Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 6 marzo 2017, n. 58 |
Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-bis; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della disciplina IPPC; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»; Considerato che le attivita' ispettive, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali; Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalita' e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrata ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa; Riconosciuta l'opportunita' di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari; Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realta' rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione: a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale; b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, gia' rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorita' competente delle attivita' previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione gia' dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego; d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale; e) alle attivita' di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-decies comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. 4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: «Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis). 3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresi' le modalita' volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attivita' istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalita' di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. (omissis).». - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. - Si riporta il testo dell'art. 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13: «Art. 4-bis (Continuita' operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalita' di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.». - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2014, n. 72, S.O. - Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2015, n. 161, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007, n. 158, S.O. - Il testo delle tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001, (Dati, formato e modalita' della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2002, n. 37, S.O. - Il decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 (Modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222. -Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 11-bis. Le attivita' ispettive in sito di cui all'art. 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel piu' breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita' d'ispezione. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 119, della Costituzione: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.». - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2008: «Art. 9 (Clausole di salvaguardia). - (omissis). 4. Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 59/05. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 29-bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili). - (omissis). 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformita' con l'art. 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'art. 29-septies, l'autorita' competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformita' dell'istanza con i requisiti generali. (omissis).». - Il Titolo III-bis della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: L'autorizzazione integrata ambientale. - Si riporta il testo dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16; m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.». «Art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Per le installazioni di competenza statale la domanda e' presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2. 2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione e' garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13. 3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresi' pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. 4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita' competente, osservazioni sulla domanda. 5. La convocazione da parte dell'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche', per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza e' invitato un rappresentante della rispettiva autorita' competente. 6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalita' di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. 7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo', con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorita' competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 29-octies. 8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorita' competente puo' richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. [9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni. ] 10. L'autorita' competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. 11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, gia' definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessita' permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art. 216. 12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita' previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonche', la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate. 13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili: a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento; b) i motivi su cui e' basata la decisione; c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalita' con cui se ne e' tenuto conto nella decisione; d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attivita' interessati; e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'art. 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; f) se e' concessa una deroga ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte; g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'art. 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attivita'; h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorita' competente. 14. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora cio' si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale. 15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.». «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonche' di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attivita' regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando cio' risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. [2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto. 3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. 3-bis. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonche' disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. 4. Fatto salvo l'art. 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. 4-bis. L'autorita' competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 4-ter. L'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'art. 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale. 4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori e' effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. 5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'art. 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorita' competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda. 5-bis. Se l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis, ovvero b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. 5-ter. Se un'attivita', o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attivita' o del processo sull'ambiente, l'autorita' competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI. 6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformita', la relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonche', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresi' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati, nonche' all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'art. 33, comma 3-bis, le modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorita' competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformita' all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonche' dei dati reperiti durante le attivita' di cui all'art. 29-octies, commi 3 e 4. 6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalita' o piu' ampie frequenze per tali controlli. 6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente prevista un'attivita' ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorita' di controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attivita' ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. 7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione puo', tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica. 7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lettera e), e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, e' facolta' dell'autorita' competente, considerata la stabilita' d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilita' dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validita' della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensita' (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validita' dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'art. 29-undecies. 8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le piu' recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorita' competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione puo' disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo art. 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'art. 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. 9-bis. In casi specifici l'autorita' competente puo' fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorita' competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione cosi' fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-bis alla Parte Seconda. Tale Allegato e' aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorita' competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. 9-ter. L'autorita' competente puo' accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'art. 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attivita' raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali. 9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorita' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorita' competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attivita', valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilita' tecnica di dette misure; d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita' la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attivita' autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attivita' esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attivita' autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. 9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. 9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.». «Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.». - Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto legislativo n. 105, del 2015: «Art. 17 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). - 1. Il CTR di cui all'art. 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali. 2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'art. 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto di inizio di attivita'. 3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. 4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente. 5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria. 6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.». - Si riporta il testo dell'art. 29-octies, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - (omissis). 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. (omissis).». - Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, commi 3, 4 e 11-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorita' competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. 4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. (omissis). 11-ter Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilita' dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90, del 2007: «Art. 10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC). - 1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. 2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.». - Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b); c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti; d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 13; g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; [h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 22; i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente; i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE; l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto; m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che conclude la verifica di assoggettabilita'; o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art. 26; o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu' installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto; r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti; t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse; v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'art. 74, comma 1, lettera l); v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime; v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee). 1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 237-ter.». |
| Allegato I
(articolo 2, comma 2)1 Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonche' all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame.
