Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 marzo 2017
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
Viste la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuita' territoriale aerea) e successive modifiche e integrazioni, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 25 novembre 2015, n. 185 recante misure urgenti per interventi nel territorio, convertito in legge 22 gennaio 2016, n. 9;
Viste le note n. 4769 e n. 2311 rispettivamente del 5 luglio e del 5 dicembre 2016 con le quali il presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il 19 luglio e il 21 dicembre 2016 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in conformita' al regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visti i relativi verbali datati 19 luglio e 21 dicembre 2016, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 27 ottobre 2017;
Vista la nota prot. n. 1116 del 10 marzo 2017, con cui la Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, attesta l'assenza di criticita' in ordine all'adozione del presente decreto;
Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Decreta:

Art. 1

Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico e nelle connesse appendici che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 27 ottobre 2017.
 
Art. 4

1. I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 2, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni tramite gare pubbliche.
2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi saranno conformi al disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

La Regione Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito internet www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara e della presente imposizione, nonche' a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse ed agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 7

Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo vengono resi esecutivi gli esiti delle gare, viene concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.
 
Art. 8

A decorrere dalla data del 27 ottobre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013.
 
Art. 9

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it
Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro: Delrio
 
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