Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 aprile 2017
Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a biomasse e biogas che utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica, attribuita per il tramite del Gestore dei sevizi energetici (GSE);
Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che rispettano i requisiti di emissione in atmosfera individuati nell'allegato 5 di tale decreto;
Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, e' concesso se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei parametri previsti nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW, un sistema di analisi delle emissioni (SAE);
Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di cui all'art. 8, comma 7, devono essere stabilite, con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo costo a carico dei produttori elettrici, nonche' le caratteristiche e le prestazioni minime del SAE;
Visto l'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede i requisiti dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera utilizzati ai fini del controllo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti per l'esercizio degli impianti;
Considerato che il SAE utilizzato ai fini dell'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 puo' essere soggetto ad un'applicazione soltanto parziale delle caratteristiche tecniche e prestazionali dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato che l'incentivazione prevista dall'art. 8, commi 4 e 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e' accessibile per un numero definito di impianti, individuati sulla base delle procedure previste da tale decreto, elencati in una lista definitivamente chiusa a disposizione del Gestore dei servizi energetici;
Visto l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che, nell'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, l'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' richiamato ai soli fini dell'individuazione della forma del provvedimento di attuazione;
Acquisiti i concerti dei competenti Ministri della salute e dello sviluppo economico;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attivita'. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni, di seguito indicato come sistema SAE, utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME.
2. Il premio previsto dal comma 1 e' corrisposto agli impianti individuati dall'art. 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
 
Allegato I

Indice della comunicazione
al Gestore dei sevizi energetici

1. La comunicazione prevista dall'art. 7 deve contenere i seguenti elementi:
denominazione del gestore dell'impianto;
codice CENSIP;
sede dell'impianto;
avvenuta verifica iniziale di idoneita' del sistema di monitoraggio delle emissioni;
termine di decorrenza di cui all'art. 6;
indicazione dei mesi civili in cui i valori limite sono stati rispettati. (1)
(1) Per le comunicazioni successive alla prima, i mesi da indicare sono quelli compresi nel periodo successivo al periodo a cui si riferisce la precedente comunicazione.
 
Allegato II

Tariffe delle attivita'
di verifica e comunicazione

1. Le tariffe previste dall'art. 8 sono individuate con le seguenti modalita':
a) verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE, incluse le eventuali attivita' sul campo finalizzate a tale verifica iniziale: tariffa base di 360 euro, con l'aggiunta dei costi relativi alle specifiche attivita' sul campo, se effettuate, quali previsti dal vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia interessata; (2)
b) accertamento del rispetto dei valori limite di emissione attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati di monitoraggio ricevuti, inclusi gli oneri di archiviazione dei dati e di gestione delle comunicazioni: 2.160 euro per l'intero anno civile, considerando 180 euro per la verifica dei dati relativi a ciascuna mensilita';
c) controlli di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 4: tariffa base di 900 euro per singolo controllo, con l'aggiunta dei costi relativi alle specifiche attivita' di campionamento e di analisi effettuate durante il controllo, quali previsti dal vigente tariffario delle prestazioni dell'Agenzia interessata.
2. Gli importi di cui al punto 1, lettere a) e c), sono versati, dopo lo svolgimento delle attivita', entro trenta giorni dalla richiesta dell'agenzia interessata. Gli importi di cui al punto 1, lettera b), sono versati, in via di anticipazione, entro la data di invio dei primi dati di monitoraggio dell'anno civile in cui le attivita' ivi previste devono essere effettuate. In caso di primo invio dei dati di monitoraggio gli importi di cui al punto 1, lettera b), sono comunque versati con riferimento a tutti i mesi civili di esercizio successivi al termine di decorrenza applicabile ai sensi dell'art. 6.
3. Nelle richieste di versamento previste dal punto 2 le agenzie individuano espressamente le voci ed i costi unitari del vigente tariffario delle prestazioni applicati in relazione alle specifiche attivita' sul campo ed alle specifiche attivita' di campionamento e di analisi che sono state effettuate.
(2) Importo da versare una sola volta per la verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE.
 
Allegato III

Monitoraggio delle emissioni
Sezione I. Caratteristiche e prestazioni minime del sistema SAE.
1. Fatte salve le specifiche diverse indicazioni previste dal presente allegato, il SAE e' soggetto alle disposizioni dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, con particolare riferimento alle diposizioni concernenti i valori limite mensili di emissione.
2. Fermo restando quanto prescritto dal punto 5.1.2 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, il SAE deve rilevare e registrare le concentrazioni, nelle emissioni, degli inquinanti previsti dalla tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei principali parametri di processo (tenore di O2 libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato di impianto, portata).
3. I mesi civili per cui non sia rispettato l'indice minimo di disponibilita' mensile delle medie orarie valide previsto dai punti 2.4. e 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 non sono validi ai fini del premio tariffario. Non si applicano le forme alternative di controllo previste dai punti 2.5. e 5.5.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il gestore dell'impianto invia, per la verifica prevista dall'art. 3, comma 1, le procedure di calibrazione/taratura, le procedure di garanzia di qualita' dei dati e le procedure di validazione delle misure previste dai punti 2.9, 3.1, 3.7.2 e 4 dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006. Le procedure specificano anche il periodo di operativita' non sorvegliata.
5. Il gestore dell'impianto deve tenere il registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 ed il riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. di tale allegato, al fine di inserire i relativi dati in ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2.
6. Gli strumenti di analisi del SAE devono rispettare il seguente requisito:
Campo di misura: valore limite tra 40% e 50% del fondo scala utilizzato.
7. Il SAE deve essere installato in corrispondenza di ciascun punto di emissione dell'impianto di combustione individuato ai sensi dell'art. 9, comma 5, o di ciascun punto di emissione che sia comune a piu' impianti di combustione individuati ai sensi dell'art. 9, comma 5. Sezione II. Formato per l'archiviazione e per l'invio dei dati di monitoraggio.
1. Per tutti i sistemi SME e SAE di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il gestore dell'impianto utilizza, per l'archiviazione e l'invio dei dati, il formato contenuto nella presente sezione. In occasione di ciascun invio dei dati di monitoraggio, quale previsto dall'art. 2, comma 2, devono essere inviati tutti i dati elencati nella presente sezione.
Dati da archiviare e da inviare:
indice di disponibilita' mensile delle medie orarie;
concentrazioni medie mensili rilevate per ciascun inquinante;
concentrazioni medie orarie di ciascun inquinante rilevate, con applicazione del tenore di ossigeno di riferimento, durante il periodo mensile di mediazione e correlati valori medi su base oraria rilevati dei seguenti parametri di processo:
tenore di O2 libero;
tenore di vapore acqueo;
temperatura dell'emissione;
stato di impianto (produttivita');
portata;
dati del registro previsto dal punto 2.8. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;
dati del riepilogo delle azioni di manutenzione previsto dal punto 3.2. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione;
dati e informazioni introdotti dal gestore nel sistema di monitoraggio ai sensi del punto 3.7.1. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, relativi al periodo oggetto di comunicazione.
 
Art. 2
Comunicazioni a carico
del gestore dell'impianto

1. Il gestore dell'impianto invia all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente, di seguito Agenzia, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE:
a) il progetto del sistema SME o del sistema SAE, con le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione, inclusa l'ubicazione del sistema presso l'impianto di combustione e l'ubicazione dei punti di campionamento e misura.
b) le procedure di calibrazione/taratura, garanzia di qualita' dei dati e validazione delle misure, con la documentazione comprovante il rispetto delle pertinenti norme tecniche e prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1, o comma 2.
2. Il gestore dell'impianto invia periodicamente all'Agenzia, ai fini della corresponsione del premio, i dati di monitoraggio relativi ai valori medi mensili dei parametri della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, rilevati e elaborati in conformita' alle prescrizioni dell'art. 9.
3. I dati di monitoraggio previsti dal comma 2 sono inviati a seguito della comunicazione, da parte dell'Agenzia, che la verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE si e' positivamente conclusa. I dati di monitoraggio di ciascun mese sono inviati entro il termine del secondo mese successivo, a pena di decadenza del diritto all'accesso al relativo premio. E' fatta salva la possibilita' delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini piu' ravvicinati.
4. Il termine di decadenza previsto dal comma 3 non si applica ai dati di monitoraggio dei periodi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto previsti dall'art. 6, comma 2.
5. L'invio delle informazioni previste dal comma 1 non e' richiesto se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.
6. Nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE, il gestore dell'impianto comunica all'Agenzia, con un preavviso di almeno trenta giorni, le date previste per l'esecuzione attivita' di calibrazione e taratura periodiche di cui all'art. 3, comma 7, e, entro trenta giorni dalla relativa esecuzione, appositi rapporti su tali attivita'. E' fatta salva la possibilita' delle procedure previste dal comma 7 di introdurre termini piu' ravvicinati.
7. Le informazioni previste dal comma 1, i dati previsti dal comma 2 e le comunicazioni previste dal comma 6 sono inviati nel rispetto delle procedure di trasmissione, anche basate su sistemi informatici automatici, individuate dalle Agenzie. Le Agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' delle procedure da utilizzare.
8. Alle informazioni previste dal comma 1 e' altresi' allegato, ove non sia stato trasmesso alle autorita' competenti a fini autorizzativi, il progetto dell'impianto di combustione, evidenziando altresi' il consumo di combustibile, l'energia prodotta, i punti di emissione, le caratteristiche chimico-fisiche degli effluenti e i sistemi di abbattimento delle emissioni.
 
