Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;
Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;
Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversita' ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-bis;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonche' il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.».

NOTE

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la
direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e'
pubblicata nella G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239.
- La direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20
aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli
obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2015, n. L 107.
- La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel e recante modificazione
della direttiva 93/12/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 dicembre 1998, n. L 350.
- La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive
modifiche e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L
140.
- Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia
europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella
G.U.U.E. 7 maggio 2008, n. L 120.
- La decisione 2010/335/UE della Commissione del 10
giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo
degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V
della direttiva 2009/28/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16
dicembre 2014, n. L 359.
- La comunicazione della Commissione 160/01 del 2010
sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel
regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i
bioliquidi e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014,
n. L 359.
- Il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione
dell'8 dicembre 2014 relativo alla definizione dei criteri
e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata
biodiversita' ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3,
lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo
3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 351.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n. 143.
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
(Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
S.O. n. 77.
- Il testo dell'articolo 182-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita:
«Art. 182-bis (Principi di autosufficienza e
prossimita')
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti
idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo
conto del contesto geografico o della necessita' di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a
garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio
nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
come impianti di recupero, qualora sia accertato che
l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i
rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei
rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri
Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel
regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati
alla Commissione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81, come
modificato dall'art. 17 del presente decreto:
«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
«4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.».
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico,
da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura
del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. (abrogato)
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti,
compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non
alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le
materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente
all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte
l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da
quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da
materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente
dalla classificazione di queste ultime come materie di
origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui,
si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo
precedente.
5-bis. (abrogato)
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli;
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi e delle acque glicerinose;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del
Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. (abrogato)
5-quinquies.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55 e' abrogato.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti
ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui
al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato
sulla base del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. (abrogato)».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55
(Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la
direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2011, n. 97.
- Il testo degli articoli 1 e 16 e dell'allegato B
della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge didelegazione
europea 2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo i
termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso
alla presente legge, nonche', qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla
presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive stesse; alla relativa
copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede
mediante riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto
fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della citata legge n. 234 del 2012.».
«Art. 16. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel
rispetto dei principi e dei criteri della direttiva
medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione
e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE)
2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione
delle opportunita' di impiego di residui per produrre
biocarburanti;
b) valutare la possibilita' di concorrere
all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva
98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti
utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile,
secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE,
come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo
di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas serra attraverso una
regolamentazione specifica che eviti la competizione tra
biocarburanti e risorse alimentari."
«Allegato B
(Articolo 1, comma 1)
1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l'uso online nel mercato interno
(termine di recepimento: 10 aprile 2016);
2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base (termine di recepimento: 18
settembre 2016);
3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione
non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione
95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);
4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile
2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di
comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita'
della benzina e del combustibile diesel (termine di
recepimento: 21 aprile 2017);
5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva
94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di
borse di plastica in materiale leggero (termine di
recepimento: 27 novembre 2016);
6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
(termine di recepimento: 26 giugno 2017);
7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(termine di recepimento: 10 settembre 2017);
8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi
(termine di recepimento: 19 dicembre 2017);
9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8
dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento:
31 dicembre 2016).".
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli
stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori
agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le
imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione
interna:
a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente,
le specifiche tecniche dei combustibili destinati
all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei
motori ad accensione per compressione;
b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
combustibili e dell'elettricita' fornita ai fini
dell'utilizzo nei veicoli stradali.
1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a
quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli
obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE
relativa alla qualita' dei combustibili,a uso dei
fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1,
anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.
2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da
diporto e dalle altre navi della navigazione interna,
quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle
disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle
navi.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e
dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;
b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente: «i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;
c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;
i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti;
d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;
b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287;
2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius;
3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico;
d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel 2010;
e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87;
f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al
funzionamento dei motori a combustione interna e ad
accensione comandata, utilizzati per la propulsione di
veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel
codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a
propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e
88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi
derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e
2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per
compressione di macchine mobili non stradali di cui alla
direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui
alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui
alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione
interna;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul
mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi
commerciali o gli impianti di distribuzione, dei
combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente
dall'assolvimento dell'accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono
fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i
combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad
accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al
quale si applica il regime fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono
ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui
alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale
unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu'
pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e
accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo
le autostrade; in caso di distribuzione di combustibile
diesel tale definizione include anche gli impianti che
riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi
della navigazione interna;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione
automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b),
inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un
sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione
dell'erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i
quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul
mercato nazionale per i consumatori finali;
i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata
alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune;
i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e
N2 O che possono essere attribuite al combustibile,
compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia
fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione
o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei
suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e
combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni
sono rilasciate;
i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita'
di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto
serra equivalente CO2 associate al combustibile o
all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia
del combustibile o dell'energia fornita (per il
combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);
i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato
all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei
motori ad accensione per compressione di veicoli stradali,
macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali
e, quando non sono in mare, imbarcazioni da diporto ed
altre navi della navigazione interna;
i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al
pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi
oggetto del presente decreto legislativo;
i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o
giuridica stabilita nella Comunita' o in un Paese terzo che
offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o
gratuitamente biocarburanti destinati al mercato
comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di
terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime,
prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di
biocarburanti destinati al mercato comunitario;
i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o
gassosi ricavati dalla biomassa;
i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei
prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonche' la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di
uno specifico processo di produzione di biocarburanti
calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato
V-bis, parte C;
i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione
rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per
una particolare filiera di produzione del biocarburante;
i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a
partire da un valore tipico applicando fattori
predeterminati e che, in circostanze definite dalla
presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di un
valore reale;
i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto
serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas
risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che
il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato
nell'allegato V-bis, parte C, punto 4.
i-terdecies.1) "carburanti per autotrazione
rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i
carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il
cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche
rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati
nei trasporti;
i-terdecies.2) "colture amidacee": colture
comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal
fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia
utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde),
tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci,
manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la
colocasia e la xantosoma);
i-terdecies.3) "biocarburanti a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":
biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte
nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione
della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di
biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai
criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui
all'articolo 7-ter;
i-terdecies.4) "residuo della lavorazione": sostanza
diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira
direttamente il processo di produzione; non costituisce
l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale
non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
i-terdecies.5) "residui dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura":
residui generati direttamente dall'agricoltura,
dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non
comprendono i residui delle industrie connesse o della
lavorazione;
i-terdecies.6) "impianto operativo": impianto in cui
ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti.
1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della
comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di
gas a effetto serra che si verificano prima che le materie
prime entrino in una raffineria o in un impianto di
trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui
all'allegato V-bis.1;
b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di
qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10
gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il
luogo di estrazione definita conformemente al metodo di
prova dell'American Society for Testing and Materials
(ASTM) D287;
2) viscosita' media annua alla temperatura del
giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione:
Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la
temperatura in gradi Celsius;
3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con
il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come
indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e'
realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a
gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica
deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di
materia prima stessa;
c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia
prima per raffineria situata in una formazione rocciosa
contenente kerogene solido e rientrante nella definizione
di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel
regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte
di materia prima e' realizzata mediante estrazione
mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico;
d) "valore di riferimento per i carburanti": un
valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di
vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di
energia dei combustibili nel 2010;
e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte
di materia prima per raffineria provvista di gravita' API
superiore a 10 gradi quando situata in una formazione
reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo
il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella
definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel
regolamento (CEE) n. 2658/87;
f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle
definite dall'allegato I del regolamento (UE) n.
651/2014.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652,
dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva
(UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della
direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attivita' di comunicazione.
2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione
di dati.
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, di seguito denominato: «ISPRA», pubblica
annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla
qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati
nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle
norme di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto
dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi
alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di
combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile
precedente, sulla base di una relazione elaborata
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da
trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e'
elaborata sulla base dei seguenti dati:
a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle
caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in
distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.70 del 23 marzo 2005;
b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina
e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno
precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno,
tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei
depositi fiscali che importano benzina e combustibile
diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione
europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali
combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il
supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore,
sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto
della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione
(di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e
le procedure indicati sul sito internet del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile
diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le
prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio
2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul
sito internet di tale Ministero.
2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di
presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui
all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di
riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla
base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi
energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio
di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi
utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva
(UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia
Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante
trasferimento dati elettronico al registro centralizzato
dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e
utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia
messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n.
401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la
presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione
europea la data di trasmissione e il nome del personale
coinvolto nelle attivita' di comunicazione.
2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di
cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di
produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti
prodotti a partire dalle materie prime categorizzate
nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita'
di energia, inclusi i valori medi provvisori delle
emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al
cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui
all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare trasmette tali
dati alla Commissione europea.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE)
2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c)
della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricita'» e le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita' delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1»;
c) al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola «energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»;
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»;
g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra»;
h) il comma 9 e' abrogato;
i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis, paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis, paragrafo 5»;
l) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 7-bis, del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7-bis. Obblighi di riduzione delle emissioni di
gas serra.
1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di
gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per
unita' di energia dei combustibili per i quali hanno
assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricita' fornita
nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto
al valore di riferimento per i carburanti stabilito
nell'allegato V-bis.2.
1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita'
delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di
energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai
carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il
metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori
che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato
di cui all'allegato V-bis.1
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore di
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei
combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e
dell'elettricita' fornita, in cui sono specificate almeno
le seguenti informazioni:
a) il quantitativo totale di ciascun tipo di
combustibile o di elettricita' forniti con l'indicazione,
ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;
b) le relative emissioni di gas ad effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia.
3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta
utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui
all'allegato V-bis.1.
4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta
utilizzando il formato di cui all'allegato IV della
direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato
dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della
relazione sono pubblicate sul sito del GSE
5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il
fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le
loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di
vita per unita' di energia possono essere conteggiate ai
fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia
stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo
7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di
cui all'articolo 7-quater, comma 5. A tal fine gli
operatori economici rilasciano al fornitore, al momento
della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di
un certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita'
dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater, comma 1,
ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una
decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4,
della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della
direttiva 2009/30/CE, nonche' una dichiarazione, con valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e
alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il
ciclo di vita, per unita' di energia, della stessa partita.
5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che
immette al consumo biocarburanti anche in miscele
utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i
biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia
stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo
7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di
cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definite disposizioni per il conteggio di
biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni
di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita
dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla
metodologia indicata all'articolo 7-quinquies. Le emissioni
di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita
degli altri tipi di combustibili e dell'elettricita' sono
calcolate conformemente alla metodologia stabilita
nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e
dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra.
7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorita'
preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma
5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento
dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali
sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del
comma 2.
8. L'operatore economico mantiene a disposizione
dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui
all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi
alla cessione al fornitore della partita di biocarburante,
la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha
prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5.
9. (abrogato)
10. Un gruppo di fornitori puo' scegliere di
ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1.
In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico.
Le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis,
paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, entro il 1°
gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilita' di
raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate
al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti
metodi:
