Gazzetta n. 103 del 5 maggio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017, n. 57
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'articolo 17;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150»;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata «ANPAL», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL;
Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» , e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera f), che ha modificato la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2016 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 17, comma 4-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Si riportano gli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 45. (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
«Art. 46. (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a);
b);
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 6. (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998.)). - 1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi
in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di
mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle piante organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Si riporta l'articolo 1, commi da 404 a 416 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,
delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e
termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, letteraf). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 376 e 377 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
".».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 novembre 2008 (Ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 2009, n. 18.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.:
«Art. 17. (Modifiche alla rubrica del capo II e
all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82). - 1. Nella rubrica del capo II, la parola: "pagamenti"
e' sostituita dalla seguente: "trasferimenti".
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25. (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.".».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma
dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2014, n. 196.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290.
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita'
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.:
«Art. 10. (Organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n.
183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche
ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in
relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria
dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi' la
soppressione della direzione generale per l'attivita'
ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo,
dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono
apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni
organiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche con riferimento alle relative posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 11, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:
«11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo sono apportate, entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le conseguenti modifiche al decreto di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma
2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi
dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma
sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa
della finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 febbraio 2016 (Disposizioni per l'organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro) e' stato
pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali in data 6 luglio 2016.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2016 (Attribuzione di risorse alla Regione
Campania, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilita' 2016) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2017, n. 38.
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2015:
«Art. 10. (Funzioni e compiti dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). -
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede al rinnovo degli organi
dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione
a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle
materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a
tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL e'
ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e
trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli
organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla
modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui
sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,
coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti
delle politiche statali e regionali in materia di
istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza,
formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo
del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano
maggiori difficolta' e misure di contrasto alla poverta',
servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche
avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi
inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da
parte dell'ANPAL, nonche' delle spese per prestazioni
connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
del lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in
materia di terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in
collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche,
universita' o soggetti privati operanti nel campo della
istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri
archivi gestionali.
3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL
contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per
l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre
2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
ottobre 2016, n. 235:
«Art. 4. (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo n. 150 del 2015). - 1. Al decreto
legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera e) e'
sostituita dalla seguente: "e) le Agenzie per il lavoro di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle
attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12";
b) all'articolo 3, comma 3, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) definizione del concetto di offerta di lavoro
congrua ai fini di cui all'articolo 25".
c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: "Al personale dell'ISFOL
trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto
collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.";
d) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui
passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a
impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.";
e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole "dei servizi per il
lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro di cui
all'articolo 18";
2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
"q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di promozione e coordinamento dei programmi formativi
destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo,
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.";
f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione
di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo
all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito,
rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche e all'INAPP.";
g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole "il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le
seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca,";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.";
h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato";
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato";
i) all'articolo 19, il comma 1, e' sostituito dal
seguente:
"1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego";
l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole "delle politiche attive"
sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche del
lavoro";
2) al comma 7, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le
seguenti parole: "e all'articolo 26";
1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai
sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione.";
m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), e'
sostituita dalla seguente:
"d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'articolo 25";
n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e
ricerca» sono soppresse;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo
sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144
del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da
destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera
d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77.".».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2
Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) un Segretariato generale;
b) otto direzioni generali;
c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' per quelli di cui al successivo articolo 3, comma 6, del presente decreto;
d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.

Note all'art. 2:
- Per il testo della legge n. 190 del 2012, si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite
del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 3
Segretariato generale