Art. 3
Verifica iniziale di idoneita' del sistema
e verifica dei dati di monitoraggio

1. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, le agenzie valutano, ai fini della verifica iniziale di idoneita' del sistema SME o del sistema SAE:
la capacita' del sistema di misurare le sostanze nelle emissioni, in qualsiasi condizione di esercizio dell'impianto, in relazione alle caratteristiche delle sostanze stesse e dei valori da rispettare, verificando in particolare l'idoneita' del sistema rispetto alle caratteristiche ed alle pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9;
la correttezza delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
2. La verifica prevista dal comma 1 e' effettuata sulla base della documentazione inviata dal gestore dell'impianto e sulla base di eventuali attivita' sul campo.
3. A seguito di ciascun invio dei dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, le agenzie accertano il rispetto dei valori limite di emissione mensili della tabella dell'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati ricevuti. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, le verifiche dei dati di monitoraggio sono effettuate solo se la verifica prevista dal comma 1 si e' positivamente conclusa.
4. Se la documentazione inviata dal gestore dell'impianto al fine di fornire le informazioni di cui all'art. 2, comma 1, o i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, e' carente o difforme rispetto alle prescrizioni dell'art. 9 o le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), non risultano corrette, le agenzie richiedono al gestore chiarimenti e integrazioni.
5. In occasione di ciascun invio, i dati di monitoraggio sono trasmessi in relazione a tutti i mesi civili di esercizio successivi a quelli oggetto del precedente invio, inclusi i mesi in cui risultano superamenti dei valori limite ed in cui il rilevamento non e' risultato valido. In caso di mancato invio di dati relativi ad uno o piu' mesi civili di esercizio e in caso di mancato invio delle comunicazioni previste dall'art. 2, comma 6, le agenzie possono stabilire che non si proceda alla verifica dei dati di monitoraggio relativi ai mesi successivi.
6. La verifica prevista dal comma 1 non e' richiesta se il gestore dell'impianto utilizza, ai fini del presente decreto, il sistema SME che e' stato prescritto nella autorizzazione integrata ambientale, nella autorizzazione unica ambientale o nella autorizzazione alle emissioni, relative all'impianto, ove l'atto autorizzativo imponga il rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche e prescrizioni dell'art. 9, comma 1.
7. La verifica iniziale di idoneita' del sistema SME e del sistema SAE e, nei casi di cui al comma 6, l'autorizzazione individuano i modi ed i tempi in cui il gestore dell'impianto eseguira' le attivita' di calibrazione e taratura periodiche nel corso dell'intero periodo di esercizio del sistema SME e del sistema SAE.
8. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti della verifica prevista dal comma 1, entro 30 giorni dalla relativa conclusione, e gli esiti delle verifiche dei dati di monitoraggio oggetto di invio, entro 90 giorni dalla ricezione dei dati.
9. Resta ferma la responsabilita' del gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa, in caso di presentazione di dichiarazioni o di documentazioni false oppure attestanti cose non vere ai fini dell'accesso al premio tariffario.
 
Art. 4
Controlli successivi

1. Fatte salve le eventuali attivita' sul campo finalizzate alla verifica iniziale di idoneita', le agenzie effettuano controlli presso gli impianti assicurando, per ciascun impianto, almeno un controllo ogni due anni civili durante i quali l'impianto sia in esercizio per uno o piu' mesi. Tali controlli, organizzati anche sulla base delle comunicazioni relative alle attivita' di calibrazione e taratura periodiche dell'art. 2, comma 6, sono finalizzati ad accertare la corretta applicazione, nel corso del tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ed il mantenimento del rispetto delle caratteristiche, delle prestazioni minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie comunicano al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60 giorni dalla relativa effettuazione.
2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche che hanno compromesso la validita' dei dati di monitoraggio, le agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi di esercizio, fatti salvi i periodi per cui hanno gia' comunicato il rispetto dei valori limite ai sensi dell'art. 3, comma 7. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche le agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in caso di mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.
3. Le agenzie possono in qualsiasi momento richiedere al gestore dell'impianto di relazionare in merito a possibili situazioni critiche che risultino dalle informazioni inviate dal gestore sui mesi in cui il rilevamento non e' risultato valido, sul mancato funzionamento del sistema SME e del sistema SAE o del sistema di abbattimento delle emissioni, sulle attivita' di calibrazione e taratura effettuate, sulle manutenzioni effettuate e su qualsiasi altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In tali casi, le agenzie possono effettuare presso l'impianto controlli supplementari rispetto ai controlli di cui al comma 1 e, se si accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi correttivi agli effetti previsti dal comma 2.
 