a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi
tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale,
comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore
agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;
b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura
e lo stoccaggio del carbonio, secondo quanto stabilito nel
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni;
c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del
meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto,
secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, e successive modificazioni.
12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il
trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per conoscenza, ad ISPRA, un
rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla
conformita' alle disposizioni di cui al comma 6 della
relazione prevista al comma 2, nonche' sull'accertamento
delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il
GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare l'accesso alle
informazioni contenute nella banca dati relativa ai
biocarburanti al fine di garantire ulteriori
approfondimenti.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva
(UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:
a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza.
2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies.»;
b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 7-ter, del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7-ter. Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti.
1. I criteri di sostenibilita' che i biocarburanti
devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma
5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano
indipendentemente dal fatto che le materie prime siano
state coltivate all'interno o all'esterno del territorio
della Comunita'. I biocarburanti prodotti a partire da
rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui
dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della
silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di
sostenibilita' definiti al comma 2.
2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di
emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:
a) 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti
operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
b) 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 %
a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi
al 5 ottobre 2015 o in precedenza.
2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto
serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in
conformita' all'articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
da materie prime ottenute su terreni che presentano un
elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni
che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno
degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che
abbiano o meno conservato detto status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a
dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove
non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita'
umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo
significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della
natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del
paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non
venga dimostrato che la produzione delle predette materie
prime e le normali attivita' di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle
aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le
aree protette individuate ai sensi della legge del 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree
marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n.
979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura
2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree e dei siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o
specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione,
riconosciute da accordi internazionali ratificati
dall'Italia o incluse in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo
loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater,
paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree in questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i
quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi
che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che
mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto
delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
da materie prime ottenute su terreni che presentano un
elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel
gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel
frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia
terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per
una parte significativa dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore ad un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non
vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio
della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni
di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non
si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie
prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio
2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire
da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel
gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del
fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie
prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente
non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie
prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime
devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e
delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella
parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai
requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni
agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e' consentito rifiutare per motivi di
sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai
fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso
rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a
5.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera
d), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 7-quater, del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7-quater. Verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' per i biocarburanti.
1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e
degli obblighi di informazione di cui al comma 5,
relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al
fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla
filiera di produzione della stessa devono aderire al
Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilita'
dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema
oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater,
paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
contributo energetico dei biocarburanti previste
nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle
fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici
forniscono le informazioni che concorrono alla
dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e
le informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto
stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della
direttiva 2009/30.
3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve
garantire che tutti gli operatori economici appartenenti
alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le
informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto
dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al
comma 5, nonche' un livello adeguato di verifica
indipendente delle informazioni presentate dagli operatori.
Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli
operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento
usati nonche' la solidita' dei dati.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di
sostenibilita' sono mantenuti lungo tutta la catena di
consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli
operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i
rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di
equilibrio di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di prodotti
intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con
caratteristiche di sostenibilita' diverse siano mescolate;
b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche
di sostenibilita' e sul volume delle partite di cui alla
lettera a) restino associate alla miscela che puo' assumere
qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a
contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato
attraverso fattori di conversione opportuni quando sono
interessate una fase della lavorazione o delle perdite;
c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate
dalla miscela sia descritta come avente le stesse
caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita',
della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.
c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo
geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un
sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui
responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico
soggetto.
4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso
in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o
piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista
chimico-fisico. Nel processo di produzione del
biocarburante che matura il riconoscimento alla
maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il
biocarburante al termine del processo produttivo devono
essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e'
ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla
produzione di biocarburanti che possono beneficiare della
maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che non
possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi
della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al
perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
di tali materie in biocarburanti.
5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva
98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva
2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le
seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o
messa a disposizione per la produzione di biocarburanti:
a) misure adottate per la tutela del suolo, delle
risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni
degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in
zone afflitte da carenza idrica;
b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione
europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e
attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro:
1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed
obbligatorio (n. 29);
2) Convenzione concernente la liberta' sindacale e
la protezione del diritto sindacale (n. 87);
3) Convenzione concernente l'applicazione dei
principi del diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva (n. 98);
4) Convenzione concernente l'uguaglianza di
remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano
d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);
5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro
forzato (n. 105);
6) Convenzione concernente la discriminazione in
materia di impiego e di professione (n. 111);
7) Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione
all'impiego (n. 138);
8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di
lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro
eliminazione (n. 182).
5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art 7-bis, tali
informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la
filiera di produzione del biocarburante secondo quanto
stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
2011, n. 55.
6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato
tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo
33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28.
6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti
puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di
settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano
le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera
a) della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 7-quinquies, del citato
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7-quinquies. Calcolo delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
biocarburanti.
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi
1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante
il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate:
a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore
standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto
serra associate alla filiera di produzione del
biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti,
calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e'
uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore
standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei
fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C,
punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui
all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati
per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti
gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato
V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di
gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie
prime agricole diversi da quelli standard che siano stati
calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva
2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le
relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti
all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla
Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole
in territori esterni all'Unione europea e' possibile
utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra
diversi da quelli standard che siano stati calcolati
all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al
comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva
2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66

1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 8, del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. Accertamenti sulla conformita' dei
combustibili.
1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo
9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche
avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici
dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal
Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici
dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di
cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni
stabilito ai sensi dell'Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il
prelievo dei campioni di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui
combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi
sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la
quantita' e le qualita', ai fini della classificazione
fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui
combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione,
sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto
delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V.
5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo
9, commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici
dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal
Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di
analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V.
L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9,
comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati
della navigazione interna e dai soggetti a tal fine
individuati dalla normativa regionale; si applica quanto
previsto dall'articolo 296, comma 10, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi
previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato
dal GSE».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»;
c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 9, del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei
depositi fiscali che commercializzano benzine o
combustibili diesel in violazione dei divieti di cui
all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1,
si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000
euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima
sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi
fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel
non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli
articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni
amministrative di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori
degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi
commerciali che commercializzano benzine o combustibili
diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3,
comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi
alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6
si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un
terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un
quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti
tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione
provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse
non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo
3, comma 2, non sono trasmessi nei termini prescritti si
applica l'articolo 650 del codice penale.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei
depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano
combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME
superiore a quello previsto da tale decreto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei
depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti
di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le
modalita' introdotte da tale decreto per assicurare la
commercializzazione del combustibile diesel avente il
tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una
sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti
tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di
etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6,
e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La
stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi
di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e
dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A
seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4,
comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di
violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o
di etichettatura introdotti da tale decreto.
7. In caso di violazione del divieto previsto
dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui
irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorita'
indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non
trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di
quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina
al gestore di provvedere.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore
che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le
riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque
risultano superiori al 4 per cento;
2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le
riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento;
3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le
riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
risultano inferiori al 2 per cento.
10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il
contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma
2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto
previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto
articolo, al fornitore si applica la sanzione
amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.
11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette
di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui
all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione
amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che
presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31
maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione
amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.
12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la
documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 7, e'
punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000
euro.
13. Il fornitore che omette di presentare la relazione
di cui all'articolo 7-bis, comma 11, e' punito con la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
14. L'operatore economico che produce la
autocertificazione, di cui all'articolo 7-bis, comma 5, in
forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di
cui all'articolo 7-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
15. L'operatore economico che non mantiene a
disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-bis,
comma 8, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000
a 30.000 euro.
16. L'operatore economico che non rispetta le
disposizioni di cui all'articolo 7-quater e' punito con la
sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.
17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il
Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge
24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.».
 
