'olivo si e' acclimatato in maniera cosi' radicata che ancora oggi e' possibile ammirare piante pluricentenarie. Un vero e proprio patrimonio ambientale e storico. L'unicita' del clima e delle caratteristiche pedologiche conferiscono all'extravergine «Terre Tarentine» un flavor ed un gusto tipicamente armonico e caratteristico che molto si distingue dalle produzioni limitrofe del barese (aspro e forte) e del Salento (dolce e delicato) grazie anche ad un mix di varieta' coltivate (di cui al punto 3.3) che non si ritrova in maniera cosi' diffusa in nessuna altra zona di produzione. Per gusto tipicamente armonico si intende che a differenza di quello dell'olio proveniente dall'area limitrofa barese fortemente caratterizzato dalla varieta' Coratina che imprime un forte gusto piccante e amaro con flavor intenso di fruttato e a differenza del gusto dell'olio proveniente dall'aria limitrofa di lecce fortemente caratterizzato da varieta' autoctone che conferiscono una impronta poco spiccata e tendenzialmente piatta e dolce con flavor modesto di fruttato, l'olio Terre Tarentine sviluppa spontaneamente un gusto equilibrato tra amaro, dolce e piccante con flavor di fruttato medio.
 
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