Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 28 aprile 2017
Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e modifiche all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. (Ordinanza n. 21).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 5;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo, mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 2, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi e depositi dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita';
Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attivita' economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, in base al quale la delocalizzazione delle attivita' economiche in essere alla data degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, puo' essere effettuata in altro edificio agibile sito nello stesso comune;
Visto l'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, che, nell'individuare tra i soggetti legittimati all'effettuazione della delocalizzazione secondo le modalita' previste dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della medesima ordinanza, consente di utilizzare gli edifici, condotti in locazione dai comuni per le finalita' di delocalizzazione, quale deposito temporaneo dei mobili e delle suppellettili dei soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalita' e procedure stabilite mediante apposita ordinanza commissariale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e l'art. 4, comma 4;
Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalita' di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.
2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al primo comma e' riconosciuto:
a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purche' alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilita' totale dell'unita' immobiliare.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Oggetto, natura e determinazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 e' limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorita' competenti e che per l'esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 2016.
2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non puo' superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di euro 1.500,00.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 9 del 2016, il contributo e' limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non puo' eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di euro 750,00.
4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
 
Art. 3

Presentazione delle domande

1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il comune del luogo ove si trova l'unita' immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, delle spese relative all'attivita' di trasloco e/o di deposito temporaneo.
2. Alla domanda, redatta in conformita' al modello, costituente l'allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonche' la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;
b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;
c) copia dei documenti di trasporto;
d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo;
e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unita' immobiliare come abitazione principale;
f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.
3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e gia' sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il comune del luogo ove si trova l'unita' immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il comune ne cura l'inoltro all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonche' all'eventuale certificato di residenza.
 
Art. 4

Istruttoria, determinazione e concessione del contributo

1. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande di contributo, come inoltrate dal comune ai sensi del comma 4 del precedente art. 3, previa verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per l'accesso al contributo, nonche' della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile.
2. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, e' comunicato al beneficiario, ove possibile anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalita' e' comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.
3. L'ufficio speciale puo' richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e' sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio speciale puo' in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.
4. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.
 
Art. 5
Modifiche agli articoli 4 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 3
dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: l'espressione «lettere a), b), d) ed e)» e' sostituita dalla seguente «lettere a), b), c), d) ed e)».
2. All'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) dell'art. 3, comma 6, e' integralmente sostituita dalla seguente: «dopo il primo comma e' aggiunto il seguente comma: "1- bis In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario puo' optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. Il contributo previsto dal precedente periodo viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilita' di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una tantum.»;
b) all'art. 4, comma 4, le parole «, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio», contenute nella lettera a) del secondo comma del novellato art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 15 del 2017, sono soppresse.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che vengono trasferite sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo art. 4.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Presidente di Regione - Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario straordinario i dati provvisori relativi alle unita' abitative danneggiate con livello di danno E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, adibite ad abitazione principale, con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al comma 1. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede a determinare l'entita' dell'anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalita' di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni - Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni - Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario i dati definitivi relativi al numero delle unita' abitative danneggiate con livello di danno E, con la specificazione di quelle adibite ad abitazione principale. Con successiva ordinanza, adottata sulla base dei dati definivi forniti dai Vicecommissari e secondo le modalita' prevista dal precedente comma 2, verra' disposto il trasferimento, in favore delle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, delle eventuali ed ulteriori risorse occorrenti.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.
3. Le disposizione contenute nell'art. 5, comma 2, hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 20 del 7 aprile 2017.
4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Roma, 28 aprile 2017

Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti il 2 maggio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 904
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone