Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2017 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 27 aprile 2017
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19974).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;
Viste la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonche' le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE, dell'8 giugno 2011, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (di seguito, «AIFMD»);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (di seguito, «UCITS V»);
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2365, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;
Visto, in particolare, l'art. 14 del citato regolamento 2015/2365;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
Viste le linee guida dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM relative a:
«Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD» (ESMA/2016/411 del 31 marzo 2016);
«Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD» (ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, di «Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata UCITS V;
Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito «Regolamento emittenti») e le successive modificazioni;
Visto il regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e i successivi atti di modifica;
Visto il regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, adottato con decreto del 5 marzo 2015, n. 30;
Considerata la necessita' di adeguare il regolamento emittenti alla citata direttiva 2014/91/UE e alle relative misure di esecuzione nonche' alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 71, con particolare riferimento all'informativa da rendere nella documentazione d'offerta relativamente al depositario e alle politiche di remunerazione;
Considerato, pertanto, opportuno adeguare il regolamento emittenti alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2015/2365 nella parte in cui introduce in capo agli OICR, di matrice UCITS e AIFMD, obblighi di trasparenza relativi al ricorso da parte dei gestori a operazioni di finanziamento tramite titoli e di swap a rendimento totale (total return swap), al fine di consentire agli operatori di reperire in un'unica fonte, il regolamento emittenti, il quadro esauriente degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta;
Considerata l'esigenza di apportare al regolamento emittenti alcuni interventi di modifica tesi ad apportare un coordinamento normativo e un allineamento terminologico tra la parte III (articoli 59 e 60) e la parte II rivisitata in occasione del recepimento della AIFMD;
Considerata l'esigenza di riconoscere ai gestori un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni apportate con la presente delibera;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2015/2365, lo stesso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2016 con alcune eccezioni, tra cui quella che prevede l'applicazione dell'art. 14 a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla AIFMD costituiti prima del 12 gennaio 2016;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 7 luglio 2016, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato regolamento emittenti;
Sentita la Banca d'Italia in ordine alle modifiche apportate al regolamento emittenti in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis, del TUF;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 concernente la disciplina degli emittenti
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1. nel comma 1, dopo le parole «le informazioni chiave per gli investitori nel KIID» sono aggiunte le parole «, redatto in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'art. 14, comma 1, lettera d)»;
2. dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il KIID contiene altresi' una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalita' di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonche' la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.»;
b) nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV, all'art. 26, comma 1, dopo le parole «della direttiva 2011/61/UE» sono aggiunte le parole «e le informazioni di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'allegato al medesimo regolamento»;
c) nella parte II, titolo I, capo III, sezione V, all'art. 27, comma 1-bis, dopo le parole «gli articoli 15-bis, commi» sono aggiunte le parole «1-bis,»;
d) nella parte III, titolo I, capo III, sono apportate le seguenti modifiche:
1. nell'art. 59, comma 2, dopo le parole «Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote» sono aggiunte le parole «o azioni» e la parola «fondi» e' sostituita dalla parola «FIA»;
2. l'art. 60 e' modificato come segue:
nel comma 1, le parole «OICR comunitari armonizzati» sono sostituite dalle parole «OICVM UE»;
nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente periodo:
«Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-ter, e 27-bis.»;
nel comma 4, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE», le parole «nei commi successivi» sono sostituite dalle parole «nel comma 6» e le parole «gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e» sono soppresse;
nel comma 5, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;
nel comma 6, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;
e) all'allegato 1B, sono apportate le seguenti modifiche:
1. la rubrica dello schema 1 e' sostituita dalla seguente rubrica:
«Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE»;
2. nella parte I, sezione A, sono apportate le seguenti modifiche:
il paragrafo 2 e' sostituto dal seguente paragrafo:
«2. Il depositario.
Indicare:
1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;
2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la societa' di gestione/SICAV e il depositario stesso;
3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identita' dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;
4) il regime di responsabilita' a cui e' assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.
Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.»;
nel paragrafo 8, dopo le parole «Specificare, altresi', se nel contratto con il depositario e' indicata la clausola relativa alla possibilita' di trasferire e riutilizzare le attivita' del fondo/Sicav, nonche'» sono aggiunte le parole «, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE,»;
dopo il paragrafo 13 e' inserito il seguente paragrafo:
«13-bis. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale.
Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalita' di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.
In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalita' di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonche' la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.»;
3. nella parte I, sezione B, paragrafo 19, sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera F) e' sostituita dalla seguente lettera:
«F) Indicare se il fondo/comparto e' autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata:
della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attivita', tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidita', di custodia, legali;
dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attivita' e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonche' della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;
delle modalita' di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attivita' soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.»;
la lettera G) e' sostituita dalla seguente lettera:
«G) Indicare se il fondo/comparto e' autorizzato ad utilizzare swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale:
fornire informazioni sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;
descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidita', di custodia, legali; chiarire l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;
precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se e' necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;
per i total return swap, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attivita' e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonche' della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
descrivere le modalita' di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attivita' soggette a total return swap.»;
la lettera I) e' sostituita dalla seguente lettera:
«I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a caratteristiche quali attivita', emittente, scadenza e liquidita'); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalita' di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV e' in grado di accettare come garanzie per piu' del 20% del loro NAV.»;
4. nella Parte I, Sezione C, il sottoparagrafo 21.2.1 e' sostituito dal seguente sottoparagrafo:
«21.2.1 Oneri di gestione.
Indicare in forma tabellare l'entita' delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo master.
Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonche' i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.
Specificare, inoltre, l'identita' del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonche' se si tratta di soggetti collegati alla societa' di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identita' del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonche' se si tratta di soggetti collegati alla societa' di gestione del fondo/comparto o al depositario.»;
f) nell'allegato 1-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1. la lettera a.1) e' sostituita dalla seguente lettera:
«a.1) i tipi di attivita' in cui il FIA puo' investire, nonche' le tecniche che puo' utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento;»;
2. dopo la lettera a.3) e' stata aggiunta la seguente lettera:
«a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:
una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap ai quali puo' fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;
per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di total return swap, tipologie di attivita' e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonche' quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;
criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;
descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attivita', emittente, scadenza e liquidita') nonche' delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;
descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;
descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai total return swap, nonche' dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidita', di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo);
modalita' di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attivita' soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap nonche' delle garanzie ricevute;
indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;
descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;»;
3. nella lettera e), la parola «in» e' sostituita dalla parola «con»;
4. la lettera f) e' sostituita dalla seguente lettera:
«f) eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identita' del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;»;
5. nella lettera o), le parole «identita' del» sono sostituite dalle parole «identita' dei»;
g) nell'allegato 1I, la Tavola 6 e' sostituita dalla seguente Tavola:
«Tavola 6 A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del
prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE
chiusi.
Alla comunicazione indicata dall'art. 59, comma 2, del regolamento e' allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
b) copia delle delibere societarie nelle quali e' approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.
Per i FIA mobiliari e' altresi' allegata:
d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.
Alla comunicazione indicata dall'art. 60, comma 4, del regolamento e' allegata la seguente documentazione:
e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
g) copia delle delibere societarie nelle quali e' approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
h) copia del regolamento del FIA;
i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attivita' di gestione. B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione
del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.
Ai sensi dell'art. 60, comma 3, e' trasmessa alla Consob la seguente documentazione:
a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
b) copia delle delibere societarie nelle quali e' approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
c) copia del regolamento del FIA;
d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attivita' di gestione.
I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione «Documentazione allegata» della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.
Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano gia' stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.».
 
Art. 2
Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo
2010, n. 17221 e successive modificazioni
1. Nella rubrica dell'art. 6 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, le parole «ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico» sono soppresse.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le presenti modifiche al regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 13 luglio 2017.
Roma, 27 aprile 2017

Il Presidente: Vegas
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone