Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2017
Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017. Integrazione del decreto 29 dicembre 2016.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:
il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;
Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;
Considerato il decreto 29 dicembre 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017;
Considerato in particolare l'art. 2 del decreto 29 dicembre 2016 sopra citato, riguardante le modalita' di richiesta e di determinazione di ulteriori prezzi;
Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III, riguardante la gestione dei rischio e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del Programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Considerato il decreto 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, con il quale e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2017;
Esaminate le richieste di determinazione di ulteriori prezzi dei prodotti agricoli, presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto 29 dicembre 2016 citato;
Preso atto dei prezzi medi di mercato delle ulteriori produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2014 al 2016, nonche' della segnalazione di un errore di codifica del prodotto pomodorino da industria presente nell'allegato al decreto 29 dicembre 2016, trasmessi con nota del 1° marzo 2017;
Esaminata la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 2 marzo 2017, con la quale richiede la modifica dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi ovicaprini, gia' comunicati con nota del 1° dicembre 2016 ed inseriti nel decreto 29 dicembre 2016 citato, per tenere conto del costo minimo di uscita per il prelevamento delle carcasse di queste specie;
Tenuto conto della necessita' di incrementare i prezzi unitari dei prodotti ottenuti seguendo i disciplinari di coltivazione biologica, a conclusione del periodo di conversione e soggetti ad apposita certificazione, rispetto ai prezzi degli analoghi prodotti ottenuti con le tecniche colturali convenzionali;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, Ismea puo' procedere alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:
alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da Ismea con nota 1° marzo 2017, per le produzioni vegetali e zootecniche;
ai nuovi costi comunicati dall'AIA in data 2 marzo 2017 per lo smaltimento delle carcasse animali delle specie ovicaprine per tenere conto del costo minimo di uscita per il prelevamento delle carcasse di queste specie;
Ritenuto necessario provvedere alla correzione del prodotto pomodorino da industria ID varieta' 4084, area 20, compreso nell'allegato al decreto 29 dicembre 2016, da codice C13 - prodotto pomodoro da tavola a codice L05 - prodotto pomodorino da industria;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2017

1. I prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Il codice e l'ID varieta' indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.
4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato al presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 50 per cento. Per tutte le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o sul certificato di adesione al fondo di mutualizzazione, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'autorita' di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell'organismo pagatore.
5. Il prodotto codice C13 - Pomodoro da tavola, area 20, ID varieta' 4084, di cui al decreto 29 dicembre 2016, citato nelle premesse, e' sostituito dal prodotto codice L05 - Pomodorino altre lavorazioni, area 20, ID varieta' 4084, come riportato nell'allegato al presente decreto.
6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, possono riferirsi a un numero inferiore di anni nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della serie storica triennale.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di determinazione di ulteriori prezzi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi trenta giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere tecnico dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 251
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone