Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» registrata con regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione del 10 novembre 2009. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela del Riso del delta del Po IGP - via J.F. Kennedy n. 134 - 45019 Taglio di Po (Rovigo), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Veneto e della Regione Emilia-Romagna circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Riso del delta del Po» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DEL DELTA DEL PO» Art. 1. Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Riso del delta del Po» e' riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Descrizione del prodotto
L'indicazione «Riso del delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varieta' Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope. Il «Riso del delta del Po» presenta un chicco grande, compatto, con un elevato tenore proteico e puo' essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente. Il «Riso del delta del Po» - I.G.P. deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella: ===================================================================== | | | Proteine % sulla | | | Consistenza kg/cm² | sostanza secca | +=======================+=======================+===================+ | Varieta' | NON inferiore a | NON inferiore a | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | Arborio, Volano, | | | | Telemaco | 0,65 | 6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | Baldo, Cammeo | 0,60 | 6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | Carnaroli, Karnak, | | | | Caravaggio, Keope | 0,85 | 6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+
Tali caratteristiche devono essere determinate prima della trasformazione industriale, su campioni di risone secco rappresentativi dell'intero quantitativo aziendale.
Art. 3. Zona di produzione
L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la regione Veneto e l'Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonche' dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione. In particolare nel Veneto il «Riso del delta del Po» viene coltivato, in Provincia di Rovigo nei Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia-Romagna tale produzione concerne la Provincia di Ferrara nei Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra. L'area e' delimitata ad est dal Mare Adriatico a nord dal fiume Adige e a sud dal canale navigabile Ferrara/porto Garibaldi.
Art. 4. Elementi che comprovano l'origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna di esse, i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. La tracciabilita' del prodotto e' garantita dall'iscrizione in appositi elenchi delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori agricoli, dei confezionatori, delle imprese di lavorazione. Tali elenchi sono gestiti dalla struttura di controllo. La tracciabilita' e' inoltre garantita attraverso la denuncia tempestiva delle quantita' prodotte alla struttura di controllo. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5. Metodo di produzione Lavorazioni del terreno. Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacita' drenante e dotati di elevata fertilita' minerale. Dovra' essere eseguita un'aratura a profondita' di 25-30 cm, seguita almeno da una erpicatura, sono tuttavia, ammesse in alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la preparazione di un adeguato letto di semina. Successivamente il terreno dovra' essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque. Analisi dei terreni. Le aziende che producono «Riso del delta del Po» devono eseguire almeno ogni 5 anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda, un corretto piano di concimazione secondo le effettive necessita'. Le quantita' di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni». Concimazioni. I terreni sono dotati di elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonche', nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende e' importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale, comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali: azoto (N) 160 kg/ha; fosforo (P2 O5 ) 100 kg/ha; potassio (K2 O) 100 kg/ha. Per quanto concerne la modalita' di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico. Rotazione colturale. La risaia non puo' insistere sullo stesso terreno per piu' di otto anni, dopodiche' dovra' entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso. Semina. E' necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantita' massima di seme utilizzabile per ettaro e' di 300 kg. La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra' immediatamente venir sommerso di acqua. Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti. La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidita' relativa, consente di mantenere la pianta piu' asciutta e di conseguenza piu' sana. E' ammessa la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia). La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potra' avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonche' con eventuali asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione per l'eliminazione dei fitofagi. Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali e' obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo. A parita' di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore. Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione. Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:
=================================================== | Varieta' | Tonnellate/Ha | +=====================+===========================+ | Arborio | 7,5 | +---------------------+---------------------------+ | Baldo | 8,0 | +---------------------+---------------------------+ | Cammeo | 8,5 | +---------------------+---------------------------+ | Carnaroli | 6,5 | +---------------------+---------------------------+ | Telemaco | 8,5 | +---------------------+---------------------------+ | Karnak | 8,5 | +---------------------+---------------------------+ | Volano | 8,0 | +---------------------+---------------------------+ | Caravaggio | 8,5 | +---------------------+---------------------------+ | Keope | 8,5 | +---------------------+---------------------------+
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL. L'umidita' del risone essiccato non deve essere superiore al 14%. La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2 e pertanto la trasformazione da risone a riso deve avvenire nel territorio dell'I.G.P. I luoghi di sbramatura e sbiancamento del riso influiscono sulla qualita' del prodotto finale. Il microambiente del territorio dell'IGP «Riso del delta del Po» e' particolarmente favorevole al mantenimento delle caratteristiche del «Riso del delta del Po», essendo caratterizzato da una particolare umidita' relativa media dell'aria, che permette con certezza di ottenere le migliori caratteristiche del prodotto. La particolarita' della zona di produzione permette, nelle fasi di lavorazione, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto.
