Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 marzo 2017 |
Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) che, al primo periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potra' essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalita' attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonche' iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet; Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale e' incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI; le modalita' per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non puo' essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'ASDI; Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI); Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, individua le priorita' del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera b), l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di euro; Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI); Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva; Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva; Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita'; Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238, dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; b) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015; e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. |
| Art. 2 SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016
1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla poverta' disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»; b) all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»; c) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»; d) all'art. 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;»; e) all'art. 4, comma 3, lettera c), le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»; f) all'art. 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»; g) all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, e' attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»; h) all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potra' essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»; i) all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»; l) all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco». |
| Art. 3 Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA
1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono individuate nelle seguenti: a) le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta', come rideterminate per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro; c) le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro; d) le risorse, non gia' finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro; e) le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano gia' state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016. |
| Art. 4 ASDI
1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualita' secondo le modalita' di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 5 Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI
1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti: a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; b) quota parte delle risorse disponibili nel Fondo poverta', stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualita' del beneficio. 2. L'INPS puo' procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo poverta', annualita' 2017. |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2017
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 528 |
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