Art. 5
Convenzioni per lo svolgimento
delle verifiche e dei controlli

1. La verifica iniziale di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, la verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli di cui all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle agenzie, attraverso apposite convenzioni, a laboratori pubblici o privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I soggetti ai quali sono delegati attivita' sul campo e controlli presso gli impianti devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura.
2. In caso di attivita' delegate dalle convenzioni previste dal comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3 e 4, si intendono effettuati ai soggetti delegati, fermo restando quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non devono fornire alcuna prestazione o servizio ai gestori oggetto di verifiche e controlli. Le convenzioni previste dal comma 1 contengono una apposita clausola in tal senso.
3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e l'entita' delle attivita' delegate, le modalita' di esecuzione, i poteri di supervisione sul soggetto delegato, il coordinamento con attivita' effettuate direttamente dalle agenzie e le modalita' di comunicazione dei dati, delle informazioni e degli esiti delle attivita' tra le agenzie e il soggetto delegato.
4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal comma 1 le agenzie assicurano ai gestori, mediante idonei mezzi, la conoscibilita' dei soggetti delegati che devono ricevere dati e informazioni o effettuare attivita' sul campo e controlli presso gli impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere versati, qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8.
5. In tutti i casi, le agenzie provvedono direttamente ad effettuare la comunicazione al Gestore del servizio elettrico prevista dall'art. 7 e le comunicazioni al gestore dell'impianto previste dal presente decreto e ad assumere le decisioni previste dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.
 
Art. 6
Decorrenza del premio tariffario

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo di accesso al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data in cui il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME o un sistema SAE soggetto a positiva verifica iniziale di idoneita' e applica le procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva verifica iniziale di idoneita'. I periodi in cui il sistema sia stato in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica iniziale di idoneita' non possono essere considerati ai fini dell'accesso al premio.
2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6, messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di accesso al premio decorre, senza l'obbligo della verifica iniziale di idoneita', dal primo mese civile successivo alla data della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se la messa in esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo di attivita' a cui si riferiscono le incentivazioni che sono state riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio 2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine.
3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 2, successivi al pertinente termine di decorrenza previsto dal presente articolo.
 
Art. 7
Comunicazione del rispetto delle condizioni
per l'accesso al premio tariffario

1. Le agenzie comunicano al Gestore dei servizi energetici, utilizzando l'indice dell'allegato I, gli esiti della verifica prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i mesi civili in cui i valori limite di cui all'art. 3, comma 3, sono stati rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, da erogare in relazione a tale numero di mensilita'. La comunicazione e' effettuata entro 90 giorni dalla ricezione dei dati oggetto di verifica.
2. Le agenzie possono concordare con il Gestore dei sevizi energetici specifiche modalita', anche basate su sistemi informatici, per la comunicazione prevista dal comma 1.
 
Art. 8
Costi delle attivita'
di verifica e controllo

1. I costi delle attivita' di verifica, dei controlli e delle comunicazioni di cui al presente decreto sono posti a carico del gestore dell'impianto interessato sulla base delle tariffe previste dall'allegato II. Gli importi sono versati con le tempistiche previste dall'allegato II, all'Agenzia o ai soggetti delegati di cui all'art. 5 nei modi previsti dalle procedure amministrative e contabili stabilite a livello regionale in conformita' ai relativi ordinamenti. In caso di mancato o incompleto versamento degli importi dovuti le agenzie possono stabilire che non si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e di comunicazione di cui al presente articolo in relazione al gestore interessato.
 
Art. 9
Sistemi di monitoraggio delle emissioni

1. Ai fini dell'accesso al premio il gestore di impianti di potenza termica nominale superiore a 15 MW deve utilizzare, per il monitoraggio delle emissioni, un sistema SME conforme alla norma UNI EN 14181 e, per quanto non disposto da tale norma, alle prescrizioni previste dall'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 e dalle pertinenti norme regionali relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.
2. In caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW puo' essere utilizzato, in alternativa al sistema SME, un sistema SAE conforme almeno alla norma UNI EN 15267/2009, nonche' alle caratteristiche, alle prestazioni minime ed alle altre prescrizioni previste dall'allegato III, sezione I.
3. Per tutti i sistemi SME e SAE previsti dai commi 1 e 2 non si applica, ai fini del presente decreto, il numero minimo di ore di normale funzionamento nel mese civile previsto dal punto 5.2.3. dell'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
4. I dati di monitoraggio previsti dall'art. 2, comma 2, rilevati da tutti i sistemi SME e SAE sono archiviati ed inviati dal gestore dell'impianto alle agenzie utilizzando il formato previsto dall'allegato III, sezione II.
5. L'individuazione di ciascun impianto di combustione a cui riferire le disposizioni del presente decreto, inclusa la soglia di potenza termica nominale prevista dal comma 2, e' effettuata sulla base delle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
6. I sistemi SAE previsti dal presente decreto non possono essere in alcun caso utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
Roma, 14 aprile 2017

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda

 
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