Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2017 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 14 aprile 2017 |
Rettifica della determina n. 463/2017, del 22 marzo 2017, concernente la modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici. (Determina n. 715/2017). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i. e in particolare l'art. 75, comma 1, relativo a «Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti»; Vista la determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017, concernente la Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 1° aprile 2017; Considerato che per il principio attivo GENTAMICINA, citato nel testo della determinazione sopraindicata, incluso nella lista dei principi attivi oggetto della modifica del regime di fornitura, non vi sono confezioni da 1 fiala/flaconcino autorizzate all'immissione in commercio aventi regime di fornitura OSP, e che occorre provvedere alla rettifica della determinazione suddetta; Visti gli atti d'Ufficio;
Determina:
Art. 1 Rettifica della determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 77 del 1° aprile 2017 1. Nel testo della determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017, nei punti in cui indicato, e' da escludersi il principio attivo Gentamicina tra quelli inclusi nella lista dei principi attivi oggetto della modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici. 2. L'art. 3 (Stampati) della determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017 e' rettificato con la sostituzione della frase «devono apportare le modifiche autorizzate all'Etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione» con la frase «devono apportare all'Etichettatura le modifiche autorizzate relative al nuovo regime di fornitura e conseguentemente per quanto previsto all'art. 75, comma 1 (Braille) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione». 3. L'art. 4 (Smaltimento scorte) della determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017 e' rettificato con la sostituzione del secondo capoverso con «Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 3 (entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione) della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.». |
| Art. 2 Disposizioni finali
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2017
Il direttore generale: Melazzini |
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