Art. 10
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove:
el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;
CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore;
CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.
(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664.
(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»;
b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»;
c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente:
«E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni
La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ)

===================================================================== |Gruppo di materie | MEDIA | Intervallo interpercentile derivato | | prime  | (*) | dall'analisi di sensibilita' (**)  | +==================+========+=======================================+ |Cereali e altre | | | |amidacee  | 12  | da 8 a 16  | +------------------+--------+---------------------------------------+ |Zuccheri | 13  | da 4 a 17  | +------------------+--------+---------------------------------------+ |Colture | | | |oleaginose  | 55  | da 33 a 66  | +------------------+--------+---------------------------------------+

dove
(*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente.
(**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ).
Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:
1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato;
2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».

Note all'art. 10:
- Il testo della Parte C dell'allegato V-bis del citato
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«C. Metodologia
1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti
dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono
calcolate secondo la seguente formula:
E =(uguale) eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs -
eccr - eee
dove
E =(uguale) il totale delle emissioni derivanti
dall'uso del combustibile;
eec =(uguale) le emissioni derivanti dall'estrazione
o dalla coltivazione delle materie prime;
el =(uguale) le emissioni annualizzate risultanti da
modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento
della destinazione dei terreni;
ep =(uguale) le emissioni derivanti dalla
lavorazione;
etd =(uguale) le emissioni derivanti dal trasporto e
dalla distribuzione;
eu =(uguale) le emissioni derivanti dal combustibile
al momento dell'uso;
esca =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore
gestione agricola;
eccs =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
alla cattura e al sequestro del carbonio;
eccr =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie
alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;
eee =(uguale) le riduzioni di emissioni grazie
all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.
Non si tiene conto delle emissioni dovute alla
produzione di macchinari e apparecchiature.
2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti
dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi
equivalenti di CO2 per MJ di combustibile, gCO2 eq/MJ.
3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ
possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze
tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito,
espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili
soltanto quando e' fornita la prova delle differenze in
termini di lavoro utile fornito.
4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra
grazie all'uso di biocarburanti e' calcolato secondo la
seguente formula:
RISPARMIO =(uguale) (EF - EB)/EF
dove
EB =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal
biocarburante; e
EF =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal
combustibile fossile di riferimento.
5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai
fini del punto 1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del
calcolo dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas sono
associati i seguenti valori:
CO2 : 1
N2 O: 296
CH4 : 23
6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla
coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le
emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di
coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai
rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze
chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la
coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella
coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le
riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto
serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione
petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni
derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla
base di medie calcolate per zone geografiche piu' ridotte
di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in
alternativa all'uso dei valori reali.
7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche
degli stock di carbonio dovute al cambiamento della
destinazione dei terreni, e1, sono calcolate ripartendo
uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il
calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:
el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove:
e
l
= le emissioni annualizzate di gas a effetto serra
risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al
cambiamento della destinazione del terreno (espresse in
massa (grammi) equivalente di CO
2
per unita' di energia prodotta (megajoules) dal
biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture
perenni" (***) sono considerati un solo tipo di
destinazione del terreno;
CS
R
= lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in
massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie,
compresi suolo e vegetazione). La destinazione di
riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel
gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie
prime, se quest'ultima data e' posteriore;
CS
A
= lo stock di carbonio per unita' di superficie associato
alla destinazione reale del terreno (espresso in massa
(tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi
suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio
si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS
A
e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni
o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore;
P = la produttivita' delle colture (misurata come
energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie
all'anno); e
eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui
biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati
ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.
(*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare
della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del
carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664.
(**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico
(IPCC).
(***) Per colture perenni si intendono le colture
pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto
annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la
palma da olio.
8. Il premio di 29 gCO2 eq/MJ e' attribuito in presenza
di elementi che dimostrino che il terreno in questione:
a) non era utilizzato per attivita' agricole o di
altro tipo nel gennaio 2008; e
b) rientra in una delle seguenti categorie:
i) terreno pesantemente degradato, compresi i
terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;
ii) terreno fortemente contaminato.
Il premio di 29 gCO2 eq/MJ si applica per un periodo
massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione
del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui
al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello
stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e,
per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia
ridotta.
9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono
definite come segue:
a) «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono
da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie
organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e'
particolarmente forte;
b) «terreni fortemente contaminati»: terreni il cui
livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla
produzione di alimenti o mangimi.
Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della
Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4,
quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto
dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE.
10. La guida di cui alla decisione della Commissione
del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C,
dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base
per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.
11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep,
includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai
rifiuti e dalle perdite, nonche' dalla produzione di
sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.
Nel calcolo del consumo di elettricita' prodotta
all'esterno dell'unita' di produzione del combustibili,
l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra della
produzione e della distribuzione dell'elettricita' viene
ipotizzata uguale all'intensita' media delle emissioni
dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricita'
in una regione data. In deroga a questa regola, per
l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori
possono utilizzare un valore medio.
12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla
distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal
trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei
materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla
distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti
dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6
non sono disciplinate dal presente punto.
13. Le emissioni derivanti dai combustibili al momento
dell'uso, eu , sono considerate pari a zero per i
biocarburanti.
14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e
allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono
gia' state computate in ep sono limitate alle emissioni
evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2
direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla
lavorazione e alla distribuzione del combustibile.
15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e
alla sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle
emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui
carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in
sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili
utilizzata in prodotti e servizi commerciali.
16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita'
eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , sono prese
in considerazione per la parte di elettricita' eccedentaria
generata da sistemi di produzione di combustibile che
utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il
combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un
prodotto secondario diverso dai residui di colture
agricole. Per il computo di tale elettricita' eccedentaria,
si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le
dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la
produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di
emissioni di gas a effetto serra associate a detta
elettricita' eccedentaria siano uguali al quantitativo di
gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo
uguale di elettricita' fosse prodotto in una centrale
alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di
cogenerazione.
17. Quando nel processo di produzione di un
combustibile vengono prodotti, in combinazione, il
combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed
uno o piu' altri prodotti («prodotti secondari»), le
emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il
combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti
secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico
(determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di
prodotti secondari diversi dall'elettricita').
18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le
emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep ,
etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase
stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto
secondario e' fabbricato. Se sono state attribuite
emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del
processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale
delle emissioni si utilizza solo la frazione delle
emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima
del prodotto combustibile intermedio.
Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione
tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricita' non
considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui
delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca,
tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto
energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.
I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia,
bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della
lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non
raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di
gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita
fino alla raccolta.
Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie,
l'unita' di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17
e' la raffineria.
19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore
del combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari
all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali
della parte fossile della benzina e del gasolio consumati
nella Comunita' e indicate nella relazione pubblicata ai
sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono
disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2 eq/MJ.».
 
