Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione. |
|
|
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze Retiche di Sondrio», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini di Valtellina intesa ad ottenere la modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e la modifica del relativo disciplinare di produzione nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI DA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO» A «ALPI RETICHE» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.
Art. 1. Denominazione e vini
La indicazione geografica tipica «Alpi Retiche», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Alpi Retiche» bianco; «Alpi Retiche» rosso; «Alpi Retiche» rosso novello; «Alpi Retiche» rosato; «Alpi Retiche» rosato frizzante; «Alpi Retiche» passito; «Alpi Retiche» vendemmia tardiva; «Alpi Retiche» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, per le suddette tipologie; «Alpi Retiche» Spumante metodo classico, anche nella tipologia Rose' e con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pignola, Rossola, Nebbiolo.
Art. 2. Base ampelografica
I vini ad IGT «Alpi Retiche» bianchi, rossi, rosati, passiti e vendemmia tardiva, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da una o piu' varieta' idonee alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia ed iscritte nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. La IGT dei vini «Alpi Retiche» con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, riportati nel richiamato allegato 1, e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal rispettivo vitigno. Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%. La IGT dei vini «Alpi Retiche» Spumante metodo classico, anche Rose', e' riservata ai vini composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni, da soli o congiuntamente: Chardonnay, Pinot bianco, Pignola, Rossola, Nebbiolo.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la IGT «Alpi Retiche» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Albosaggia, Ardenno, Berbenno in Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano, in Provincia di Sondrio.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad IGT «Alpi Retiche», per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a: 14.000 chilogrammi/ettaro. Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Alpi Retiche», anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: «Alpi Retiche» bianco: 9,00% vol; «Alpi Retiche» rosso: 9,00% vol; «Alpi Retiche» rosato: 9,00% vol; «Alpi Retiche» passito: 11,00% vol; «Alpi Retiche» vendemmia tardiva: 13,00% vol; «Alpi Retiche» spumante metodo classico, anche nella tipologia Rose': 9,50% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%. La tipologia «Alpi Retiche» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Alpi Retiche» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta tardiva con appassimento in pianta. Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti. Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andra' denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti. Per le tipologie «Alpi Retiche» passito e vendemmia tardiva non e' consentita alcuna pratica di arricchimento.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 112 hl/ha per tutti i tipi di vino. Per la tipologia «Alpi Retiche» passito la resa massima dell'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 56 hl /ha. Per la tipologia «Alpi Retiche» vendemmia tardiva la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 84 hl/ha. I vini ad IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi Retiche» vendemmia tardiva» dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia. L'indicazione geografica tipica «Alpi Retiche», ai sensi dell'art. 38 della legge n. 238/2016, puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini ad IGT «Alpi Retiche», anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Alpi Retiche» bianco colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli; odore: fresco, delicato, floreale; sapore: asciutto, sapido, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Alpi Retiche» rosso colore: rosso rubino; odore: fresco, fruttato; sapore: sapido, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Alpi Retiche» novello colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, lievemente fruttato; sapore: fresco, rotondo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Alpi Retiche» rosato colore: da rosato tenue a rosato intenso; odore: fine, delicato; sapore: asciutto, fresco, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Alpi Retiche» passito bianco colore: giallo intenso con riflessi dorati; odore: ampio, composito, intenso; sapore: dolce, pieno, armonico, elegante, etereo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui minimo 10,00% vol effettivo; acidita' totale minima: 3,50 g/l; zuccheri residui: 45,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Alpi Retiche» passito rosso colore: rosso rubino intenso; odore: ampio, floreale; sapore: dolce, fruttato, armonico, piacevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui minimo 12,00% vol effettivo; acidita' totale minima: 3,50 g/l; zuccheri residui: 45,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Alpi Retiche» vendemmia tardiva rosso colore: rosso rubino; odore: intenso, caratteristico, complesso; sapore: deciso, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, di cui minimo 11,00% vol effettivo; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Alpi Retiche» vendemmia tardiva bianco colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: composito, ampio, con sentori minerali; sapore: pieno, armonico, elegante, piacevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, di cui minimo 11,00% vol effettivo; acidita' totale minima: 3,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 13 g/l. «Alpi Retiche» spumante metodo classico spuma: fine e intensa; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino a dorato; odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: fresco, sapido, fine ed armonico, da dosaggio zero a demi-sec; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Alpi Retiche» spumante metodo classico Rose' spuma: fine e intensa; colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia; sapore: fresco, sapido, fine ed armonico, da dosaggio zero a demi-sec; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
Nell'etichettatura e presentazione dei vini IGT «Alpi Retiche» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Nell'etichettatura delle tipologie di vini IGT «Alpi Retiche» rossi e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno e' consentita esclusivamente quando il vino ad IGT «Alpi Retiche» abbia colore analogo al vitigno di provenienza. Per i soli vitigni Nebbiolo, Rossola e Pignola, esclusivamente per la tipologia Spumante metodo classico, anche nella tipologia Rose', e' ammessa l'indicazione dei medesimi pur in assenza di analogia fra il colore del vino (bianco o rosato) e quello del vitigno.
