Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-bis;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della disciplina IPPC;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
Considerato che le attivita' ispettive, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali;
Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalita' e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrata ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa;
Riconosciuta l'opportunita' di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari;
Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realta' rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:
a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, gia' rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione gia' dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
e) alle attivita' di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.
4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis).
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi,
gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per
l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale o delle domande di modifica di cui all'art.
29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i
successivi controlli previsti dall'art. 29-decies sono a
carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate
le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al
Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi
spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui
all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le
modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra
gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti
dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte
dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli
accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base
delle categorie di attivita' condotte nell'installazione,
del numero e della tipologia delle emissioni e delle
componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale
presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'art. 8-bis. Gli introiti derivanti
dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico
del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette
spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie
vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII
alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere integralmente riassegnati allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita'
di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due
anni.
(omissis).».
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13:
«Art. 4-bis (Continuita' operativa della Commissione
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del
presente decreto si applicano anche alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo
spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008,
a ciascun componente della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini
delle modalita' di corresponsione dei compensi, gli stessi
sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro
importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella
misura del restante 50 per cento, successivamente al
rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione
ambientale integrata.».
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46,
(Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 marzo 2014, n. 72, S.O.
- Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
(Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007, n.
158, S.O.
- Il testo delle tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 23 novembre 2001, (Dati, formato e modalita'
della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2002, n. 37, S.O.
- Il decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 24 aprile 2008 (Modalita', anche
contabili, e tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 settembre 2008, n. 222.
-Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis,
del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis).
11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui all'art.
29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite
in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale,
periodicamente aggiornato a cura della Regione o della
Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per garantire il
coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni
integrate statali ricadenti nel territorio, e
caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi
ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal
piano d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le
ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie,
effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e,
se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i
casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 119, della
Costituzione:
« Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del 2008:
«Art. 9 (Clausole di salvaguardia). - (omissis).
4. Nel rispetto dei principi del presente decreto, in
considerazione delle specifiche realta' rilevate nel
proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe
di cui al presente decreto da applicare per la conduzione
delle istruttorie di loro competenza e dei relativi
controlli di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo
n. 59/05.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle migliori
tecniche disponibili). - (omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previa consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale degli
operatori delle installazioni interessate, possono essere
determinati requisiti generali, per talune categorie di
installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche'
siano garantiti un approccio integrato ed una elevata
protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I
requisiti generali si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica
o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita'
con l'art. 29-sexies. Per le categorie interessate, salva
l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorita' competente
rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica
di conformita' dell'istanza con i requisiti generali.
(omissis).».
- Il Titolo III-bis della Parte Seconda del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: L'autorizzazione
integrata ambientale.
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 29-ter, 29-quater,
29-sexies e 29-septies, del citato decreto legislativo n.
152, del 2006:
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e
rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle
sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche
di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'art. 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o
lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.».
«Art. 29-quater (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle
lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi'
pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web.
E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione
per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale
sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche',
per le installazioni di competenza regionale, le altre
amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, per le
installazioni di competenza statale, o il parere delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto
riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli
impianti e delle emissioni nell'ambiente.
7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita'
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'art. 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla
documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita'
di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il
termine massimo non superiore a novanta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa. In tal
caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
[9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza
dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. ]
10. L'autorita' competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata
ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione
della domanda.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate
ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni
effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco
dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A
tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni,
gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui
necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate
ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art.
216.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste dal presente decreto per la
protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale
le prescrizioni debbono essere attuate.
13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa
tempestivamente a disposizione del pubblico, presso
l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili:
a) informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento;
b) i motivi su cui e' basata la decisione;
c) i risultati delle consultazioni condotte prima
dell'adozione della decisione e una spiegazione della
modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione;
d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT
pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati;
e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni
di autorizzazione di cui all'art. 29-sexies, ivi compresi i
valori limite di emissione, in relazione alle migliori
tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi
associati;
f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'art.
29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla
base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni
imposte;
g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal
gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, comma 13, al
momento della cessazione definitiva delle attivita';
h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni di autorizzazione e in possesso
dell'autorita' competente.
14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi
dell'art. 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo'
inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti
le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza
industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma
10 sono raddoppiati.».
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure
necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti
commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6,
comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
L'autorizzazione integrata ambientale di attivita'
regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas
serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo
quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante
inquinamento locale.
[2. In caso di nuovo impianto o di modifica
sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di
valutazione d'impatto ambientale, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla
Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione
interessata in quantita' significativa, in considerazione
della loro natura e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti.
3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione
del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico,
nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la
verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e
disposizioni adeguate relative al controllo periodico del
suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.
4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di
cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le
condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio
normali, le emissioni non superino i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di
cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una
delle due opzioni seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni
di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino
le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di
riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
b) fissando valori limite di emissione diversi da
quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi
di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita'
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del
controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori
limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma
4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:
a) quando previsto dall'art. 29-septies;
b) quando lo richiede il rispetto della normativa
vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o
il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.
4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'installazione e la determinazione di tali
valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione
che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso
esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della
sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo'
essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell'installazione interessata,
a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle
conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia
comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo
quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto
previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.
5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni
di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica
disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti
conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia
determinata prestando particolare attenzione ai criteri di
cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:
a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili
contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di
cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero
b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non
contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un
livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello
garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte
nelle conclusioni sulle BAT.
5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di
produzione svolto all'interno di un'installazione non e'
previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne'
dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili,
tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea
in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della
direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della
direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono
in considerazione tutti gli effetti potenziali
dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita'
competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni
dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui
all'Allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e basandosi sulle
conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la
conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche'
l'obbligo di comunicare all'autorita' competente
periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati
necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si
applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti
risultati espressi in un formato che consenta un confronto
con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i
risultati del controllo delle emissioni per gli stessi
periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche'
all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art.
29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione
stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui
all'art. 33, comma 3-bis, le modalita' e la frequenza dei
controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3.
Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di
cui al presente comma sono trasmesse per il tramite
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento
dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di
controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene
conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi
per verificarne la conformita' all'autorizzazione e dei
dati relativi ai controlli delle emissioni, nonche' dei
dati reperiti durante le attivita' di cui all'art.
29-octies, commi 3 e 4.
6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni
sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata
ambientale programma specifici controlli almeno una volta
ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una
volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base
di una valutazione sistematica del rischio di
contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o
piu' ampie frequenze per tali controlli.
6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e'
espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le
installazioni svolta con oneri a carico del gestore
dall'autorita' di controllo di cui all'art. 29-decies,
comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli
effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle
attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata
ambientale con quelle previste in materia di valutazione di
impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel
rispetto delle relative normative.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro,
ferme restando le diverse competenze in materia di
autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli,
disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa
in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il
gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o
l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.
Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di
impianto sono considerati disponibili alla realizzazione
delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi
tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se
del caso, alla bonifica.
7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli
237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli
impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta'
dell'autorita' competente, considerata la stabilita'
d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei
controlli e la mancata contestazione al gestore, nel
periodo di validita' della precedente autorizzazione, di
violazioni relative agli obblighi di comunicazione,
indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero
massimo, la massima durata e la massima intensita'
(comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei
valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad
una medesima causa, che possono essere considerati, nel
corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni
diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare
tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate
dall'art. 29-undecies.
8. Per le installazioni assoggettate al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita'
competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i
provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente
decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad
esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei
precedenti commi e in particolare del comma 4-bis,
l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti
migliorativi, da presentare ai sensi del successivo art.
29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate
ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati,
impegnando il gestore ad individuare le tecniche da
implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo
restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti
progettati, le disposizioni di cui all'art. 29-nonies non
si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad
adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo'
fissare valori limite di emissione meno severi di quelli
discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione
che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione
corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili' comporterebbe una
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle
condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata
e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione
interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta,
in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di
tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e
la giustificazione delle condizioni imposte. I valori
limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del
presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della
predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle
linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda.
Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione
europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia,
per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie.
L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei
principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare che
non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si
realizzi nel complesso un elevato grado di tutela
ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere
espressamente riverificata e riconfermata in occasione di
ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.
9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe
temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e
dell'art. 6, comma 16, lettera a), in caso di
sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione
che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o
che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.
9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto
6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente
articolo si applica fatta salva la normativa in materia di
benessere degli animali.
9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte
Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente
decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di
autorizzazione volte a garantire che il gestore:
a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione,
elabori e trasmetta per validazione all'autorita'
competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5,
comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio
della nuova installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione
esistente;
b) al momento della cessazione definitiva delle
attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose
pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;
c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b)
risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento
significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato
constatato nella relazione di riferimento di cui alla
lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a
tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale
stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette
misure;
d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello
stato del sito indicato nell'istanza, al momento della
cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un
rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente
in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal
gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua
gli interventi necessari ad eliminare, controllare,
contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso
futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;
e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di
riferimento di cui alla lettera a), al momento della
cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi
necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le
sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto
conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la
salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle
attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito
di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla
lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata
ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da
prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione
o della provincia autonoma territorialmente competente. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che
l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel
determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.».
«Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme
di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento
di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad
esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione
in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le
sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualita' ambientale,
l'amministrazione ambientale competente, per installazioni
di competenza statale, o la stessa autorita' competente,
per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente
prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli
impianti nell'area interessata, tutte le misure
supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1
fatte salve le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualita' ambientale.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto
legislativo n. 105, del 2015:
«Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza). - 1. Il CTR di cui all'art. 10 effettua le
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art.
15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in
possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le
proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni
ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate ai sensi dell'art. 18, il CTR avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento
del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari
sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono
indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il
gestore intende adottare per la prevenzione e per la
limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti
risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state
fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto
di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto
di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza
entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non
possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che
conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e
per la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la
limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3
sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla
Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a
partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di
fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento e a verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono
effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione
incendi.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-octies, commi 3 e 4,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - (omissis).
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove
disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
lo esigono;
e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis,
lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando
conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, commi 3, 4 e
11-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis).
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli
altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art.
29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
(omissis).
11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un
anno per le installazioni che presentano i rischi piu'
elevati, tre anni per le installazioni che presentano i
rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le
quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave
inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale
periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di
cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una
valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni
interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo
conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di
incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di
autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione
di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE)
n. 1221/2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90, del 2007:
«Art. 10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione
istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
e' composta da venticinque esperti di elevata
qualificazione giuridico-amministrativa e
tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato,
di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita'
relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la
Commissione e' integrata da un esperto designato da
ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna
provincia e da un esperto designato da ciascun comune
territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle
attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di
competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri
intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti
tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero
medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono nominati i membri
della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
Commissione stessa.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai
fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio
almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3
e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto n. 163
del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il
progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in
cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato
VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita'
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni
e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita'
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5,
della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito
all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa
essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal
processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.».
 
