Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51 |
Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE; Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi; Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversita' ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-bis; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonche' il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»; b) al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.».
NOTE
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 settembre 2015, n. 239. - La direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2015, n. L 107. - La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 1998, n. L 350. - La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 maggio 2008, n. L 120. - La decisione 2010/335/UE della Commissione del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359. - La comunicazione della Commissione 160/01 del 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359. - Il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione dell'8 dicembre 2014 relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversita' ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 351. - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. n. 143. - Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O. n. 77. - Il testo dell'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: «Art. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimita') 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O. n. 81, come modificato dall'art. 17 del presente decreto: «Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.». 2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38. 4. (abrogato) 5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente. 5-bis. (abrogato) 5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: acque glicerinose; acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli; acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio; residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose; oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; feccia da vino e vinaccia; grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02). 5-quater. (abrogato) 5-quinquies. 5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e' abrogato. 6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante. 7. (abrogato)». - Il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2011, n. 97. - Il testo degli articoli 1 e 16 e dell'allegato B della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge didelegazione europea 2015) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita: «Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge. 2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.». «Art. 16. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunita' di impiego di residui per produrre biocarburanti; b) valutare la possibilita' di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari." «Allegato B (Articolo 1, comma 1) 1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016); 2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016); 3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018); 4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017); 5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016); 6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017); 7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017); 8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017); 9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).". - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna: a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali. 1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili,a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali. 2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.». |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»; b) al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente: «i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»; c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti: i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter; i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti; d) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1; b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287; 2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius; 3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa; c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico; d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel 2010; e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87; f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59; b) Combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE e 88/77/CEE; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori ad accensione per compressione di macchine mobili non stradali di cui alla direttiva 97/68/CE, trattori agricoli e forestali di cui alla direttiva 2000/25/CE, imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e altre navi della navigazione interna; c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa; d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili; e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise; f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta; g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade; in caso di distribuzione di combustibile diesel tale definizione include anche gli impianti che riforniscono le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna; h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione dell'erogato; i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali; i-bis) nave della navigazione interna: nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune; i-ter) emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita: le emissioni nette di CO2 , CH4 e N2 O che possono essere attribuite al combustibile, compresi tutti i suoi componenti miscelati, o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate; i-quater) emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); i-quinquies) combustibile: un combustibile destinato all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione di veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, imbarcazioni da diporto ed altre navi della navigazione interna; i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo; i-septies) operatore economico: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' o in un Paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario; i-octies) biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa; i-nonies) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; i-decies) valore reale: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V-bis, parte C; i-undecies) valore tipico: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante; i-duodecies) valore standard: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, puo' essere utilizzato al posto di un valore reale; i-terdecies) risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti: emissioni di gas risparmiate rispetto a quelle del combustibile fossile che il biocarburante sostituisce, calcolate come indicato nell'allegato V-bis, parte C, punto 4. i-terdecies.1) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; i-terdecies.2) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); i-terdecies.3) "biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter; i-terdecies.4) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; i-terdecies.5) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; i-terdecies.6) "impianto operativo": impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti. 1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1; b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti: 1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) D287; 2) viscosita' media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosita' (centipoise) = 518,98e - 0,038T, dove T e' la temperatura in gradi Celsius; 3) rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; 4) la mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa; c) "scisti bituminosi": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima e' realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravita' con potenziamento termico; d) "valore di riferimento per i carburanti": un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unita' di energia dei combustibili nel 2010; e) "petrolio greggio convenzionale": qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravita' API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87; f) "micro, piccole e medie imprese (PMI)": quelle definite dall'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati: a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005; b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero.»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attivita' di comunicazione. 2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati. 1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato: «ISPRA», pubblica annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla qualita' di benzina e combustibile diesel commercializzati nell'anno precedente, sulla base di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, e' elaborata sulla base dei seguenti dati: a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2005; b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente comunicati entro il 30 maggio di ciascun anno, tramite le associazioni di categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano benzina e combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione europea e dai gestori degli impianti di produzione di tali combustibili; i dati sono ottenuti, anche attraverso il supporto dell'ente di unificazione tecnica di settore, sulla base di un monitoraggio effettuato tenendo conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) i dati sui volumi di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente, con le prescritte suddivisioni, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005; i dati sono contestualmente comunicati anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito internet di tale Ministero. 2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di presentazione dei dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis, sulla base di una relazione elaborata dal Gestore dei servizi energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno. I dati di tale relazione sono trasmessi utilizzando il modello dell'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652, secondo lo standard elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (di seguito AEA) mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'AEA, e utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea la data di trasmissione e il nome del personale coinvolto nelle attivita' di comunicazione. 2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma 2-bis, una relazione sulle filiere di produzione di biocarburanti, sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia, inclusi i valori medi provvisori delle emissioni stimate prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tali dati alla Commissione europea.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricita'» e le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita' delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1»; c) al comma 2 le parole «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del GSE» e al primo periodo e alla lettera a) la parola «energia» e' sostituita dalla seguente: «elettricita'»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE»; f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1.»; g) al comma 6 le parole da «e dell'energia sono» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra»; h) il comma 9 e' abrogato; i) al comma 10 le parole «di cui ai commi 1, 2 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «7-bis, paragrafo 5, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis, paragrafo 5»; l) al comma 12 le parole «L'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti:«Il GSE redige e»; dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e, per conoscenza, ad ISPRA», e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 7-bis, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-bis. Obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra. 1. I fornitori devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricita' fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2. 1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensita' delle emissioni di gas ad effetto serra per unita' di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricita', i fornitori utilizzano il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. I fornitori che sono PMI utilizzano il metodo di calcolo semplificato di cui all'allegato V-bis.1 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del GSE, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'elettricita' fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di elettricita' forniti con l'indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine; b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia. 3. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato V-bis.1. 4. La relazione di cui al comma 2 e' redatta utilizzando il formato di cui all'allegato IV della direttiva (UE) 2015/652 secondo lo standard elaborato dall'AEA. Il formato e le modalita' di trasmissione della relazione sono pubblicate sul sito del GSE 5. Nel caso in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti, le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unita' di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburante, copia di un certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti di cui all'articolo 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, nonche' una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unita' di energia, della stessa partita. 5-bis. A partire dal 1° gennaio 2018, il fornitore che immette al consumo biocarburanti anche in miscele utilizzati nel settore dell'aviazione puo' conteggiare i biocarburanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1, solo ove per gli stessi sia stato accertato, ai sensi dell'articolo 7-quater, il rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7-quater, comma 5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni per il conteggio di biocarburanti ad uso aviazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al comma 1. 6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente alla metodologia indicata all'articolo 7-quinquies. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita degli altri tipi di combustibili e dell'elettricita' sono calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato V-bis.1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definite disposizioni ai fini del calcolo dell'elettricita' fornita in termini quantitativi e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra. 7. Il fornitore mantiene a disposizione dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi al pagamento dell'accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate ai sensi del comma 2. 8. L'operatore economico mantiene a disposizione dell'autorita' preposta agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5-bis, per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburante, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l'autocertificazione di cui al comma 5. 9. (abrogato) 10. Un gruppo di fornitori puo' scegliere di ottemperare congiuntamente agli obblighi di cui al comma 1. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico. Le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma sono stabilite ai sensi dell'articolo 7-bis, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 11. I fornitori trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1° gennaio 2013, una relazione che illustri la possibilita' di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 entro il 2020 attraverso uno dei seguenti metodi: a) la fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale, comprese le navi adibite alla navigazione interna, trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; b) l'uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni; c) l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. 12. Il GSE redige e trasmette annualmente, entro il trenta maggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, ad ISPRA, un rapporto sulla esattezza, sulla completezza e sulla conformita' alle disposizioni di cui al comma 6 della relazione prevista al comma 2, nonche' sull'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8. Il GSE provvede ad assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati relativa ai biocarburanti al fine di garantire ulteriori approfondimenti.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies.»; b) al comma 3, lettera e), le parole «dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 1307/2014».
Note all'art. 5: - Il testo dell'articolo 7-ter, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-ter. Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti. 1. I criteri di sostenibilita' che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita' definiti al comma 2. 2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35 % fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50 % a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies. 3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo; b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree richiamate; c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei siti richiamati; d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in questione; e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano: 1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreno erboso. 4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione, e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008. 5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. 7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a 5.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»; b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico soggetto.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti.»; d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art. 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»; f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 7-quater, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-quater. Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' per i biocarburanti. 1. Al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 2. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti, gli operatori economici forniscono le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, in conformita' a quanto stabilito dal sistema nazionale di certificazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di recepimento della direttiva 2009/30. 3. Il Sistema nazionale di cui al comma 1 deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilita' e le informazioni di cui al comma 5, nonche' un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonche' la solidita' dei dati. 4. Al fine di dimostrare che i criteri di sostenibilita' sono mantenuti lungo tutta la catena di consegna, dalla materia prima al biocarburante, gli operatori economici e i fornitori, per quanto attiene i rispettivi obblighi, devono utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: a) consenta che partite di materie prime, di prodotti intermedi, di rifiuti o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilita' diverse siano mescolate; b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilita' e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite; c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita', della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela. c-bis) avvenga all'interno di un unico luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico soggetto. 4-bis. Il bilancio di massa di cui al comma 4, nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, e' ammissibile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui al comma 2, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. Non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui al comma 2 con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti. 5. Conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici devono fornire, le seguenti informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti: a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell'Unione europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 1) Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29); 2) Convenzione concernente la liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87); 3) Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98); 4) Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100); 5) Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105); 6) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111); 7) Convenzione sull'eta' minima per l'assunzione all'impiego (n. 138); 8) Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). 5-bis. Ai fini di cui al comma 5 dell'art 7-bis, tali informazioni devono accompagnare la partita lungo tutta la filiera di produzione del biocarburante secondo quanto stabilito dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. 6. Alle attivita' di controllo provvede il Comitato tecnico consultivo biocarburanti, ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 6-bis. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti puo' avvalersi di ISPRA per la realizzazione di studi di settore. La eventuale collaborazione dell'ISPRA avviene con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6-ter. In caso di individuazione di frodi si applicano le misure adottate ai sensi dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 7-quinquies, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7-quinquies. Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. 1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate: a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C; c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti gli altri fattori; d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.». |
| Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. All'articolo 8, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole «dall'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «dal GSE».
Note all'art. 8: - Il testo dell'articolo 8, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8. Accertamenti sulla conformita' dei combustibili. 1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza. 2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV. 3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua: a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale; b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito; c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione. 4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato V. 5. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, e' effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della Guardia di finanza, utilizzando, in caso di analisi, i metodi di prova stabiliti dall'allegato V. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 7, e' effettuato da tali organi, dagli Ispettorati della navigazione interna e dai soggetti a tal fine individuati dalla normativa regionale; si applica quanto previsto dall'articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5-bis. L'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 7-bis, e' effettuato dal GSE». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento; 2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento; 3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento.»; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro.»; c) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro.».
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9. Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione amministrativa si applica ai gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, ai gestori degli impianti di distribuzione e ai gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 si applicano le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti ad assicurare le percentuali di distribuzione provinciale previste dall'articolo 3, comma 2, se le stesse non sono rispettate. Se gli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 2, non sono trasmessi nei termini prescritti si applica l'articolo 650 del codice penale. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, commercializzano combustibile diesel avente un tenore massimo di FAME superiore a quello previsto da tale decreto. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gestori dei depositi fiscali, dei depositi commerciali o degli impianti di distribuzione che, a seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, non rispettano le modalita' introdotte da tale decreto per assicurare la commercializzazione del combustibile diesel avente il tenore massimo di FAME indicato nell'allegato II. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro ai soggetti tenuti agli obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura previsti dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. La stessa sanzione si applica ai soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 3, commi 4 o 6, e dall'articolo 4, comma 4, che violano tali obblighi. A seguito dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, la stessa sanzione si applica anche in caso di violazione degli obblighi di trasmissione, informazione o di etichettatura introdotti da tale decreto. 7. In caso di violazione del divieto previsto dall'articolo 4, comma 5, si applica la sanzione prevista dall'articolo 296, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla cui irrogazione provvedono le regioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati da inviare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che non rispetta l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 1) da 300.000 a 500.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori all'obiettivo di riduzione e comunque risultano superiori al 4 per cento; 2) da 500.001 a 800.000 euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano comprese tra il 2 e il 4 per cento; 3) da 800.001 a 1.000.000 di euro nel caso in cui le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7-bis, comma 1, risultano inferiori al 2 per cento. 10. Salvo che il fatto costituisca reato quando il contenuto della relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, risulta incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al comma 5 del predetto articolo, al fornitore si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 euro. 11. Al fornitore che, nell'anno di riferimento, omette di presentare o presenta tardivamente la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 150.000 euro. Al fornitore che presenta la relazione tardivamente, purche' entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, e' applicata la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro. 12. Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro. 13. Il fornitore che omette di presentare la relazione di cui all'articolo 7-bis, comma 11, e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 14. L'operatore economico che produce la autocertificazione, di cui all'articolo 7-bis, comma 5, in forma incompleta, inesatta o difforme dalla metodologia di cui all'articolo 7-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 15. L'operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione di cui all'articolo 7-bis, comma 8, e' punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 euro. 16. L'operatore economico che non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 7-quater e' punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro. 17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 provvede il Prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 18. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.». |
| Art. 10 Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Parte «C» il punto 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove: el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664. (**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). (***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio.»; b) Alla parte C, il punto 10 e' sostituito dal seguente: «10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.»; c) dopo la parte «E» e' aggiunta la seguente: «E-bis: Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni La seguente tabella riporta le emissioni stimate provvisorie prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO2 eq/MJ) ===================================================================== |Gruppo di materie | MEDIA | Intervallo interpercentile derivato | | prime | (*) | dall'analisi di sensibilita' (**) | +==================+========+=======================================+ |Cereali e altre | | | |amidacee | 12 | da 8 a 16 | +------------------+--------+---------------------------------------+ |Zuccheri | 13 | da 4 a 17 | +------------------+--------+---------------------------------------+ |Colture | | | |oleaginose | 55 | da 33 a 66 | +------------------+--------+---------------------------------------+
dove (*) I valori medi qui riportati rappresentano una media ponderata dei valori delle materie prime modellizzati singolarmente. (**) L'intervallo qui riportato riflette il 90% dei risultati utilizzando i valori del quinto e del novantacinquesimo percentile derivati dall'analisi. Il quinto percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 5% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati inferiori a 8, 4 e 33 gCO2 eq/MJ). Il novantacinquesimo percentile suggerisce un valore al di sotto del quale e' risultato il 95% delle osservazioni (vale a dire, il 5% dei dati totali utilizzati ha mostrato risultati superiori a 16, 17 e 66 gCO2 eq/MJ). Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime: 1) materie prime non presenti nella tabella del presente allegato; 2) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo: terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno, a terreni coltivati o colture perenni, dove per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. In tal caso occorre calcolare un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el ) in conformita' della parte C, paragrafo 7, dell'allegato V-bis.».
Note all'art. 10: - Il testo della Parte C dell'allegato V-bis del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «C. Metodologia 1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula: E =(uguale) eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee dove E =(uguale) il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile; eec =(uguale) le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; el =(uguale) le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; ep =(uguale) le emissioni derivanti dalla lavorazione; etd =(uguale) le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; eu =(uguale) le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; esca =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola; eccs =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio; eccr =(uguale) le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; eee =(uguale) le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. 2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per MJ di combustibile, gCO2 eq/MJ. 3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando e' fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito. 4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e' calcolato secondo la seguente formula: RISPARMIO =(uguale) (EF - EB)/EF dove EB =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e EF =(uguale) totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento. 5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori: CO2 : 1 N2 O: 296 CH4 : 23 6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche piu' ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali. 7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, e1, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB , (*) dove: e l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO 2 per unita' di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I "terreni coltivati" (**) e le "colture perenni" (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno; CS R = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; CS A = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione reale del terreno (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CS A e' il valore stimato per unita' di superficie dopo 20 anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; P = la produttivita' delle colture (misurata come energia da biocarburante prodotta per unita' di superficie all'anno); e eB = premio di 29 gCO2 eq/MJ di biocarburante la cui biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. (*) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664. (**) Terreni coltivati quali definiti dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). (***) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo solitamente non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio. 8. Il premio di 29 gCO2 eq/MJ e' attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione: a) non era utilizzato per attivita' agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e b) rientra in una delle seguenti categorie: i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli; ii) terreno fortemente contaminato. Il premio di 29 gCO2 eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta. 9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue: a) «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; b) «terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi. Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE. 10. La guida di cui alla decisione della Commissione del 10 giugno 2010 adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo. 11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonche' dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione. Nel calcolo del consumo di elettricita' prodotta all'esterno dell'unita' di produzione del combustibili, l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricita' viene ipotizzata uguale all'intensita' media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricita' in una regione data. In deroga a questa regola, per l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio. 12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto. 13. Le emissioni derivanti dai combustibili al momento dell'uso, eu , sono considerate pari a zero per i biocarburanti. 14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono gia' state computate in ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2 direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile. 15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali. 16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , sono prese in considerazione per la parte di elettricita' eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricita' eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricita' eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricita' fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione. 17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o piu' altri prodotti («prodotti secondari»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricita'). 18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep , etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario e' fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricita' non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico e' negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta. Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unita' di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 e' la raffineria. 19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunita' e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2 eq/MJ.». |
| Art. 11 Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652
1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti: a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita'».
