Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 aprile 2017
Modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2014, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti» e modificato dal decreto ministeriale dell'8 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 22 novembre 2016;
Vista la comunicazione dei servizi della Commissione europea 8 dicembre 2016 nella quale sono evidenziati gli elementi da modificare o integrare rispetto alla notifica delle decisioni nazionali sulle misure di sostegno accoppiato dell'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2016;
Ritenuto di conformare la normativa nazionale alla richiesta della Commissione europea di rimozione del cartamo dalla lista delle colture ammissibili all'aiuto proteoleaginose, poiche' non si dispone di adeguate statistiche attestanti il rischio di abbandono della coltivazione;
Ritenuto opportuno, per arginare il calo delle produzioni e la tendenza all'abbandono della coltivazione degli oliveti, definire le condizioni di ammissibilita' dell'aiuto all'olio di oliva con elementi comprovanti l'effettiva produzione;
Ritenuto necessario conformare al regolamento delegato (UE) n. 639/2014, art. 53, paragrafo 2, terzo comma, le modalita' di calcolo del premio unitario previste dall'art. 23, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' sostituito dal seguente:
«3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:
a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali».
2. All'art. 23, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' soppressa la parola «cartamo».
3. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' sostituito dal seguente:
«1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».
4. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' sostituito dal seguente:
«5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 238
 
Allegato

Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252
Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il
finanziamento del sostegno accoppiato.
Oneri eliminati.
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Le modalita' di calcolo del premio unitario per le superfici coltivate a soia eccedenti i primi cinque ettari aziendali, sono conformate alle recenti modifiche apportate alla regolamentazione europea, senza conseguenze sugli importi destinati ai produttori beneficiari rispetto alla normativa precedente.
Il cartamo e' eliminato dalla lista delle colture ammesse al sostegno accoppiato dall'anno di domanda unica 2017.
Per accedere alle misure di sostegno accoppiato per gli oliveti e' condizione di ammissibilita' il rispetto della normativa di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, che prevede la tenuta registri telematici in ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) nei quali sono annotati i relativi carichi e scarichi.
 
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