Art. 8. Confezionamento
I vini a IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi Retiche» vendemmia tardiva, devono essere confezionati in bottiglie di vetro di forma «bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso bocca, nelle capacita' consentite dalle vigenti leggi, comunque non inferiori a 0,187 litro e non superiori a 5 litri.
Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. Fattori naturali rilevanti per il legame. La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della Provincia di Sondrio, si colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5. Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura ed in particolare al vitigno «nebbiolo»: 1) la valle, longitudinale alla catena montuosa, e' per la parte vitata orientata est-ovest e la costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a sud; 2) e' protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000); 3) a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena piu' basse, la racchiude in una specie di anfiteatro; 4) la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud-ovest, funge da regolatore e mitigatore termico; 5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte piu' ampia della vallata. Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosita', conseguente alla ottimale esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidita' relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65% e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l'effetto dell'irraggiamento permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una lunghezza complessiva superiore a 2500 km. Per questa ragione le temperature dell'aria rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il completamento della maturazione (fine settembre / primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera e' tale da impedire i danni da gelate tardive, al contrario frequenti nel fondo valle. Il terreno del vigneto e' prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarita' compare un po' di argilla (inferiore al 10%). E' molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione alla siccita'. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm e non e' raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia. Fattori umani rilevanti per il legame Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno dato origine al vino gia' indicato come IGT «Terrazze Retiche di Sondrio», ora IGT «Alpi Retiche». Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento e' riconducibile in epoca romana o quantomeno longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui seguirono gli Etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite. La razionalizzazione e l'intensificazione della coltivazione della vite e' pero' da ascrivere, prima alla colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e XI), al movimento dei «magistri comacini» ed ai monaci benedettini. Risulta documentato che gia' alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant'Ambrogio di Milano era proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo. Il grande impulso viticolo alla Valtellina e' pero' conseguente alla presenza del governo svizzero da parte della Lega Grigia (oggi «Cantone Grigioni»). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa. E' soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord. Particolare interessante e caratteristico del territorio e' il sistema dei terrazzamenti. Il terrazzamento e' un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino. Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali. Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonche' ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda. Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici manutentori del territorio. Come gia' accennato, i muri sono di una entita' ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m² di superficie verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane. Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell'uomo per il mantenimento di questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di questi ultimi vengono esaltati. La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della societa' locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin dai tempi remoti: gia' nel Duecento in Provincia il vino era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate i beni piu' preziosi e appetibili. La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con scambi continui tra comunita' sui due versanti in un'importante area centro alpina (periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale. La IGT «Terrazze Retiche di Sondrio», il cui nome e' modificato in «Alpi Retiche», e' stata riconosciuta con decreto ministeriale del 18 novembre 1995.
Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
Valoritalia S.r.l. Sede legale: via Piave n. 24, 00187 Roma +3906-45437975 info@valoritalia.it Valoritalia S.r.l. e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|