Parte I
Elementi utili al calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita'. L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricita' e' espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ). 1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue: CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298 2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. 3. L'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricita' forniti dal fornitore e' calcolata secondo la formula seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove s'intende con: a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies; b) «x», l'elettricita' e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa; c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo e' effettuato come segue: 1) Quantita' immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantita' di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densita' energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i. 2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricita' forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica e' quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantita' di biocarburante trattato simultaneamente e' determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17). Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantita' e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' computato come combustibile fossile. Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a se' ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 3) Quantita' di elettricita' consumata. Consiste nella quantita' di elettricita' consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa puo' essere stimata: a) utilizzando la seguente formula: Elettricita' consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricita' (MJ/km); b) attraverso le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6; d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2 eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti. 1. Ammissibilita'. Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore. L'uso delle UER per un dato carburante fossile da parte del fornitore e' limitato alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o liquefatto o GPL, individuati dalla normativa tecnica adottata a livello europeo. Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1° gennaio 2011. Non e' necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7-bis. Puo' essere computata qualsiasi riduzione che avviene lungo la catena di produzione del carburante fossile anteriormente all'impianto presso il quale ha luogo la produzione del carburante finito. 2. Calcolo. Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066. Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilita' equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione. I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065. e) con «GHGix» s'intende l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'elettricita' x espressa in gCO2 eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o dell'elettricita' come segue: 1) Nel caso dei combustibili di origine non biologica e' «l'intensita' di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile riportata nell'ultima colonna della seguente tabella.
===================================================================== Fonte di | Combustibile | Intensita' delle | Intensita' delle materie prime| immesso sul |emissioni di gas |emissioni di gas e processo | mercato |serra durante il |serra ponderata | | ciclo di vita |durante il ciclo | | (gCO2eq/MJ | di vita | | | (gCO2eq/MJ) =============|======================================================= Greggio | | | convenzionale| Benzina | 93,2 | 93,3 | | | Liquido da | | | gas naturale | | | (GTL) | | 94,3 | Liquido da | | | carbone | | 172 | | | | Bitume | | | naturale | | 107 | | | | Scisti | | | bituminosi | | 131,3 | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Greggio | | | convenzionale| Diesel o gasolio | 95 | 95,1 | | | Liquido | | | da gas | | | naturale | | | (GTL) | | 94,3 | | | | Liquido da | | | carbone | | 172 | | | | Bitume | | | naturale | | 108,5 | | | | Scisti | | | bituminosi | | 133,7 | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Qualsiasi | | | fonte | | | fossile | Gas di petrolio | 73,6 | 73,6 | liquefatto per | | |motore ad accensione| | | comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale,| Gas naturale | 69,3 | 69,3 miscela | compresso per | | dell'UE |motore ad accensione| | | comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale,| Gas naturale | 74,5 | 74,5 miscela | liquefatto per | | dell'UE |motore ad accensione| | | comandata | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Reazione |Metano sintetico | 3,3 | 3,3 Sabatier |compresso nel motore| | avente come |ad accensione | | fonte di |comandata | | idrogeno | | | l'elettrolisi| | | prodotta con | | | energie | | | rinnovabili | | | non | | | biologiche | | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Gas naturale | Idrogeno | 104,3 | 104,3 mediante | compresso | | steam | in una cella | | reforming | a combustibile | | | | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Elettrolisi | Idrogeno compresso | 9,1 | 9,1 completamente| in una cella a | | alimentata da| combustibile | | energia | | | rinnovabile | | | non biologica| | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Carbone | Idrogeno compresso | 234,4 | 234,4 | in una cella a | | | combustibile | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Carbone con | Idrogeno compresso | 52,7 | 52,7 cattura e | in una cella a | | sequestro | combustibileç | | del carbonio | | | delle | | | emissioni di | | | processo | | | -------------|--------------------|-----------------|---------------- Rifiuti | Benzina, diesel o | | plastici | gasolio | 86 | 86 provenienti | | | da | | | materie | | | prime | | | fossili | | | ---------------------------------------------------------------------
2) Nel caso dell'elettricita' i fornitori utilizzano la metodologia definita con decreto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6. Nelle more della pubblicazione del decreto i fornitori possono: calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili. determinare l'intensita' dei gas a effetto serra (gCO2 eq/MJ) per elettricita' sulla base dei dati comunicati a norma dei seguenti atti: a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione. 3) Nel caso dei biocarburanti sostenibili, l'intensita' dei gas a effetto e' calcolata in base all'articolo 7-quinquies. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7-ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7-ter, paragrafo 1. L'intensita' dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, e' pari all'intensita' dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali. 4. Nel caso di trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti l'intensita' dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili e' quella del biocarburante dopo il trattamento; f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:
================================================================= | Tecnologia di conversione prevalente |Fattore di efficienza | +=======================================+=======================+ |Motore a combustione interna | 1 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Motopropulsore elettrico a batteria | 0,4 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Motopropulsore elettrico a celle a | | |combustibile a idrogeno | 0,4 | +---------------------------------------+-----------------------+ Parte II
Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti
1. UER dei carburanti diversi dai biocarburanti Affinche' le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano al GSE le seguenti informazioni: a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1° gennaio 2011. Essa coincide con la data in cui si e' verificato il primo risparmio di emissioni; b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2 eq; c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate; d) la sede del progetto piu' vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine, fino al quarto decimale; e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2 eq/MJ di materia prima prodotta; f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra; g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema; h) se il progetto riguarda l'estrazione di petrolio, il rapporto medio annuo gas-petrolio (GOR) in soluzione, storico e dell'anno a cui si riferisce la comunicazione, la pressione del giacimento, la profondita' e la produzione di petrolio greggio del pozzo. Il valore medio storico si riferisce al valore medio registrato l'anno prima dell'inizio del progetto. 2. Origine Ai soli fini del presente decreto legislativo, con «origine» s'intende la denominazione commerciale delle materie prime di cui alla parte 2, punto 7, allegato I della direttiva 2015/652/UE, ma solo se il fornitore detiene l'informazione richiesta perche': a) e' una persona o un'impresa che effettua un'importazione di petrolio greggio da Paesi terzi oppure che riceve una fornitura di petrolio greggio da un altro Stato membro a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio; oppure b) ha stipulato accordi per condividere le informazioni con altri fornitori. In tutti gli altri casi, l'«origine» deve far riferimento alla provenienza UE o non UE del combustibile. Per quanto riguarda i biocarburanti, con «origine» s'intende la filiera di produzione del biocarburante di cui all'allegato V-bis. Qualora siano utilizzate piu' materie prime, i fornitori presentano una relazione sulla quantita' in tonnellate di prodotto finito di ciascuna materia prima prodotta nei rispettivi impianti di trattamento durante l'anno a cui si riferisce la comunicazione. 3. Luogo di acquisto Con «luogo di acquisto» s'intende il Paese e il nome dell'impianto di trattamento in cui il combustibile o l'elettricita' hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, utilizzati per assegnare l'origine del combustibile o dell'elettricita' a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 4. PMI In deroga a quanto predetto, per i fornitori che sono PMI l'«origine» e il «luogo d'acquisto» si riferiscono alla provenienza UE o non UE, secondo il caso, a prescindere dal fatto che essi importino o forniscano oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. 5. Per la denominazione commerciale delle materie prime si applica la tabella di cui all'allegato I, parte II, punto 7 della direttiva 2015/652/UE; b) «Allegato V-bis.2 - Valore di riferimento per i carburanti» Ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita', al fine di valutare la riduzione di intensita' dei gas ad effetto serra, e' pari a 94,1 gCO2 eq/MJ; c) «Allegato V-bis. 3 - Comunicazione alla Commissione» 1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, ogni anno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea i dati aggregati per tutti i combustibili e per l'elettricita' immessi sul mercato sul territorio nazionale: a) tipo di combustibile o elettricita'; b) volume dei combustibili o quantita' di elettricita'; c) intensita' delle emissioni di gas a effetto serra; d) UER; e) origine; f) luogo di acquisto come definiti nell'allegato V-bis.1 Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante. 2. I dati di cui al punto 1 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o per l'elettricita' immessi sul mercato dai fornitori, compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro. |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti: «q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione; q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici; q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; q- nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38; q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.».