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| Allegato II
(articolo 2, comma 3)² Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
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| Allegato III
(articolo 2, comma 5)³ Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali
La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel caso, invece, in cui l'Autorita' competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attivita' oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione. ---------- ³ NB: importi tariffari riportati in unita' di euro, privi di decimali. |
| Allegato IV
(articolo 3, comma 1)4 Tariffa relativa alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 1
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| Allegato V
(articolo 3, comma 2)5 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi
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| Allegato VI
(articolo 8, comma 1) Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei controlli 1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro: delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle condizioni che garantiscono la conformita' dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica; dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio; delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione; delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia. A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici. Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu' autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 2. Istruttoria per riesame Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal riesame. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal riesame. Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 3. Istruttoria per modifiche sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi. Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e' necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le seguenti modalita': analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni. Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita' competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorita' istruttorie. 5. Controlli Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare tali attivita' consistono in: verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA; verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione; verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione; eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte; eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti; eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita' di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari. A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio' anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente, l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita' successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia' versate. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa. |
| Allegato VII
(articolo 9, comma 2) Compensi omnicomprensivi spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/07
Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale. Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, e' ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Commissione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneita' dei trattamenti economici, ove cio' non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse. Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% puo' essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attivita' della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuera' le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e dara' annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione e' equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato e' riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornira' tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Allegato VIII
(articolo 5, comma 2) Individuazione del capitolo di entrata relativo alle tariffe istruttorie connesse alle istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate allo Stato
Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE». |
| Art. 2
Tariffe relative all'istruttoria
1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione: a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti; b) la presenza di ulteriori attivita' o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attivita' non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti; c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione; f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione; g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS); l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa; m) se l'installazione e' collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; n) se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta; o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate. 5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III. 6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi. 7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II. 8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. - Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-octies, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Tariffe relative ai controlli
1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, e' indicata all'allegato IV. Tali attivita' consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorita' competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione puo' essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo' consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio. 2. Le eventuali attivita' previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale. 3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita' di controllo, l'autorita' competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V. 4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e' determinata facendo riferimento alla programmazione delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue: a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b); b) se la programmazione prevede una o piu' visite presso l'installazione nell'anno e' dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate; c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione. 5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e' determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Rimborsi spese
1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attivita' ivi previste. |
| Art. 5
Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie
1. All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilita' delle stesse. 2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorita' competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII e' aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.». - Si riporta il testo dell'art. 29-octies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale. 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.». 7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame. 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame. 10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'art. 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis). 3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. (omissis).». - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Modalita' di versamento delle tariffe dei controlli
1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue: a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attivita' di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attivita' di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo. 3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo. 4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).- 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. (omissis).». - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita' dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorita' competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche' il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. (omissis).». - Il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 5. |
| Art. 7
Interessi per tardivo pagamento
1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita'; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-undecies. 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. 9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti. 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche' di cui all'art. 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.». |
| Art. 8
Conduzione delle istruttorie e dei controlli
1. Le modalita' generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI. |
| Art. 9
Compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC
1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5. 2. I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1. 3. I compensi di cui al presente articolo sono omnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione. 4. Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo e' effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata e' corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso e' corrisposto il rimanente 50% del compenso. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 nonche' per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007: «Art. 13 (Disposizioni finanziarie). - (omissis). 2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.». |
| Art. 10
Norme finali e disciplina transitoria
1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 6 marzo 2017
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1799 |
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