Art. 11
Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE)
2015/652

1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita'».

Parte I

Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita'.
L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricita' e' espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ). 1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue: CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298
2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.
3. L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricita' forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico


dove s'intende con:
a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;
b) «x», l'elettricita' e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;
c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo e' effettuato come segue:
1) Quantita' immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantita' di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densita' energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.
2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricita' forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica e' quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantita' di biocarburante trattato simultaneamente e' determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile.
Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a se' ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella quantita' di elettricita' consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa puo' essere stimata:
a) utilizzando la seguente formula:
Elettricita' consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricita' (MJ/km);
b) attraverso le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6;
d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.
1. Ammissibilita'.
Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.
L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore e' limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo.
Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non e' necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis.
Puo' essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito.
2. Calcolo.
Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilita' equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065.
e) con «GHGix» s'intende l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricita' x espressa in gCO2 eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricita' come segue:
1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica e' «l'intensita' di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.




=====================================================================
Fonte di | Combustibile | Intensita' delle | Intensita' delle materie prime| immesso sul |emissioni di gas |emissioni di gas
e processo  | mercato  |serra durante il |serra ponderata
| | ciclo di vita |durante il ciclo
| | (gCO2eq/MJ | di vita
| | | (gCO2eq/MJ) =============|=======================================================
Greggio | | | convenzionale|  Benzina | 93,2  | 93,3
| | | Liquido da | | | gas naturale | | | (GTL)  | | 94,3 | Liquido da | | | carbone  | | 172  |
| | | Bitume | | | naturale  | | 107 |
| | | Scisti | | | bituminosi  | | 131,3  | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Greggio | | | convenzionale| Diesel o gasolio  | 95  | 95,1
| | | Liquido | | | da gas | | | naturale | | | (GTL)  | | 94,3  |
| | | Liquido da | | | carbone  | | 172 |
| | | Bitume | | | naturale  | | 108,5 |
| | | Scisti | | | bituminosi | | 133,7 | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Qualsiasi | | | fonte | | | fossile | Gas di petrolio | 73,6 | 73,6
| liquefatto per | |
|motore ad accensione| |
| comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale,| Gas naturale | 69,3 | 69,3
miscela | compresso per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale,| Gas naturale | 74,5 | 74,5
miscela | liquefatto per | |
dell'UE |motore ad accensione| |
| comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Reazione |Metano sintetico | 3,3 | 3,3 Sabatier |compresso nel motore| | avente come |ad accensione | | fonte di |comandata | | idrogeno | | | l'elettrolisi| | | prodotta con | | | energie | | | rinnovabili | | | non | | | biologiche | | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale | Idrogeno | 104,3 | 104,3 mediante | compresso | | steam | in una cella | | reforming | a combustibile | |
| | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Elettrolisi | Idrogeno compresso | 9,1 | 9,1 completamente| in una cella a | | alimentata da| combustibile | | energia | | | rinnovabile | | | non biologica| | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Carbone | Idrogeno compresso | 234,4 | 234,4
| in una cella a | |
| combustibile | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Carbone con | Idrogeno compresso | 52,7 | 52,7 cattura e | in una cella a | | sequestro | combustibileç | | del carbonio | | | delle | | | emissioni di | | | processo | | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Rifiuti | Benzina, diesel o | | plastici | gasolio | 86 | 86 provenienti | | | da | | | materie | | | prime | | | fossili | | | ---------------------------------------------------------------------



2) Nel caso dell'elettricita' i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6.
Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono:
calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.
determinare l'intensita' dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per elettricita' sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione.
3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensita' dei gas a effetto e' calcolata in base all'articolo 7-quinquies.
Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1.
L'intensita' dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' pari all'intensita' dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.
4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e' quella del biocarburante dopo il trattamento;
f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:


=================================================================
| Tecnologia di conversione prevalente  |Fattore di efficienza  |
+=======================================+=======================+
|Motore a combustione interna | 1  |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a batteria  | 0,4  |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Motopropulsore elettrico a celle a | |
|combustibile a idrogeno  | 0,4  |
+---------------------------------------+-----------------------+
Parte II

Comunicazione da parte dei fornitori
per i carburanti diversi dai biocarburanti

1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti
Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni:
a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il primo risparmio di emissioni;
b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq;
c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;
d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale;
e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta;
f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;
g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema;
h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto.
2. Origine
Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche':
a) e' una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure
b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori.
In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile.
Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis. Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantita' in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione.
3. Luogo di acquisto
Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricita' hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricita' a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
4. PMI
In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE;
b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti»
Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita', al fine di valutare la riduzione di intensita' dei gas ad effetto serra, e' pari a 94,1 gCO2 eq/MJ;
c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione»
1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricita' immessi sul mercato sul territorio nazionale:
a) tipo di combustibile o elettricita';
b) volume dei combustibili o quantita' di elettricita';
c) intensita' delle emissioni di gas a effetto serra;
d) UER;
e) origine;
f) luogo di acquisto
come definiti nell'allegato V-bis.1
Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.
2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricita' immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro.
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE)
2015/1513

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
«q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».

Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si
applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata
nell'aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto
forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
acque superficiali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e
le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e
urbani;
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti
energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai
trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi
pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca,
ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del
settore elettrico per la produzione di elettricita' e di
calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con
la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua
calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di
produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite
una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di
spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di
acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi
energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita',
il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla
biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per
i trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che
serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
determinata quota o un determinato quantitativo di energia
sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto
all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e
dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione
rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il
quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
denominato, sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti
rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla
immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o
meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui
possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi
in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume
acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di
sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili,
compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di
sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di
riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili.
q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183,
comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006
n.152, ad esclusione delle sostanze che sono state
deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare
tale definizione;
q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti
principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che
siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera
pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici
(come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e
colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la
xantosoma);
q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie
composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la
biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche
legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non
alimentare": materie prime composte principalmente da
cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina
inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche.
Comprendono residui di colture alimentari e foraggere
(quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture
energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio,
panico verga, miscanthus, canna comune e colture di
copertura precedenti le colture principali e ad esse
successive), residui industriali (anche residui di colture
alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli
olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e
materie derivate dai rifiuti organici;
q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza
diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira
direttamente il processo di produzione; non costituisce
l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale
non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili
liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti
liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui
contenuto energetico proviene da fonti energetiche
rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati
nei trasporti;
q-octies) "residui dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura":
residui generati direttamente dall'agricoltura,
dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non
comprendono i residui delle industrie connesse o della
lavorazione;
q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio
di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni":
biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state
prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la
delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla
fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono
stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo
38;
q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da
materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui
all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE)
2015/1513

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e' almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 Obiettivi nazionali
1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili
sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020
e' pari a 17 per cento.
2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la
quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di
trasporto dovra' essere nel 2020 pari almeno al 10 per
cento del consumo finale di energia nel settore dei
trasporti nel medesimo anno.
2-bis. L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020,
e' almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di
immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso
come percentuale della quota di energia da fonti
rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti
con una progressione temporale coerente con le indicazioni
dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili
predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva
2009/28/CE.
4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.».
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4. I biocarburanti e gli altri carburanti
rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2
e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
ricavati dalla biomassa.".
2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e'
incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al
citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico,
da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura
del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 38.
4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche
necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda
generazione, fino al 31 marzo 2014, allo scopo di
valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni
climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al
comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia
prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di
distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i
requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto
salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo
matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di
biocarburanti pari a 8 Giga-calorie.
5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
39, che essi sono stati prodotti a partire da materie prime
e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e'
equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari
a due volte l'immissione in consumo degli altri
biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il
rispetto del principio di prossimita' nella gestione dei
rifiuti di cui all'articolo 182-bis. Al biocarburante
prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche,
indipendentemente dalla classificazione di queste ultime
come materie di origine non alimentare, rifiuti,
sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione
di cui al periodo precedente.
5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e'
comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui
al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente
alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle
maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
seguito elencati, che possono essere qualificati come
sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti
dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o
chimica, degli oli;
acidi grassi saponificati provenienti dalla
neutralizzazione della parte acida residua dell'olio;
residui dalla reazione di distillazione degli acidi
grassi grezzi e delle acque glicerinose;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi
grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel
rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del
Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della
Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di
sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo
per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di
ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei
criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter
dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni
previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
5-quinquies.
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita' previste
dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo
dei flussi informativi al fine della semplificazione degli
adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n.
55 e' abrogato. 6. Qualora siano immessi in consumo
biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella
tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il
contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al
comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di
ciascun biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.».
 
Art. 15
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE)
2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE)
2015/1513

1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;
b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;
2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;
3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»;
4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:
a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato;
b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005;
c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»;
5) il punto 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»;
c) all'allegato I, dopo la parte 2, e' aggiunta la seguente parte:
«2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2.
Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a).
v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis.
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.». 

