Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 maggio 2017
Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo.


IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001;
Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»;
Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW;
Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11325 del 18 aprile 2017.

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW.
2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformita' alle norme di cui al comma 1.
 
Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Strutture, attrezzature, equipaggiamenti, materiale e sussidi
didattici relativi all'addestramento teorico-pratico per il corso
di sopravvivenza e salvataggio

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) filmati audio-video (1) relativi agli argomenti trattati nell'allegato A;
c) Testi di riferimento IMO aggiornati:
convenzione STCW '78 come emendata;
convenzione SOLAS 1974 come emendata;
IAMSAR - vol. III;
IMO Life Saving Appliances Code (LSA code);
LSA symbols - Poster;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti redatte secondo le linee guida del modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques». La dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresi' organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto trattandosi di un corso indirizzato alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest'ultime.
4. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:
a) Una piscina di superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), e di profondita' non inferiore a 3,50 metri in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi e da estendersi, altresi', procedendo per 5 metri in avanti e per metri 2,5 ai lati. Oltre tale area la profondita' puo' degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri. La piattaforma (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;
b) In alternativa ad una singola piscina potranno essere utilizzate due piscine diverse, situate presso la medesima struttura, delle quali una da utilizzare solo per la prova pratica del tuffo ed avente le caratteristiche descritte alla lettera a) nella parte specifica relativa alla sub-area per i tuffi ed alle caratteristiche della piattaforma e, l'altra, avente superficie non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10m o superiore), con profondita' di almeno 2 metri procedendo per 5 metri in avanti e che puo' degradare linearmente (con un'inclinazione non superiore a 30°) fino ad arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri;
c) Qualora si utilizzino piscine non di proprieta' le stesse dovranno essere adeguatamente certificate FINA per la disciplina olimpica del nuoto in vasca corta e del tuffo da piattaforma fissa di altezza non inferiore a 3 m;
d) Le piscine sopra descritte, se situate in localita' diverse rispetto all'ubicazione delle aule destinate alle lezioni teoriche, dovranno essere ubicate ad una distanza non superiore a km 10 o comunque raggiungibili in trenta minuti.
e) Per le piscine gia' riconosciute idonee in relazione ai requisiti di cui al decreto 6 aprile 1987 come emendato, la superficie dovra' essere non inferiore a mq 220 (con lato corto di 10 m o superiore), con una sub-area di profondita' adeguata in corrispondenza della verticale alla piattaforma fissa per i tuffi in base ad un assessment redatto da soggetto esterno qualificato e comunque con profondita' non inferiore a 3 metri nei primi 6 metri in avanti rispetto al bordo piscina. Oltre tale area la profondita' puo' degradare linearmente fino ad arrivare ad una profondita' non inferiore a 1,2 metri; la piattaforma fissa (delle seguenti minime dimensioni: lunghezza 3 metri, larghezza 1,5 metri e che sporga dal bordo piscina almeno 1,25 metri), posizionata ad un'altezza di metri 3 sulla superficie dell'acqua, deve essere realizzata e certificata secondo le norme di sicurezza in vigore per sostenere almeno due persone contemporaneamente;
f) attrezzature di tipo approvato SOLAS come di seguito elencate:
i. 25 giubbotti di salvataggio (di cui almeno 5 di tipo gonfiabile);
ii. 02 salvagenti anulari muniti di boetta luminosa, fumogena e sagola galleggiante;
iii. 02 zattere (2) di salvataggio gonfiabili (anche da training (Demo)) da almeno 12 persone complete di dotazioni. La revisionare dovra' essere effettuata secondo le disposizioni in vigore a cura di una stazione di revisione autorizzata;
iv. un set completo di dotazioni di una imbarcazione di salvataggio;
v. un dispositivo elettrico o meccanico, atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago, provvisto di dispositivi di sicurezza e corredato di certificazione di collaudo, rilasciata dalla casa costruttrice, per il sollevamento di almeno 2 persone per un peso di almeno kg 250; il dispositivo deve essere fissato ad una struttura fissa certificata tale da poter sostenere e permettere il sollevamento del peso sopra indicato.
vi. 02 imbracature di sollevamento per i fini di cui al punto v.;
vii. una radio-boa di localizzazione di emergenza (EPIRB) operante sulla frequenza di 460 MHz;
viii. un risponditore radar (SART) operante sulla frequenza di 9 GHz;
ix. due radioline portatili VHF per i mezzi di salvataggio di tipo approvato;
x. 20 tute di immersione di tipo approvato Solas;
xi. 2 tute anti-esposizione di tipo approvato Solas;
xii. 20 indumenti di protezione termica;
xiii. 1 kit di pronto soccorso completo di: barella, kit di rianimazione con ossigeno/pallone ambu; Precauzioni di sicurezza
Le precauzioni di sicurezza durante le esercitazioni sono una componente importante di questo corso e influenzano la sua organizzazione. I discenti devono essere protetti dal pericolo in ogni momento.
Gli istruttori ed i loro assistenti devono rigorosamente supervisionare i discenti e garantire la loro sicurezza. Materiali di primo soccorso, tra cui un kit di rianimazione, devono essere prontamente disponibili.
Non devono essere effettuate esercitazioni notturne a meno che tutti i tirocinanti e gli istruttori siano provvisti di giubbotti di salvataggio, completi di strisce retro-riflettenti, come specificato nel codice LSA 1.2.2.7 e l'area delle esercitazioni deve essere adeguatamente illuminata da proiettori.