Art. 6. Legame con l'ambiente geografico
Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del «Riso del delta del Po» tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3. Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare. I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco. Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidita' relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una piovosita' generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta piu' asciutta e piu' sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi piu' resistente alle malattie, con cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura. La reputazione di cui gode il «Riso del delta del Po» e' indiscutibilmente presente ed e' legata alla combinazione dei fattori produttivi nell'area di produzione. Il prodotto e' gia' noto ed apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico, e come tale da essi riconosciuto sul mercato. Il «Riso del delta del Po» compare nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali come da decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000 attestando quindi che il «Riso del delta del Po» ha «metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni». Dal 1968 e' attivo presso Codigoro (Ferrara) un ufficio tecnico dell'Ente nazionale risi. Sono stati pubblicati su riviste specializzate ed in particolare su «Il risicoltore», organo di stampa dell'Ente nazionale risi, molteplici articoli sulle peculiari caratteristiche di qualita' relative al riso prodotto in quest'area. Operano da anni aziende agricole singole o associate che commercializzano i riso prodotto utilizzando la dicitura «Riso del delta del Po». Il «Riso del delta del Po» compare nella storia del delta negli anni. Molte delle manifestazioni locali (fiere, sagre, manifestazioni sportive) hanno e hanno avuto quale protagonista il «Riso del delta del Po», a titolo di esempio si ricorda le «Giornate del riso» a Jolanda di Savoia (Ferrara). Le prime testimonianze sulla coltivazione del riso risalgono al 1495 ulteriori molteplici riscontri sulle superfici investite a risaia si sono avuti durante le bonifiche attuate dalle famiglie veneziane nel '700 (prima Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier poi Sullam, Piavenna e Lattis) fino ai 4000 ettari attestati nel 1850. Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiche' questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni. La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva percio' importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e da' la possibilita' di coltivare il riso solo «per valli ed altri luoghi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura». Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in Provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni. Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in Provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel delta. In Provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.
Art. 7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'autorita' preposta alla verifica del disciplinare di produzione e' l'Ente nazionale risi - via San Vittore n. 40 - 20123 Milano - Tel. +39 028855111 - Fax +39 02861372, e-mail: info@enterisi.it.
Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione del «Riso del delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata. I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire: 1) la dicitura «Riso del delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt); 2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40×25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovra' essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovra' essere indicato la varieta' in purezza di cui all'art. 2 e cioe' Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente; 3) il simbolo I.G.P. dell'Unione europea. Il logo ufficiale del prodotto «Riso del delta del Po» e' composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (pantone 1205 C) di colore verde (pantone 557 C). All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del delta del Po», sulla meta' superiore e «Indicazione geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (pantone 557 C). Entrambe le scritte hanno carattere century gothic grassetto. Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (pantone 557 C), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (pantone 1205 C), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (pantone 117 C). Di seguito i codici dei colori: pantone solid coated panna: 1205 C; verde: 557 C; giallo: 117 C; quadricromia CMYK: panna: C0 M3 Y43 K0; verde: C48 M4 Y35 K10; giallo: C7 M28 Y100 K12.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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