Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 maggio 2017
Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

e

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»;
Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
Considerato che per l'anno 2013, non risultano sussistere a favore delle regioni minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche di cui ai commi da 224 a 234 della legge n. 296 del 2006 e che, pertanto, non occorre effettuare le regolazioni finanziarie e stabilire i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle Province autonome prescritti dal comma 235 della stessa legge n. 296 del 2006;
Considerato che, per l'anno 2013, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, e' di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Siciliana e Valle d'Aosta;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 marzo 2017;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decretano:

Art. 1

1. E' approvata l'allegata tabella A indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2013. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Gli importi spettanti all'Erario indicati nell'allegata tabella B, saranno versati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X-cap. 2368-art. 06 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anno 2013» entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dandone comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Qualora il versamento degli importi spettanti all'Erario non sia effettuato entro il termine indicato al precedente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedera' al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, come di seguito indicato:
per la Regione Siciliana sul capitolo 2700;
per le altre regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano sul capitolo 2790;
per le Regioni a statuto ordinario sulle risorse spettanti a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione all'IVA.
3. Le Regioni a statuto ordinario potranno effettuare per l'anno 2013 compensazioni tra i residui attivi, i residui passivi e/o le quote accantonate nel risultato di amministrazione iscritti nelle proprie contabilita'.
4. Gli eventuali conguagli, derivanti da operazioni di susseguente rettifica degli importi riportati nelle suddette tabelle annuali, andranno ad incidere sui dati relativi alle annualita' successive.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi per la registrazione.
Roma, 8 maggio 2017

Il direttore generale
delle finanze
Lapecorella
Il Ragioniere generale
dello Stato
Franco
 
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