Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2017 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. 52 |
Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3; Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e' pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale 4 agosto 2016, n. 181. - La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita' che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, e' competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorita' giudiziaria o dal Ministro della giustizia; c) «autorita' richiedente»: l'autorita' competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorita' competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari. 2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». |
| Art. 4
Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non e' individuabile, al prefetto di Roma, sempre che: a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria; b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui e' prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta
1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata. 2. L'autorita' che procede fa richiesta di assistenza alla autorita' competente di altro Stato Parte affinche' provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalita' diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e' conosciuto o e' incerto, ovvero e' inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto. 3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana. 4. Se l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta. |
| Art. 6
Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte per le notificazioni
1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata. 2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi e' richiesta in tal senso dell'autorita' richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facolta' di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 143 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali). - 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. 4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e' obbligatoria.». |
| Art. 7
Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza
1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorita' giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia. 2. La trasmissione puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia. 3. Le richieste di assistenza dirette alle autorita' del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facolta' di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8
Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attivita' probatoria
1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza e' trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia. 2. Quando l'autorita' richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo. 3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorita' richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta. 4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorita' richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non puo' essere compiuto alle condizioni ivi indicate perche' contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorita' richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta puo' essere accolta. 6. Il procuratore della Repubblica da' altresi' comunicazione all'autorita' richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia' in corso.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. 3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.». «Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1. 2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da' comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1. 4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.». «Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalita' organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.». |
| Art. 9
Scambio spontaneo di informazioni
1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorita' competente di altro Stato Parte. 2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorita' competente dello Stato Parte. 3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 78 (Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero). - 1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorita' giudiziaria straniera puo' essere acquisita a norma dell'art. 238 del codice. 2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all'avente diritto di beni provenienti da reato
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il procuratore della Repubblica provvede sulla richiesta di sequestro di cose da restituire all'avente diritto proveniente dall'autorita' dello Stato Parte. 2. La richiesta di consegna e' accolta quando non vi e' dubbio sull'appartenenza delle cose e quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova o di confisca.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. |
| Art. 11
Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta
1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria e' necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso, puo' essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'autorita' richiedente. 2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita' richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta. 4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta. 5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno. |
| Art. 12
Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia
1. L'autorita' giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato Parte, puo' concordare con l'autorita' competente di detto Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di assistenza. 2. Il Ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all'autorita' competente dello Stato Parte se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 3. L'autorita' giudiziaria, in accordo con l'autorita' competente dello Stato Parte, definisce le modalita' del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in Italia. 4. Il trasferimento temporaneo e' disposto su autorizzazione del giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, l'autorizzazione e' richiesta al magistrato di sorveglianza. 5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilita' di conferire con il difensore. 6. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. 7. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 279 del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.». |
| Art. 13
Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorita' richiedente circa le modalita' dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. E' assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono. 2. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a: a) identificare la persona da ascoltare; b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione; c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito; d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciute dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati dall'autorita' richiedente. 3. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' richiedente o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione. Al testimone e' comunque assicurata la facolta' di astensione nei casi previsti dalla legge italiana. 4. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente dello Stato Parte. 5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Note all'art. 13: - Il testo degli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale cosi' recita: «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito , interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita' , ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.». «Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave. La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.». «Art. 369 (Autocalunnia). - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorita' indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.» «Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.». |
| Art. 14
Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte
1. L'autorita' giudiziaria procedente richiede l'audizione a distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all'autorita' competente di altro Stato Parte. 2. La richiesta puo' essere proposta: a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello Stato Parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando e', a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte; b) nei casi previsti dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) cosi' recita: «Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti; c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.». |
| Art. 15 Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato Parte
1. Nei casi di cui all'articolo 13, su conforme richiesta dell'autorita' dello Stato Parte, all'audizione del testimone, del consulente tecnico o del perito puo' procedersi mediante conferenza telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalita' stabilite dall'articolo 13, in quanto compatibili. 2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalita' di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dall'autorita' giudiziaria italiana. 3. La richiesta puo' essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica. |
| Art. 16
Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto e fermo e attivita' di indagine sotto copertura
1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione e le operazioni di infiltrazione di cui all'articolo 14 della convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali; b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a). 1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1. 2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'. 3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e' specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita' giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. 6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630 del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto. 9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni. 11. Sono abrogati: a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». |
| Art. 17
Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte
1. Il funzionario dello Stato Parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attivita' di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 16. |
| Art. 18
Squadre investigative comuni
1. La costituzione di squadre investigative nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla convenzione e' regolata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, e successive modificazioni.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 (Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2016, n. 58. |
| Art. 19 Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete
1. Il procuratore della Repubblica, quando e' richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'autorita' richiedente abbia indicato: a) l'autorita' che procede; b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede; c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; d) la durata dell'intercettazione. 2. Si da' esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete e' trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorita' richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 96 (Prestazioni obbligatorie). - 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. 3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001. 5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.». |
| Art. 20 Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice
1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'esecuzione della richiesta di assistenza. Il giudice verifica che l'autorita' richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto per cui si procede, e che l'intercettazione sia disposta per un reato corrispondente ad uno o piu' tra quelli per i quali, secondo l'ordinamento interno, l'intercettazione e' consentita. Nei casi di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. 2. Il procuratore della Repubblica, previa consultazione con l'autorita' richiedente, provvede all'esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione delle registrazioni. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorita' richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione. 4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalita' di cui al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all'esito delle operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 270-bis del codice di procedura penale cosi' recita: «Art. 270-bis (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni. 2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato. 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorita' giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. 6. Non e' in ogni caso precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto. 7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 8. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.». |
| Art. 21 Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato
1. Quando l'autorita' competente dello Stato Parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione, l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, esse non sono consentite. 3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 22 Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione
1. Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative: a) all'autorita' giudiziaria che procede; b) all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede; c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; d) alla durata dell'intercettazione. |
| Art. 23
Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione
1. Il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in territorio di altro Stato Parte, da' esecuzione al decreto e ne informa l'autorita' competente di quello Stato. 2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica: a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; b) il titolo di reato per il quale si procede; c) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo controllato; d) la durata prevista dell'intercettazione. 3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte. 4. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' competente dello Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite. 5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, e' regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 24
Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali e' soggetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Note all'art. 24: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. |
| Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata in vigore per l'Italia e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 26: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse. |
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