Note all'art. 15:
- Il testo dell'allegato I al citato decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegato 1 (art. 3, comma 4)
Procedure di calcolo degli obiettivi
1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all' articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di
energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti
energetiche rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche
rinnovabili nei trasporti.
Per il calcolo della quota di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas,
l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche
rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai
fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.
2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i
criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e le
decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in
considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo,
il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei
bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre
colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture
coltivate su superfici agricole come colture principali
soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7 % del
consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.
3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale
lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e'
calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello
nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la
produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il
ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride)
che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene
conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da
fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di
ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo
contenuto energetico.
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia
eolica e' presa in considerazione conformemente alla
formula di normalizzazione definita al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente
paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e'
calcolato come quantita' di teleriscaldamento e
teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti
rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il
riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto
unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il
contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base
del suo contenuto energetico.
8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico,
geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai
fini del comma 1, lettera b), a condizione che il
rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5%
l'apporto energetico primario necessario per far funzionare
le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare
quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente
direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al
paragrafo 4.
9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene
conto dell'energia termica generata da sistemi energetici
passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia
in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il
calore generato da energia prodotta da fonti non
rinnovabili.
10. Il contenuto energetico dei carburanti per
autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello
stesso paragrafo.
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e'
calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da
fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo
di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in
percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in
considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti
statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a
progetti comuni con Paesi terzi.
In caso di trasferimento statistico, la quantita'
trasferita:
a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di
energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
1;
b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di
energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
1.
In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia
elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del
raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
1.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia
nell'ambito della valutazione del conseguimento degli
obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di
energia consumata nel settore dell'aviazione e'
considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18 per cento.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il
calcolo della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n.
1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e
successive modificazioni.
2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) per il calcolo del denominatore, ossia della
quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini
del primo comma, sono presi in considerazione solo la
benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto
su strada e su rotaia e l'elettricitacompresa
l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti
per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine
non biologica;
b) per il calcolo del numeratore, ossia della
quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel
trasporto ai fini del primo comma, sono presi in
considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili
consumati in tutte le forme di trasporto;la presente
lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c-bis) del presente paragrafo;
c) per il calcolo del contributo di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi
di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per
autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non
biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e'
utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti
rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui
avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia
elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto
ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato
pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di
elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il
calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui
alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte
il contenuto energetico dell'apporto di elettricita'
proveniente da fonti energetiche rinnovabili;
c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel
numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a
partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine
e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole
come colture principali soprattutto a fini energetici non
e' superiore al 7 % del consumo finale di energia nei
trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite
fissato:
a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie
prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte
2.bis del presente allegato;
b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture
principali coltivate su superfici agricole soprattutto a
fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere
state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte
C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n.66
del 2005;
c) i biocarburanti sostenibili provenienti da
colture agricole di secondo raccolto.
2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli
obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il
contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie
prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte
2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri
biocarburanti.
2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e'
considerato pari a due volte il loro contenuto energetico
per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
comma 2.
Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo
e' considerato pari a due volte il loro contenuto
energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento
dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis.
a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o
fotobioreattori.
b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti
urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non
separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui
all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152.
c) Rifiuto organico come definito all'articolo183,
comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e
soggetto alla raccolta differenziata di cui
all'articolo183, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152.
d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti
industriali non idonei all'uso nella catena alimentare
umana o animale, incluso materiale proveniente dal
commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse
le materie prime elencate nella parte B del presente
allegato.
e) Paglia.
f) Concime animale e fanghi di depurazione.
g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e
fasci di frutti di palma vuoti.
h) Pece di tallolio.
i) Glicerina grezza.
l) Bagasse.
m) Vinacce e fecce di vino.
n) Gusci.
o) Pule.
p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.
q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti
e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale
quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti
precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge,
liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e
tallolio.
r) Altre materie cellulosiche di origine non
alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera
q-quinquies).
s) Altre materie ligno-cellulosiche definite
all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi
per sega e per impiallacciatura.
t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica.
u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di
trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in
conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a).
v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in
conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo
e' considerato pari a due volte il loro contenuto
energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti
non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 2-bis.
a) Olio da cucina usato.
b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in
conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio.».
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni.».
3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7.
5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto.
6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo.
7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 7-quater del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e
finali.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18
aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre
1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23
novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e
il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonche' il D.M. 10
febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche
per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi
aromatici totali nelle benzine.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi
limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che
disciplinano la trasmissione di dati e informazioni
all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni.
3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro delle attivita' produttive e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle
modalita' esecutive delle procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro delle attivita' produttive e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto,
al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie
non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse
modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con
il presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono
scaturire nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la
finanza pubblica e, relativamente alle attivita' di cui
agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti
ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Per il testo dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note alle premesse.
 
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