Note all'art. 12: - Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita' e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita' e di calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore con la distribuzione e la trasmissione; g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa; l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale; p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. q-bis) "rifiuti": rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione; q-ter) "colture amidacee": colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma); q-quater) "materie ligno-cellulosiche": materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale; q-quinquies) "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici; q-sexies) "residuo della lavorazione": sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo; q-septies) "carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica": i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti; q-octies) "residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura": residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione; q-nonies) "biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni": biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 38; q-decies) "biocarburanti avanzati": biocarburanti da materie prime e altri carburanti rinnovabili di cui all'allegato I, parte 2-bis, parte A.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis: L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e' almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020.».
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3 Obiettivi nazionali 1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 e' pari a 17 per cento. 2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovra' essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 2-bis. L'obiettivo nazionale, da conseguire nel 2020, e' almeno pari a 0,5%, in contenuto energetico, di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020. 3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell'allegato 1.». |
| Art. 14
Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da «rifiuti, compreso il gas di discarica» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis.».
Note all'art. 14: - Il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 33 Disposizioni in materia di biocarburanti 1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.". 2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato con le modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38. 4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 marzo 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilita'. Per tali finalita', fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorche' e' immessa in consumo una quantita' di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie. 5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo 39, che essi sono stati prodotti a partire da materie prime e altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis, e' equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari a due volte l'immissione in consumo degli altri biocarburanti. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il rispetto del principio di prossimita' nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 182-bis. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente. 5-bis. Per il periodo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e' comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di cui al comma 5. 5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: acque glicerinose; acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli; acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio; residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose; oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; feccia da vino e vinaccia; grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n. 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02). 5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. 5-quinquies. 5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5-septies. In riferimento alle attivita' previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e' abrogato. 6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 5 e' calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante. 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.». |
| Art. 15 Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513
1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»; b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche: 1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricita'», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»; 2) alla fine del punto 1, lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»; 3) al punto 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili;»; 4) al punto 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005; c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»; 5) il punto 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.»; c) all'allegato I, dopo la parte 2, e' aggiunta la seguente parte: «2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. c) Rifiuto organico come definito all'articolo 183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
Note all'art. 15: - Il testo dell'allegato I al citato decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato 1 (art. 3, comma 4) Procedure di calcolo degli obiettivi 1. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all' articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. 3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo. 11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1; b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. 13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento. 14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. 2. CALCOLO DELLA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN TUTTE LE FORME DI TRASPORTO 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricitacompresa l'elettricita' utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica; b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo; c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in cui avviene il calcolo. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. Per il calcolo dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici di cui alla lettera b), tale consumo e' considerato pari a 5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' proveniente da fonti energetiche rinnovabili; c-bis) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non e' superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato: a) i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2.bis del presente allegato; b) i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n.66 del 2005; c) i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto. 2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali di cui all'art. 3, comma 2, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime e degli altri carburanti di cui all'allegato I, parte 2-bis e' equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. 2-bis. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2. Parte A: Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2 e una volta per il conseguimento dell'obiettivo dell'articolo 3, comma 2-bis. a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori. b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. c) Rifiuto organico come definito all'articolo183, comma 1, lettera d), proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'articolo183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato. e) Paglia. f) Concime animale e fanghi di depurazione. g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti. h) Pece di tallolio. i) Glicerina grezza. l) Bagasse. m) Vinacce e fecce di vino. n) Gusci. o) Pule. p) Tutoli ripuliti dei semi di mais. q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attivita' e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio. r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quinquies). s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura. t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica. u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). v) Batteri, se la fonte energetica e' rinnovabile in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera a). Parte B. Materie prime e carburanti il cui contributo e' considerato pari a due volte il loro contenuto energetico per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2; tali materie prime e carburanti non concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2-bis. a) Olio da cucina usato. b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.». |
| Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 17
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni.». 3. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, introdotto al comma 1, lettera g), dell'articolo 4, e' adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati i commi 4, 5-bis, 5-quater e 7. 5. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo regime incentivante, il comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato a partire dal 30 giugno 2018. Restano in ogni caso ferme le disposizioni relative all'applicazioni del bilancio di massa in caso di maggiorazione di cui al presente decreto. 6. Entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2012, n. 31, in conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo. 7. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di accisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Lorenzin, Ministro della salute
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 17: - Per il testo dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 6. - Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonche' il D.M. 10 febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, continua ad applicarsi limitatamente alle disposizioni degli articoli 3 e 4 che disciplinano la trasmissione di dati e informazioni all'ISPRA, ed e' abrogato per le restanti disposizioni. 3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalita' esecutive delle procedure ivi disciplinate. 4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto. 5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attivita' di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Per il testo dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
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