Allegato I

(articolo 2, comma 2)1 Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonche' all'aggiornamento di una AIA in esito a
richiesta di modifica sostanziale o generico riesame.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

(articolo 2, comma 3)² Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art.
29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato III

(articolo 2, comma 5)³
Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche
non sostanziali

La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.
Nel caso, invece, in cui l'Autorita' competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attivita' oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.
----------
³ NB: importi tariffari riportati in unita' di euro, privi di decimali.

 
Allegato IV

(articolo 3, comma 1)4 Tariffa relativa alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3,
comma 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

(articolo 3, comma 2)5
Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

(articolo 8, comma 1)
Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei
controlli
1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo
L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:
delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle condizioni che garantiscono la conformita' dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;
dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio;
delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione;
delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;
delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia.
A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici.
Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu' autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 2. Istruttoria per riesame
Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal riesame.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal riesame.
Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 3. Istruttoria per modifiche sostanziali
Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate.
In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dalle modifiche progettate.
A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.
Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e' necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali
Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le seguenti modalita':
analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.
Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita' competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorita' istruttorie. 5. Controlli
Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
In particolare tali attivita' consistono in:
verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA;
verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;
verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione;
eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;
eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;
eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita' di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari.
A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio' anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente, l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita' successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia' versate.
Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.
 
Allegato VII

(articolo 9, comma 2)
Compensi omnicomprensivi spettanti ai singoli componenti della
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/07

Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale.
Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.
Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, e' ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.
Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Commissione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneita' dei trattamenti economici, ove cio' non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse.
Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% puo' essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attivita' della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuera' le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e dara' annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione e' equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato e' riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornira' tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Allegato VIII

(articolo 5, comma 2)
Individuazione del capitolo di entrata relativo alle tariffe
istruttorie connesse alle istanze di autorizzazione integrata
ambientale presentate allo Stato

Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE».
 
Art. 2

Tariffe relative all'istruttoria

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:
a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti;
b) la presenza di ulteriori attivita' o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attivita' non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;
c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);
d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b);
e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;
f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;
g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione;
i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;
m) se l'installazione e' collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
n) se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;
o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.
3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.
4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate.
5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III.
6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.
7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II.
8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla
Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009,
n. L 342.
- Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del
2015, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 29-octies, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
 
Art. 3

Tariffe relative ai controlli

1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, e' indicata all'allegato IV. Tali attivita' consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorita' competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione puo' essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo' consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.
2. Le eventuali attivita' previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale.
3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita' di controllo, l'autorita' competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V.
4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e' determinata facendo riferimento alla programmazione delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue:
a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b);
b) se la programmazione prevede una o piu' visite presso l'installazione nell'anno e' dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate;
c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione.
5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e' determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Rimborsi spese

1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attivita' ivi previste.
 
Art. 5

Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie

1. All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilita' delle stesse.
2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorita' competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII e' aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e
2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di
controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito ad
ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi
della normativa in materia di prevenzione dai rischi di
incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
valutazione di impatto ambientale o ai sensi della
normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da
effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica
gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli
interventi previsti non comportino ne' effetti
sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni
esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata
ambientale.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione ai fini della volturazione
dell'autorizzazione integrata ambientale.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-octies, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente riesamina periodicamente l'autorizzazione
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative
condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle
BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e
adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che
possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel
caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili
piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per
ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle
BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari,
di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto
sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni
relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo
riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera
installazione o su parti di essa, dall'autorita'
competente, anche su proposta delle amministrazioni
competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso
di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell'amministrazione competente in materia di qualita'
della specifica matrice ambientale interessata,
l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando
e' accertato che le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli
obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti
di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia
di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente
rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove
disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali
lo esigono;
e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis,
lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare
violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando
conseguentemente la necessita' di aggiornare
l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di
esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame
da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta,
entro il termine determinato dall'autorita' competente in
base alla prevista complessita' della documentazione, e
compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la
necessita' di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale,
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle
condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare,
i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che
consentano un confronto tra il funzionamento
dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni
sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di
riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento
di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1.
Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di
riesame e' comunque presentata entro il termine ivi
indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine
l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata
presentazione nei tempi indicati di tale documentazione,
completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,
comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000
euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90
giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita'
dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In
occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche
tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle
ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni
sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita'
principale di un'installazione, l'autorita' competente
verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per
l'installazione interessata siano riesaminate e, se
necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del
presente decreto in particolare, se applicabile, dell'art.
29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di
autorizzazione.».
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di
riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non
puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i
tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle
installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater,
risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e'
esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del
predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di
cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione
e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo
successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater,
risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici
anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni
dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le
modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e
29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'art.
29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle
decisioni puo' essere assicurata attraverso la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita'
competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in
merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla
base dell'autorizzazione in suo possesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis).
3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis,
resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Modalita' di versamento
delle tariffe dei controlli

1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue:
a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attivita' di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attivita' di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo.
3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo.
4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale).- 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis).
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il
soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformita' dell'installazione alle condizioni di
autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al
gestore interessato e all'autorita' competente entro due
mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al
pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi
dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita'
competente provvede affinche' il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene
necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 5.
 
Art. 7

Interessi per tardivo pagamento

1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 9, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis).
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita'
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in
materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia,
devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorita' competente
ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque
reiterate piu' di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di
danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui
l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di
autorizzazione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla
Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione
integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata
sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5
alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il
recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche'
nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a
52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una
discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente
nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di
emissione, rilevata durante i controlli previsti
nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui
all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione
non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di
frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo
umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti
nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena
dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia
relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di
emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con
la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso
in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e'
necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
colui il quale sottopone una installazione ad una modifica
non sostanziale senza aver effettuato le previste
comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui
all'art. 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonche' il gestore
che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art.
29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del
medesimo art. 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile
degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai
comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle
emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in
cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti
la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione
amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il
gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore
di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o
inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi
essenziali a caratterizzare i dati di esercizio
dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice
penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al
comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater,
comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta
dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del
gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di
riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale,
per le violazioni previste dal presente decreto, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli
proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
comma 7, limitatamente alla violazione dell'art.
29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della
violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente
articolo, nonche' di cui all'art. 29-octies, commi 5 e
5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono destinati a
potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste
dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies,
comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il
rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora
privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte
Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui
all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni,
previste da norme di settore o speciali, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse
non configurino anche un piu' grave reato.».
 
Art. 8

Conduzione delle istruttorie e dei controlli

1. Le modalita' generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI.
 
Art. 9

Compensi spettanti ai componenti
della Commissione AIA-IPPC

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5.
2. I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1.
3. I compensi di cui al presente articolo sono omnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione.
4. Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo e' effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata e' corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso e' corrisposto il rimanente 50% del compenso.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 nonche' per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
«Art. 13 (Disposizioni finanziarie). - (omissis).
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti,
relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente
regolamento.».
 
Art. 10

Norme finali e disciplina transitoria

1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 marzo 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1799
 
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