Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 febbraio 2017
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli investimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 2 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: Organismo di coordinamento Agea;
OP: Organismi pagatori competenti;
Pns: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013;
regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016;
regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonche' in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitivita' e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonche' trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'art. 50 del regolamento, non e' concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonche' il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti nel PNS comunicato alla commissione europea entro il 1° marzo 2017.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi OCM, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento oggetto dell'investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalita' descritte al punto 2.14 delle linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti.
 
Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attivita' di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie di cui ai commi precedenti accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/09 e s.m.i.
4. Non sono ammessi a contributo investimenti che gia' beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento.
 
Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 15 febbraio di ogni anno secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto alla citata data ultima del 15 febbraio per consentire una adeguata presentazione delle domande. Limitatamente alla campagna 2016/2017 la domanda di aiuto e' presentata entro il 7 aprile 2017.
2. In conformita' all'art. 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta';
f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta' produttiva dell'impresa nonche' le aspettative di miglioramento in termini di competitivita' ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorita' di cui al successivo comma 5 la relazione dovra' riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento emanato da Agea d'intesa con le regioni vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilita' indicati al precedente comma 2, alle domande sono attribuiti i punteggi sulla base dei criteri di priorita' eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla commissione europea entro il 1° marzo 2017.
5. Gli eventuali criteri facoltativi di cui al comma 4 si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori; essi si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'art. 36 del regolamento delegato.
6. Le Regioni individuano l'articolazione e la ponderazione da attribuire ai criteri di priorita' sulla base delle proprie esigenze territoriali provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.
7. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni regione sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane.
8. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita' applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalita'.
 
Art. 5
Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non puo' superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi piu' di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto e' fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
5. L'aiuto e' versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2 par. 9, l'aiuto puo' essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.
6. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso per un importo che non puo' superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2 comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile nel citato limite dell'80%.
7. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito secondo le modalita' di cui al precedente art. 4 comma 8.
8. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualita' successiva.
9. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi art. 48 del regolamento delegato;
b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, puo' essere fissata una percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
c) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
 
Art. 6
Penalita'

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 6, non venga integralmente utilizzato si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 del regolamento delegato n. 907/2014 e dall'art. 55 del regolamento di esecuzione n. 908/2014.
2. Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita':
a) 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
b) 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
c) 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto se l'importo non speso e' superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La stessa penalita' di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.
4. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso e' inferiore al 10% dell'anticipo erogato.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento, entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e' abrogato. Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 240
 
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