Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 14 febbraio 2017 |
Condizioni e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30, comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70 per cento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a 1.847,63 milioni di euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012; Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, adottato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che disciplina la facolta', per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a societa' a capitale interamente pubblico; Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto; Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 24 giugno 2016, prot. 9907; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) «decreto 3 luglio 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell'economia sociale; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015; g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015 che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del medesimo decreto; h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015; i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015; l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario; m) «Convenzione»: la convenzione stipulata tra il Ministero, l'ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto 3 luglio 2015; n) «delibera di finanziamento»: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonche' la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione. |
| Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale che presentino un programma di investimento come definito all'art. 1, comma 1, lettera g). |
| Art. 3
Risorse
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, le risorse destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilita' di associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili di cui all'art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di copertura finanziaria indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri e le modalita' relativi alla predetta associazione sono stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto 3 luglio 2015. 2. In sede di prima applicazione, e fatte salve eventuali successive assegnazioni disposte dal CIPE, sono utilizzate per i finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, le risorse del FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015 menzionata nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00. 3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al presente articolo sono riservate nella misura del 60 per cento dell'importo annualmente disponibile alle imprese classificate di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una quota pari al 25 per cento della predetta riserva e' destinata alle micro e piccole imprese. |
| Art. 4
Titolarita' degli adempimenti tecnico-amministrativi
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al Ministero dal decreto 3 luglio 2015 sono svolti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero medesimo, fatto salvo l'utilizzo, eventualmente previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 3, comma 2, di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. |
| Art. 5
Banche finanziatrici
1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, lettera f), e dall'art. 9, comma 5, lettera f), del decreto 3 luglio 2015, ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'art. 6, comma 1. 2. La Banca finanziatrice e' scelta dall'impresa che intende presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP. 3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalita' individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza specifica: a) metodologie di valutazione specifiche. Il predetto requisito e' soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e criteri di valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attivita' individuati dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi; b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il predetto requisito e' soddisfatto qualora, negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della richiesta di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e agli enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al 50 per cento del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero qualora la media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00. 4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attivita' di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 9, comma 8, del decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e si obbliga, oltre che a rilasciare la delibera di finanziamento, alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. 5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto. |
| Art. 6 Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche del Finanziamento agevolato
1. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice di cui all'art. 5. Il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento. Nell'ambito del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e' pari al 30 per cento. 2. Il tasso del Finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo. 3. L'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non puo' avere luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. 4. Restano ferme le ulteriori caratteristiche del Finanziamento agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni, al rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea di riferimento nonche' agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015. |
| Art. 7
Procedura di accesso
1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto 3 luglio 2015, la procedura di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti fasi, indicate secondo l'ordine di relativa successione: a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015; b) istruttoria del Ministero; c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione congiunta di cui all'art. 9, comma 13, del decreto 3 luglio 2015; d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP; e) concessione delle agevolazioni; f) stipula del contratto di Finanziamento tra l'impresa beneficiaria e la Banca finanziatrice. 2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, deve essere corredata, tra l'altro, della delibera di finanziamento, attestante la capacita' economico-finanziaria dell'impresa richiedente, e di un allegato tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso, rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8. 3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera c). Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. 4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il Comitato tecnico di valutazione congiunta esprime parere, positivo ovvero negativo, in ordine all'ammissibilita' di ciascuna iniziativa, sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione del programma interessato di cui all'art. 8, pronunciandosi sulla base degli elementi comunicati dal Ministero. Il Comitato opera seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle schede illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessita' delle iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta mensile successiva al ricevimento delle istruttorie. In relazione alle iniziative che hanno ricevuto parere negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative per le quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5. 5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d) del comma 1, CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del parere di cui al comma 4, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del comma 6. 6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia del provvedimento di concessione e' subordinata alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al comma 1, lettera f). 7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio e di CDP entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle agevolazioni. Il predetto termine di 90 giorni puo' essere prorogato dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria o della Banca finanziatrice. Copia del contratto di Finanziamento stipulato e' tramessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP, che comunica l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalita' stabilite dalla Convenzione. 8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero puo' richiedere all'impresa beneficiaria i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti gia' forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di agevolazioni si considera decaduta. 9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresi', le modalita' per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo. |
| Art. 8 Valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di investimento
1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale di cui all'art. 7, comma 2, la Banca finanziatrice verifica, per ciascun programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi: a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate; b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili; c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali; d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attivita' di rilevante interesse pubblico o di utilita' sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunita' o territorio attraverso un aumento della disponibilita' o della qualita' di beni o servizi. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono fornite le opportune specificazioni in relazione agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1. |
| Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015, ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto 3 luglio 2015, deve essere presentata al Ministero corredata della documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati. 2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di spesa anche non quietanzati e nelle dichiarazioni indicate con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3 luglio 2015. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite, nei limiti previsti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 6. 3. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, corredata della documentazione di spesa e delle relative dichiarazioni, verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza delle spese esposte al programma agevolato, nonche' tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di Finanziamento eventualmente spettante. E' fatto salvo il maggior termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo. 4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota di Finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato da parte di CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione. 5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 e' richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, ove non precedentemente trasmessa. L'esito dell'istruttoria operata dal Ministero sulla base dei predetti documenti e' comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dal relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti. 6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, la Convenzione contiene le opportune specificazioni in ordine agli impegni della Banca finanziatrice e di CDP in relazione a quanto previsto dal presente articolo. |
| Art. 10
Gestione del finanziamento
1. Gli impegni relativi alla gestione del Finanziamento, assunti dalla Banca finanziatrice ai sensi dell'art. 5, comma 4, sono regolati dalla Convenzione, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente decreto e nel decreto 3 luglio 2015 nonche' assicurando l'adeguata trasparenza delle operazioni e il contenimento degli oneri a carico delle imprese beneficiarie. |
| Art. 11
Variazioni
1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attivita', la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa. 2. Le variazioni di cui al secondo periodo del comma 1 devono essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi del presente decreto. L'esito delle verifiche predette e' comunicato all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice. 3. Nel caso in cui la Banca finanziatrice, in esito alla nuova valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di credito, evidenzi modifiche all'impatto socio-ambientale del programma di investimento gia' rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne da' tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta, che procede a rinnovare il proprio parere. 4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero emerga la necessita' di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall'imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 8. 5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo. |
| Art. 12
Estinzione anticipata
1. L'impresa beneficiaria ha facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte della medesima impresa beneficiaria della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione. |
| Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, oltre che al ricorrere delle circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 11, nonche' nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui all'art. 9, comma 5, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell'art. 14. La revoca e', inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento. 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| Art. 14
Monitoraggio e valutazione
1. Ai sensi della delibera del CIPE n. 74 del 2015, il Ministero, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro il 30 giugno di ciascun anno, una specifica relazione sui risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera precitata. La prima delle predette relazioni e' presentata il 30 giugno dell'anno successivo a quello di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul presente decreto. 2. Gli impatti attesi dell'intervento di cui al presente decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. I predetti indicatori e i relativi valori-obiettivo potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o del quadro giuridico di riferimento, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei programmi finanziati. 3. Al fine di predisporre la relazione di cui al comma 1, anche sulla base degli indicatori e valori-obiettivo di cui al comma 2, l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di Finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica dichiarazione redatta secondo gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, in cui sono evidenziati elementi utili alla verifica di cui al comma 2. Gli obblighi informativi a carico di CDP e delle Banche finanziatrici utili alle attivita' di cui al presente articolo sono specificati dalla Convenzione. 4. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie stabiliti dall'art. 16 del decreto 3 luglio 2015 ai fini delle attivita' di controllo e monitoraggio. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2017
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 234 |
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