Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 marzo 2017
Recepimento della direttiva 2016/317/UE della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Viste le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di piante ortive, di tuberi-seme di patata e di piante oleaginose a da fibra;
Vista la direttiva 2016/317/UE della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le citate direttive per cio' che concerne le indicazioni da riportare sull'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/317/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e della legge 20 aprile 1976, n. 195 per cio' che concerne la previsione del numero d'ordine attribuito ufficialmente sui contrassegni degli imballaggi di sementi;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Contrassegno degli imballaggi» e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.
 
Allegato I

Contrassegno degli imballaggi
I - Cartellini ufficiali
A) Cereali
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di sorghum spp.;
6) categoria;
7) paese di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
10) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;
11) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
12) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
13) Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
«2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie;
5) varieta';
6) «sementi pre-base»;
7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
9) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. B) Foraggere
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
5) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
6) categoria;
7) paese di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
10) numero delle generazioni dalla semente di base;
11) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
12) «non destinate alla produzione foraggera»;
13) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
14) Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».
b) Per le sementi commerciali:
1) «Normativa C.E.»;
2) «sementi commerciali» (non certificate per le varieta');
3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini;
6) paese di produzione;
7) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
8) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
10) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.
c) Per i miscugli di sementi:
1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varieta' indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
5) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
7) mese ed anno della chiusura;
8) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie;
5) varieta';
6) «sementi pre-base»;
7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. C) Barbabietole.
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) barbabietola da zucchero o da foraggio;
5) varieta';
6) categoria;
7) paese di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
9) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
10) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
11) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
12) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
13) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi .
b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) barbabietola da zucchero o da foraggio;
5) varieta';
6) «sementi pre-base»:
7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. D) Tuberi-seme di patata.
a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero riferimento del lotto;
4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
6) paese di produzione;
7) categoria ed eventuale classe;
8) calibro;
9) peso netto dichiarato;
10) mese ed anno della chiusura.
b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
6) «tuberi-seme pre-base»;
7) peso netto dichiarato;
8) mese ed anno della chiusura . E) Piante oleaginose e da fibra.
a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
1) «Normativa C.E.»:
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varieta' indicate almeno in caratteri latini;
5-bis) le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
6) categoria;
7) paese di produzione;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
9-bis) nel caso di varieta' ibride o linee inbred:
I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»;
II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
III. per le sementi certificate: il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
10) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
11) in caso di rianalisi per lo meno della facolta' germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
a-bis) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:
le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varieta' (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varieta'; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sara' sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.
b) Per le sementi commerciali:
1) «Normativa C.E.»;
2) «sementi commerciali» (non certificate per la varieta');
3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
6) regione di produzione;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
9) mese ed anno della chiusura;
10) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
1) «Normativa C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) numero di riferimento del lotto;
4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
6) «sementi pre-base»;
7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1ª riproduzione»;
8) peso netto o lordo dichiarato;
9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione. II - Etichette piccoli imballaggi C.E.

1. Etichette ufficiali. A) Barbabietole.
a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E.»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
5) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
6) categoria;
7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione». B) Foraggere.
a) Per le sementi certificate:
1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie indicata almeno in caratteri latini;
5) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
6) categoria;
7) peso lordo o netto o numero di semi puri;
8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
9) «non destinate alla produzione foraggera».
b) Per le sementi commerciali:
1) «piccolo imballaggio C.E.B»;
2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
5) «sementi commerciali»;
6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.
c) Per i miscugli di sementi:
1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
3) numero d'ordine;
4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varieta'. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini. 2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio)
a) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:
1) «piccolo imballaggio C.E. A»;
2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;
4) nome dello Stato membro o sua sigla;
5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varieta'. III. - Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non
definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.
Barbabietola:
a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
3) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento del campo o della partita;
6) peso netto o lordo dichiarato;
7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta e' di colore grigio.
c) Indicazione prevista per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
3) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
8) quantita' di sementi raccolte e numero di colli;
9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
10) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.
Foraggere:
a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento del campo e della partita;
6) peso netto o lordo dichiarato;
7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni del 2° e 3° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) categoria;
4) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
5) numero di riferimento del campo o della partita;
6) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
7) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
8) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.
Cereali:
a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»;
4) categoria;
5) nel caso di varieta' ibride, la parola ibrido;
6) numero di riferimento del campo e della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) varieta', indicata in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
11) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.
Oleaginose e da fibra:
a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) varieta' indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varieta' (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varieta' ibride, e' aggiunta la parola «componente»;
4) categoria;
5) nel caso di varieta' ibride, la parola «ibrido»;
6) numero di riferimento del campo e della partita;
7) peso netto o lordo dichiarato;
8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta e' di colore grigio.
c) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
3) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
6) numero di riferimento del campo o della partita.
7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli.
9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.
 
Allegato II

Cartellini ufficiali

A) Per le sementi di base e sementi certificate ad esclusione dei piccoli imballaggi (art. 3):
a) indicazioni prescritte:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) mese ed anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese ed anno);
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
6) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
7) categoria;
8) paese di produzione;
9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;
10) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
11) in caso di rianalisi, per lo meno della facolta' germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese ed anno);
12) nel caso di varieta' ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva n. 88/480/CEE 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui e' stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varieta' finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varieta' finali, del termine «componente»:
per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varieta' finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
per le sementi certificate, il nome delle varieta' cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».
b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.
B) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base (art. 12):
a) indicazioni prescritte:
1) normativa C.E.;
2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stesi;
2-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
3) mese ed anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese ed anno); o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese ed anno);
4) numero di riferimento del lotto;
5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
6) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
7) dicitura «sementi di pre-base»;
8) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.
b) le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.
 
Allegato III

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi
non definitivamente certificate e raccolte
in un altro stato membro.

A) Indicazioni prescritte con l'etichetta:
1) autorita' responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
3) varieta' indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento del campo e della partita;
6) peso netto o lordo dichiarato;
7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».
B) Colore dell'etichetta.
L'etichetta e' di colore grigio.
C) Indicazioni prescritte per il documento:
1) autorita' che rilascia il documento;
1-bis) numero d'ordine attribuito ufficialmente»;
2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che puo' essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
3) varieta', indicata almeno in caratteri latini;
4) categoria;
5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
6) numero di riferimento del campo o della partita;
7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
8) quantita' delle sementi raccolte e numero dei colli;
9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.
 
Art. 2

1. L'allegato I della legge 20 aprile 1976, n. 195, rubricato «Cartellini ufficiali», e' sostituito dall'allegato II al presente decreto.
 
Art. 3

1. L'allegato I-bis della legge 20 aprile 1976, n. 195, rubricato «Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in altro Stato membro» e' sostituito dall'allegato III al presente decreto.
 
Art. 4

1. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° aprile 2017.
Roma, 9 marzo 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 214
 
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