1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico e' attribuito con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare:
a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita';
b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale;
c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;
d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;
e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), gia' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
h) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonche' di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione dell'INAPP;
i) esprime parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;
l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti;
m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
n) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero;
o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine di garantire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali;
r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui e' titolare il Ministero.
3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale puo' disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresi', di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.
5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attivita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unita' di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre:
a) lo svolgimento delle attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione e al contenimento del rischio di corruzione (risk management);
b) la predisposizione, la verifica dell'efficace attuazione e il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nell'ambito dell'amministrazione e della relativa sezione dedicata alla trasparenza, curando, in particolare, la mappatura delle aree di rischio e dei procedimenti, nonche' l'aggiornamento degli standard di qualita' dei servizi offerti agli utenti;
c) le funzioni dell'autorita' di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzieta' rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2.
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999.
«Art.6. (Il segretario generale). - 1. Nei Ministeri in
cui le strutture di primo livello sono costituite da
direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale, ove previsto,
opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, provvede
all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e
le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 10. (Piano della performance e Relazione sulla
performance). - 1. Al fine di assicurare la qualita',
comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni
pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma
2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. - 4.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 10. (Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo
sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di
giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,
organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.».
- Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si vedano note alle premesse.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 149
del 2015, si vedano alle premesse.
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del citato decreto
legislativo 149 del 2015:
«2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche
specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale,
ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
competenze gia' attribuite al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli
produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia
ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il
monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale
ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione
della legalita' presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei
tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui
rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i
controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformita'
dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali
e delle dotazioni strumentali in uso al personale
ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo
svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione
utile alla programmazione e allo svolgimento delle
attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si
coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie
locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di
comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 150 del
2015, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 3. (Competenze del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di politiche attive del
lavoro). - 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti
dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di
legge o regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno
individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del
presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in
relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in
qualita' di autorita' di gestione.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Per i riferimenti della citata legge n. 190 del 2012,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato):
«Art. 3. (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n.
300 del 1999:
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono
strutture che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai
poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo
le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente articolo 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza):
«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.».
 
Art. 4
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;
b) cura la logistica delle sedi nonche' la gestione delle relative spese di locazione;
c) coordina l'attivita' di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;
d) coordina le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro;
e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione conformemente al disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;
f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;
g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;
l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilita' amministrativa;
m) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;
n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;
o) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilita' amministrativa;
p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione). -
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la
duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola
nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e assegnate ai
corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale
dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per
cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa
Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato
e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.».
 
Art. 5
Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dallalegge 7 giugno 2000, n. 150;
b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la produzione editoriale dell'amministrazione;
c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese;
d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione;
e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attivita' degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;
f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;
g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;
h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici;
i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero;
l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;
m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;
n) e' responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;
o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;
p) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;
q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government;
r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;
s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;
t) gestisce il Centro servizi informatici;
u) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;
z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
2. Il direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e' responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Note all'art. 5:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 13. (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita
dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione
tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
Europea.».
«Art. 14. (Fascicolo elettronico del lavoratore e
coordinamento dei sistemi informativi). - 1. Le
informazioni del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro costituiscono il patrimonio
informativo comune del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle
regioni e province autonome, nonche' dei centri per
l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base
informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo
elettronico del lavoratore, contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai
versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente
accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura
telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui
all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello
svolgimento dei compiti istituzionali, nonche' ai fini
statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e
passive del lavoro e sulle attivita' svolte dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica
delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL
e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilita'
reciproca delle stesse, e' istituto un comitato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cosi'
costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o
un suo delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo
delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo
delegato;
d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province
autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e
province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli
enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti
del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di
integrare le banche dati.».
 
Art. 6
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della Consigliera nazionale di parita', delle consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di parita' e pari opportunita';
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore;
h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive);
i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle universita' abilitate alla certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;
q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
r) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
v) cura la gestione del diritto di interpello.
 
Art. 7
Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e della formazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialita' ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
b) svolge attivita' di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilita' del capitale umano;
c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi;
f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
o) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;
p) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
q) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
r) svolge l'attivita' di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
s) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;
t) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
u) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
v) definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2000, n. 156.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione):
«Art. 1-ter. (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per
consentire la realizzazione nelle aree di intervento e
nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di
nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per
la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo esistente, con
priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle
partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di
sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche
attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi
effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1,
comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di
promozione industriale partecipate dalle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi
dell'articolo15deldecreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n.
359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della
GEPI S.p.a.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1
sono determinati sulla base dei criteri di cui
all'articolo1, comma 2, deldecreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dallalegge 19
dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1
possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dallalegge 16
aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge10 dicembre 2014, n.183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a
7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita):
«Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale,
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere
oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilita' di
effettuare nuove assunzioni anche presso le unita'
produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge n. 223 del 1991.».
- Si riporta l'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 41. (Contratti di solidarieta' espansiva). - 1.
Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
prevedano, programmandone le modalita' di attuazione, una
riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione
della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e'
concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei
predetti contratti collettivi e per ogni mensilita' di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
successivi il predetto contributo e' ridotto,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1,
per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma
1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento
del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore assunto, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e'
dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei
lavoratori.
2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da
riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei
soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti
bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui al titolo II
del presente decreto possono versare la contribuzione ai
fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione
persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui
ai commi 1 e 2.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale
ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa
integrazione guadagni straordinaria.
3-bis. I contratti di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli
stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere
trasformati in contratti di solidarieta' espansiva, a
condizione che la riduzione complessiva dell'orario di
lavoro non sia superiore a quella gia' concordata. Ai
lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale
di importo pari al 50 per cento della misura
dell'integrazione salariale prevista prima della
trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra
tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione
originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro
non e' imponibile ai fini previdenziali, e vige la
contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova
applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la
contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 e' ridotta
in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al
comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si
applicano per il solo periodo compreso tra la data di
trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e
tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22,
comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non
trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza
dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono
determinare nelle unita' produttive interessate dalla
riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che cio' sia
espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione
della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e'
programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che
abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la
pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro mesi e
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi
abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla
data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla
maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di
anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile con
la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli
altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di
pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate
a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono
essere depositati presso la direzione territoriale del
lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata
all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla
direzione territoriale del lavoro e' demandata, altresi',
la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del
contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
di carattere finanziario e creditizio.».
- Si riporta l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
«Art. 118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di
occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle
forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua,
nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche',
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita
sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n.
276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
«Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 4. I
contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all' articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.».
 
Art. 8
Direzione generale per le politiche
previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5;
b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita' nonche' l'approvazione delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
n) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni domestici;
o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 
Art. 9
Direzione generale per l'inclusione
e le politiche sociali

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidita';
b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
d) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. Attua il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e della misura nazionale di contrasto alla poverta' ivi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma «carta acquisti»;
e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita';
f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita';
i) cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
l) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208:
«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1. (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida in materia di collocamento mirato delle persone con
disabilita' sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e
il supporto della persona con disabilita' presa in carico
al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre
organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di
favorire l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilita', di modalita'
di valutazione bio-psico-sociale della disabilita',
definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di
inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e
dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di
indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in
ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro
da assegnare alle persone con disabilita', anche con
riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per
le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi
legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con
disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con
disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 9. (Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro). - 1. All'ANPAL sono
conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione
Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di
politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del
collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999,
nonche' delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in
relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente
decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e
dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre
forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di
cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26
novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione
degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo
personale di occupabilita', in linea con i migliori
standard internazionali, nonche' dei costi standard
applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18
del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con
l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonche' di
programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di
intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la
predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto
all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici
e privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4
del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle
materie di competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai
Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il
riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati
i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato
rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle
regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione
diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive
del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla
mobilita' territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n.
388 del 2000, nonche' dei fondi bilaterali di cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276
del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
di aziende aventi unita' produttive ubicate in diverse
province della stessa regione o in piu' regioni e, a
richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del
progetto di riconversione e riqualificazione industriale,
assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p)gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione
in relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in piu'
regioni, di programmi per l'adeguamento alla
globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30;
q-bis) svolgimento delle attivita' gia' in capo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di promozione e coordinamento dei programmi formativi
destinati alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo,
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 10
Direzione generale dell'immigrazione
e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;
b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;
e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati;
g) coordina le attivita' relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari;
i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonche' delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.
 
Art. 11
Direzione generale del terzo settore
e della responsabilita' sociale delle imprese

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della societa' attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;
b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;
d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attivita' dei comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato;
e) coordina le attivita', attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);
f) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;
g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
h) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m).

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento):
«23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e'
soppressa dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto
organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente comma, si fa fronte con le
risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more
delle modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente
comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma
sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
Art. 12
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono cosi' determinate:

Parte di provvedimento in formato grafico
* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unita' ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.
 
Art. 13
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, della
citata legge n. 400 del 1988, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del
1999:
«Art.4. (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
 
Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 14:
- Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
2.
 
Art. 15
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150».
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e efficienza.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo
13.
 
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