(1) I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le
norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti
dalla normativa vigente

(2) Ogni gruppo di discenti dovra' asistere all'apertura della
zattera di salvataggio. La stessa, dovra' essere chiusa e
ricondizionata secondo le norme di sicurezza indicate da una
stazione autorizzata. a tal fine, dovra' essere intuito un
apposito registro nel quale verranno annotate le date relative
all'apertura, chiusura e ricondizionamento della stessa
 
Allegato C

Composizione del corpo istruttori e direttore del corso

1) Il corpo istruttori e' composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante/1° ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
b) direttore/1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000Kw, in possesso di certificato di competenza in corso di validita', che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale;
c) laureato in medicina e chirurgia con almeno 12 mesi di esperienza lavorativa;
d) istruttore con brevetto di «Maestro di salvamento»;
2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni.
3) Gli istruttori gia' riconosciuti idonei per lo svolgimento del corso sopravvivenza e salvataggio di cui al decreto ministeriale 6 aprile 1987 ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
5) Il direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore». Sono nominati anche uno o piu' sostituti del direttore del corso che sostituiscano lo stesso in caso di indisponibilita' o impedimento e che siano in possesso dei medesimi requisiti.
 
Allegato D


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio di cui all'art. 1, ha una durata non inferiore alle venti ore, di cui non meno di dodici impiegate in esercitazioni pratiche e di cui non meno di otto impiegate per la teoria. Il programma (teorico-pratico) da svolgere e' conforme a quello indicato nell'allegato A al presente decreto.
2. Al suddetto corso di addestramento possono essere ammessi candidati in numero non superiore a 20 e, comunque, nei limiti della capacita' massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata, al numero degli istruttori e alle attrezzature disponibili. Nelle esercitazioni pratiche i partecipanti al corso devono essere suddivisi in gruppi non superiori a 10 allievi per istruttore.
3. Il corso e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 3, gli istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra autorizzazione, nulla osta o altro documento autorizzativo previsto da altre amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in vigore, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 3
Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da un membro del corpo istruttori che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata non superiore a 60 minuti ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica nell'applicazione delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio, mediante lo svolgimento delle prove pratiche riportate nell'allegato F. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione, per singolo candidato, sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
 
Art. 4
Rilascio dell'attestato di superamento del corso di sopravvivenza
e salvataggio e mantenimento delle competenze

1. Ai candidati che superano l'esame di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato, secondo il modello riportato nell'allegato E del presente decreto.
2. L'addestramento ha validita' quinquennale. Il personale in possesso dell'attestato di addestramento di cui al comma 1, ogni cinque anni deve dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
3. Agli attestati e/o evidenze documentali rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ancora in corso di validita', per l'aggiornamento si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo tenendo conto degli eventuali aggiornamenti gia' eseguiti.
 
Art. 5
Aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio

1. L'aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio, della durata di almeno otto ore, e' svolto presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso, secondo il programma di cui all'allegato F, oppure parte presso gli istituti, enti o societa' di cui sopra, della durata di almeno quattro ore (secondo il programma riportato in allegato F1) e parte a bordo (secondo il programma riportato in allegato F2). All'aggiornamento effettuato presso gli istituti, enti o societa', possono essere ammessi un numero massimo di 20 candidati in conformita' ai criteri stabiliti al comma 2, dell'art. 2.
2. Gli istituti, enti o societa' di cui al comma 1 del presente articolo che intendono svolgere l'aggiornamento dell'addestramento devono darne comunicazione, volta per volta, alla Capitaneria di porto competente per territorio secondo le disposizioni in vigore relative all'organizzazione dei corsi di addestramento e per conoscenza al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. Al termine del corso di aggiornamento, il direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato ai candidati risultati idonei, come da modello allegato G.
4. L'addestramento pratico di cui al programma in allegato F2, quale completamento del percorso di aggiornamento del corso di sopravvivenza e salvataggio, e' svolto a bordo della nave, sotto la supervisione e responsabilita' della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo n. 71, del 12 maggio 2015, che a tal fine, attraverso una procedura documentata disciplina l'attivita' e provvede a designare uno o piu' «responsabili dell'addestramento» che sono esclusivamente dedicati all'organizzazione ed allo svolgimento dell'addestramento a bordo e che devono aver frequentato il corso di di cui al presente decreto.
La Compagnia di navigazione deve assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente.
Al termine dell'aggiornamento, il responsabile dell'addestramento effettuato a bordo, rilascia ad ogni partecipante un'attestazione come da modello allegato H.
 
Art. 6
Entrata in vigore ed Abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre 2017.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio»;
b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, a firma del dirigente generale del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e interno pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di «Modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio».
 
Art. 7
Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli istituti, enti o societa' riconosciuti che svolgono i corsi di sopravvivenza e salvataggio ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1987, dovranno essere riconosciuti, secondo le previsioni contenute nel presente decreto potendo utilizzare, fino alla data del 1 luglio 2018, l'impianto natatorio e/o lo specchio acqueo precedentemente autorizzato nonche' i docenti gia' accreditati.
2. Dopo il 1° luglio 2018 gli istituti, enti o societa' di cui al comma precedente potranno continuare ad operare solo se avranno dimostrato di disporre di un impianto natatorio secondo le previsioni del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2017

Il comandante generale: Melone
 
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